ANCORA UNA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONTRO I DIRITTI FONDAMENTALI E LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: IL CASO DEI FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI CONTRATTUALI NEGLI ENTI LOCALI IN GERMANIA

18 Luglio 2011

ANCORA UNA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONTRO I DIRITTI FONDAMENTALI E LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: IL CASO DEI FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI CONTRATTUALI NEGLI ENTI LOCALI IN GERMANIA

In una sentenza del 15 luglio 2010, la Corte di giustizia europea ha condannato la Germania per la prassi ,dei datori di lavoro degli enti locali, di aggiudicare gli appalti per i servizi di previdenza integrativa sulla base di una selezione stabilita nei contratti collettivi. Basandosi molto sulla giurisprudenza Viking e Laval, la Corte ha stabilito che, sebbene il diritto alla contrattazione collettiva sia un diritto fondamentale , dovrebbero prevalere le norme europee sugli appalti pubblici.

In Germania i lavoratori dei comuni e degli enti locali possono richiedere ai propri datori di lavoro di convertire parte della propria retribuzione – sino ad un massimo del 4 % del livello della retribuzione valida ai fini assicurativi al regime previdenziale generale – alla previdenza integrativa aziendale, mediante conversione in contributi pensionistici. Secondo il contratto collettivo l’esecuzione della conversione spetta alle amministrazioni o alle imprese locali. La conversione avrebbe dovuto essere eseguita da regimi pubblici integrativi o dalle imprese della Sparkassen-Finanzgruppe (società holding che controlla le casse di risparmio) o da assicurazioni locali. Normalmente, le amministrazioni o le imprese locali concludono contratti di assicurazione collettivi con gli enti summenzionati per tutti i propri dipendenti con cui abbia stipulato un accordo di conversione in contributi

La Commissione europea ha deciso di deferire la Germania alla Corte di giustizia europea, ritenendo che l’ aggiudicazione degli appalti di servizi pensionistici da parte di autorità pubbliche deve essere condotta con procedure di gara previste dalla legge europea sugli appalti pubblici.

Nella prima sentenza dell’aprile 2010 la Corte di Giustizia dice che ” le amministrazioni e le imprese locali non avrebbero potuto aggiudicare contratti di servizi relativi alla previdenza integrativa aziendale direttamente agli enti ed alle imprese indicate nel contratto collettivo, ma solo dopo aver indetto un bando di gara a livello europeo. Su tale valutazione non incide il fatto che la continuità della corresponsione della retribuzione sia disciplinata dal contratto collettivo. In primo luogo, la giurisprudenza della Corte di giustizia è univoca nel ritenere che, nel diritto comunitario, non sussiste un principio generale di contrattazione collettiva autonoma e, in secondo luogo, la Commissione non ritiene che il principio di autonomia contrattuale, ancorato nel Grundgesetz (Costituzione) tedesco, sarebbe illecitamente limitato dall’obbligo legale, per le autorità aggiudicatrici, di indire bandi di gara pubblici.

Nella sua sentenza di appello del 15 luglio 2010 ( causa Commissione / Germania, C-271/08 ), la Corte di giustizia europea ha seguito il ragionamento della Commissione dichiarando che sopra una certa soglia , le parti sociali nel settore pubblico non possono, di loro spontanea volontà, aggiudicare direttamente contratti di servizi professionali per pensioni di vecchiaia . In conformità con le direttive sugli appalti pubblici, deve essere svolta una gara a livello europeo.

La Corte ribadisce: Tuttavia, la natura di diritto fondamentale del diritto di negoziazione collettiva e la finalità sociale..intesa nella sua globalità non possono, in quanto tali, comportare l’automatico esonero delle amministrazioni e aziende comunali datrici di lavoro dal rispetto degli obblighi imposti dall’…attuazione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel settore degli appalti pubblici. La Corte ha già statuito che le clausole dei contratti collettivi non sono escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone (v. sentenza 11 dicembre 2007, causa C-438/05, International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union, cosiddetta «Viking Line») Inoltre, l’esercizio di un diritto fondamentale come il diritto di negoziazione collettiva può essere sottoposto a talune restrizioni (v., in tal senso, sentenze Viking Line, Laval un Partneri, ). In particolare, sebbene il diritto di negoziazione collettiva goda in Germania della tutela costituzionale riconosciuta…ciò non toglie che, ai sensi dell’art. 28 della Carta, tale diritto debba essere esercitato in conformità alle norme dell’Unione. L’esercizio del diritto fondamentale di negoziazione collettiva deve dunque essere contemperato con gli obblighi scaturenti dalle libertà tutelate dal Trattato e deve essere conforme al principio di proporzionalità…A questo proposito, non si può ritenere che l’esercizio della libertà delle parti sociali e del diritto di negoziazione collettiva implichi di per sé, come inevitabile corollario, una lesione delle direttive che danno applicazione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore degli appalti pubblici…

John Monks, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (CES) ha dichiarato: “Questo è un altro giudizio dannoso per l’Europa sociale. L’applicazione delle libertà economiche non ha senso in un momento in cui, oggi più che mai, devono essere trovate soluzioni pratiche per la sostenibilità delle pensioni in tutta Europa. Questa sentenza ignora l’indipendenza delle autorità pubbliche, quando sono in qualità di datori di lavoro. Ancora più preoccupante è che conferma anche il primato delle libertà economiche sui diritti sociali fondamentali . La serie nera avviata dai casi Viking e Laval è lungi dall’essere finita. La CES ribadisce la sua richiesta che sia prese misure urgenti dalle autorità europee per confermare che l’ UE non è solo un progetto economico , ma ha come obiettivo principale il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei suoi popoli , e che il concetto di progresso sociale è di fondamentale importanza per la tenuta del sostegno dei cittadini europei e dei lavoratori per il progetto europeo. La CES chiede urgentemente una clausola di progresso sociale nei trattati dell’UE per sottolineare questo punto. ”

Enzo Bernardo Ufficio Internazionale Fp Cgil

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