Direttiva Sanità: voto in plenaria al Parlamento Europeo

18 Luglio 2011

Direttiva Sanità: voto in plenaria al Parlamento Europeo

La plenaria del Parlamento Europeo del 23 aprile ha votato in prima lettura proposta di direttiva sulle cure transfrontaliere, quindi ora il testo adottato dovrà confrontarsi con la “posizione comune del Consiglio” (che si inizierà a discutere l’8-12 giugno nel Consiglio sanità).

Il Parlamento ha approvato la proposta di direttiva con 297 voti a favore (in particolare da parte dei popolari e dei liberali)m 120 contrari (in particolare GUE, Verdi e 35 del PSE) e 152 astenuti (il PSE in particolare).

L’emendamento 116 , sull’aggiunta della base giuridica legata alla sanità, proposto da PSE e Verdi, è stato bocciato per soli 4 voti, 277 contro 281, con 12 astenuti.

Approvato l’emendamento 117, sempre proposta da PSE e Verdi, che prevede una prevalenza dei regolamenti già esistenti sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

L’emendamento che rafforzava l’autorizzazione preventiva da parte dello Stato membro è stato bocciato (255 a 296)

La Commissione ha ammesso che le cure transfrontaliere riguardano un numero limitato di persone (1%) e che la maggior parte preferisce essere curata vicino casa.

La Commissione ammette quindi, implicitamente, che questa proposta sarà utilizzabile da cittadini con condizioni economiche e culturali elevate, che potranno garantirsi la certezza dei rimborsi grazie a assicurazioni private o a un alto livello di welfare presente nel proprio paese in grado di coprire le spese.

La direttiva non si applicherà ai servizi sanitari verso i lungo degenti e a chi necessiterà di trapianti di organi (quest’ultima sarà oggetto di un’ altra proposta).

Nello specifico, grazie all’analisi svolta dal GUE, presentiamo una prima valutazione generale del testo adottato il 23 aprile a Strasburgo:

Aspetti positivi

non vi sono riferimenti alla mobilità dei servizi sanitari e del personale medico e all’erogazione dei servizi come se si trattasse di libera circolazione di servizi;
il paziente e i suoi diritti alla mobilità transfrontaliera sono al centro dello scopo della direttiva, rafforzati i suoi diritti all’informazione preventiva per diagnosi o percorsi curativi, scelta di medicinali e trasparenza dei costi;

la Commissione si impegna a presentare entro 18 mesi una proposta legislativa per istituire un Mediatore europeo dei pazienti cui sottoporre eventuali denunce su rimborsi delle spese o per danni, autorizzazioni preventive negate;

obbligo a cooperare e gestire reti condivise in tema di (e-health) e tecnologie sanitarie, riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in altro Stato membro

Aspetti negativi

citati obiettivi generali di accessibilità, qualità e sostenibilità finanziaria, ma privi di valore prescrittivo: il diritto alla salute del paziente garantito dall’ordinamento statale trasformato nel diritto ad essere assistito/rimborsato;

pur avendo soppresso i riferimenti alla direttiva servizi, la sola base giuridica è l’art.95 del trattato che definisce le libertà del mercato interno, mentre si sarebbe dovuto rafforzare il principio dell’universalità del diritto alla salute adottando come base giuridica gli art.152, art 16 e 42 a tutela della salute, dei lavoratori e dei migranti altrimenti gli Stati membri vengono di fatto indeboliti nell’organizzare e pianificare finanziariamente i servizi sanitari nazionali;

si sovrappone ai regolamenti già esistenti il 1408/71 e il 883/2004 modificato – di fatto sufficienti a regolare l’assistenza sanitaria pubblica in tutta o l’UE – un sistema di autorizzazione preventiva per cure ospedaliere o per patologie particolari, che può anche essere rifiutata vanificando i rimborsi e obbligando il paziente verso soluzioni di assicurazioni private pur di vedere riconosciuto il diritto ad essere assistito. Il paziente può chiedere il rimborso per un importo pari a quello a carico del SSN/o rimborsato nel proprio paese, mentre le spese eccedenti sono a suo carico o coperte da un’assicurazione privata ad hoc;

le differenze tra stati membri nella copertura delle spese sanitarie dei propri cittadini e il loro equilibrio dei conti e pianificazione finanziaria sono motivo di rifiuto della autorizzazione preventiva quindi viene meno il diritto ad essere curati ovunque, obiettivo vantato invece dalla direttiva che diventa a tutti gli effetti un provvedimento discriminatorio dal punto di vista di classe e di censo.

Ufficio Internazionale Fp Cgil Enzo Bernardo

Roma, 23 aprile 2009

 
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