VVF – Legge 104/92 – Permessi e congedi

18 Luglio 2011


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Legge 104/92 – Permessi e congedi

Roma, 15 luglio 2010

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LORO SEDI

 
 

Oggetto: Handicap, legge 104/92. Permessi e congedi. Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 1. Permessi per assistenza e modalità di fruizione. Interpello n. 31/2010; 2. Diritto al congedo biennale quando il familiare disabile svolge attività lavorativa. Interpello n. 30/2010.

Care compagne, cari compagni,

Il Dicastero del lavoro ha emanato, in questi giorni, due interpelli che rispondono a due problematiche sollevate rispettivamente dall’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e dall’Istat.

Interpello n. 31/2010: permessi per assistenza disabili di cui all’articolo 33, comma 3, Legge 104/92.
 
L’interpello riguarda il preavviso utile alla richiesta dei permessi, di chi fra il lavoratore o il datore di lavoro stabilisce la data di fruizione del permesso, ed infine la possibilità di spostare unilateralmente la data già stabilita.

Come noto, queste problematiche non sono affrontate dalla legge 104 che nulla dispone rispetto alle modalità di fruizione dei permessi e congedi da essa istituiti, e anche la contrattazione collettiva non regolamenta tale fruizione.

L’Inps già con circolare n. 53/2008 ha affermato che le modalità di fruizione dei permessi della legge 104 interessano il rapporto di lavoro e non quello previdenziale. Pertanto, è al datore di lavoro che il lavoratore deve comunicare con quale modalità intende fruire dei permessi e non all’Inps. Compito dell’Istituto è invece, verificata la presenza di tutti i requisiti richiesti, di emettere un provvedimento di concessione (o diniego) di tali permessi, confermando così al datore di lavoro la disponibilità dell’Istituto previdenziale ad indennizzarli.

Va precisato che la fruizione dei permessi per assistenza è un diritto esigibile, la cui modalità di fruizione può essere concordata con il datore di lavoro, ma che in nessun caso può essere negata al lavoratore richiedente.

Il Ministero infatti richiama la necessità di contemperare il buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza del disabile, e ritiene che sia possibile una programmazione settimanale o mensile dei permessi, se:
– il lavoratore richiedente è in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza
– tale programmazione non compromette il diritto del disabile all’assistenza
– i criteri sono quanto più possibile condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze

Riguardo a tale ultimo punto ricordiamo nuovamente il ruolo importante che è svolto in questa materia dai delegati e dai rappresentanti sindacali e dalle categorie, che devono tutelare il lavoratore che richiede di fruire del diritto ai permessi all’interno di un corretto rapporto con la parte datoriale. Questo non significa che tale diritto è legato alla positiva disponibilità del datore di lavoro ma che può essere oggetto di una programmazione, nei limiti indicati dallo stesso parere ministeriale.

Infine, chiarisce l’interpello, è possibile modificare unilateralmente la giornata già programmata se questo non compromette le esigenze di tutela ed assistenza del disabile, esigenze che prevalgono su quelle imprenditoriali.

Interpello n. 30/2010. diritto al congedo straordinario in presenza di attività lavorativa svolta dal disabile.

Il quesito è stato posto dall’ISTAT e intende chiarire se lo svolgimento di attività lavorativa da parte del disabile è da interpretare come un limite alla fruizione del congedo da parte del lavoratore richiedente.

Ricordiamo che la norma (art. 42 Dlgs 151/01) nulla dice in proposito e che l’INPS sostiene, sin dal 2001 (circolare n. 64), l’esclusione dal diritto se la persona disabile presta attività lavorativa nello stesso periodo nel quale il lavoratore richiedente gode del congedo retribuito. L’Inpdap in materia non si è espresso.

Il Ministero del Lavoro, affermando la necessità di una valutazione caso per caso, ritiene non conforme allo spirito della legge l’introduzione a priori di un limite alla fruizione del congedo.

Infatti, sostiene il Ministero nell’esporre le ragioni di una interpretazione estensiva, i principi richiamati dalle norme interessate mirano a promuovere una piena integrazione del disabile anche nel mondo del lavoro. Per questo motivo, può essere annoverata nel dispositivo dell’articolo 42 citato anche l’assistenza che si sostanzia in attività collaterali ed ausiliarie allo svolgimento di attività lavorativa da parte del disabile, come il fatto di accompagnarlo da e verso il posto di lavoro. Anche l’assistenza di supporto per lo stesso disabile, che non richiede necessariamente la sua presenza, può giustificare la fruizione del congedo (ritiro di esami clinici, ecc.).

L’interpretazione ministeriale è estensiva e propone un diverso utilizzo di questo diritto, non escludendo a priori i casi in cui il disabile svolga attività lavorativa nello stesso periodo, ma indicando la necessità di una valutazione caso per caso.

Cari saluti.

                                 p. il settore                                          p. il Collegio di Presidenza 
                                M.P. Sparti                                                     F. Gasparri


 
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