Dip. Sindacale: Dlgs 150 e Regioni, AALL e Enti del SSN

18 Luglio 2011

Dlgs 150 e Regioni, AALL e Enti del SSN

 

L’entrata in vigore del dlgs 150/2009 ha sancito la volontà del Governo e del Ministro Brunetta di mettere il “freno” alle potestà contrattuali in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e, sostanzialmente, depotenziare le possibilità e la capacità delle organizzazioni sindacali di intervenire sulla materia e svolgere un ruolo di soggetto attivo anche su ciò che attiene l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro.

Abbiamo già avuto modo di analizzare e di giudicare i contenuti del dlgs 150/2009 con gli effetti e i riflessi che esso ha in materia di “relazioni sindacali” sia sul primo livello (CCNL) che sul secondo livello (contrattazione integrativa) e come i vari istituti (premi, merito e utilizzo salario accessorio) impattano in termini di individuazione dei destinatari e di distribuzione delle risorse, sia sui singoli individui che sulla platea collettiva.

Particolare attenzione abbiamo posto sulle differenze che lo stesso dlgs 150/2009 rileva fra “amministrazioni centrali” e “amministrazioni ed enti del sistema delle autonomie locali” dove per le prime ci si trova di fronte a norme che riscontrano una previsione attuativa immediata, mentre per le seconde, stante la loro autonoma potestà legislativa, le norme hanno valore di indirizzo alle quali dovranno adeguarsi modificando i loro ordinamenti e/o regolamenti.

Nello specifico per le “amministrazioni del sistema della autonomie” (Regioni, Province, Comuni e enti del SSN) la legge individua una cadenza temporale entro la quale gli ordinamenti e/o i regolamenti dovranno essere adeguati e, fermo restando fino a tale scadenza la validità delle attuali normative di legge e di contratto, solo successivamente, se gli stessi enti non avranno provveduto all’adeguamento, interviene l’automaticità applicativa dei contenuti del dlgs 150 al pari di ciò che è previsto per le “amministrazioni centrali”.

Sono di questi giorni due atti, il decreto legge n. 78 e la Circolare 13/5/2010 n. 7 PCM Dip. Funzione Pubblica, che mostrano non poche contraddizioni e forzature rispetto al dlgs 150/2009.

Il DL 78/2010, oltre alle varie norme, dispone:
– che non ci saranno rinnovi contrattuali per il triennio 2010/2012;
– che per gli anni 2011/2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 (testo originario del DL 78/2010: “in godimento nell’anno 2010”);
– che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (modifica introdotta con il maxiemendamento al DL 78 approvato al Senato);
– che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

disposizioni che, nella loro evidenza e nella sostanza, hanno effetti inibitori alla attuabilità di alcuni istituti previsti dal dlgs 150/2009.

La Circolare n. 7/2010 del Dip. Funzione Pubblica si concentra sugli aspetti inerenti la contrattazione integrativa e pone in evidenza titolarità e comportamenti da adottare, in correlazione con il dlgs 150, in sede di definizione di accordi di secondo livello.

E’ quanto meno sospetta la tempestività della emanazione della Circolare n. 7/2010 con la contestualità del DL 78/2010, considerato che la prima sembra non conoscere quanto previsto nel decreto legge; a meno che non si tratti della solita e ostinata cocciutaggine burocratica che non guarda e non vede una realtà che si muove in tutt’altra direzione e con questo dimostrare la sua esistenza in vita.

Ed in questo senso, dalle notizie che ci pervengono, sembra si stiano muovendo alcune amministrazioni del sistema delle autonomie locali che, ansiose di assumere il credo e lo stile brunettiano, spingono per una immediata applicazione dei contenuti del dlgs 150/2009 rinunciando così all’autonomia legislativa che ad esse deriva dal Titolo V della Costituzione ed è espressamente e specificatamente richiamata dallo stesso dlgs 150.

Tutto ciò premesso, il CCNL rimane l’unico strumento “regolatore”, ad esempio, del sistema di classificazione professionale del personale pur se condizionato dalla previsione di legge che prevede sistemi con “almeno tre aree di classificazioni” (art. 62) e altrettanto vale comunque per altri istituti del dlgs 150/2009 che sono strettamente connessi (inscindibili) con il Contratto collettivo nazionale di lavoro, avendo la norma demandato ad esso la regolamentazione della individuazione delle risorse da stanziare per la loro attuazione.

E’ il caso intanto di ricordare quanto previsto al comma 5 dell’articolo 65 (dlgs 150/2009):
“le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”,
per rilevare che se non ci sarà rinnovo contrattuale per gli anni 2010/2012, come recita il DL 78/2010, sono inapplicabili tutte le norme e gli istituti del dlgs 150/2009 che richiamano il CCNL o che derivano da esso per la loro attuazione.

E’ il caso:
a) dell’ art. 21 “Bonus annuale delle eccellenze” (richiama il comma 3 bis dell’art. 45 del dlgs 165);
b) dell’ art.22 “Premio annuale per l’innovazione”;
c) della “graduatoria di performance” di cui all’art.40, c.3-quater, dlgs 165/2001 – (questo istituto interessa solo le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali);
d) dell’ art.45, commi 3 e 3bis, dlgs 165/2001 “Trattamento economico”;
e) dell’ art. 40, comma 3-bis, dlgs 165/2001 “Contratti collettivi nazionali e integrativi”.

dove:
– per i punti a), b) e c) è previsto che vi sia uno specifico stanziamento nell’ambito delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali;

– per il punto d) è chiaramente stabilito: 1) che spetta al CCNL definire i trattamenti economici accessori collegati alla “performance individuale” ed alla “performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative”; 2) che “per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti” le risorse utilizzabili sono nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del CCNL;

– per il punto e), l’art. 40 comma 3-bis è pur vero che dispone alla contrattazione integrativa di destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato, ma lo fa richiamando il comma 3 dell’art. 45 il quale prevede che siano i CCNL a definire la materia dei trattamenti economici accessori.

Considerato pertanto che, o per diretto finanziamento o per regolamentazione, gli istituti “premiali” del dlgs 150 sono correlati al CCNL e considerato che il già rammento art. 65, comma 5, del dlgs 150 afferma che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale si applicano dalla tornata successiva a quella in corso, ovvero per i CCNL 2010/2012, e considerato che il DL 78/2010 dispone che per quest’ultimo arco temporale non si rinnoveranno i contratti collettivi nazionali, ci sembra ovvio affermare l’inapplicabilità degli istituti premiali previsti nel dlgs 150.

Vediamo nello specifico quali articoli del dlgs 150 recano norme di diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione che costituiscono principi generali ai quali si dovranno adeguare le Regioni e gli Enti locali, anche con riferimento agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale:
– Art. 3 “Principi generali”;
– Art. 4 “Ciclo di gestione della performance”;
– Art. 5 “Obiettivi e indicatori” (per la parte che individua le caratteristiche degli obiettivi);
– Art. 7 “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”;
– Art. 9 “Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale”;
– Art. 17 “Oggetto e finalità” (Titolo III – Merito e premi);
– Art. 18 “Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance”;
– Art. 23 “Progressioni economiche”;
– Art. 24 “Progressioni di carriera”;
– Art. 25 “Attribuzione di incarichi e responsabilità”;
– Art. 26 “Accessi e percorsi di altra formazione e crescita professionale”;
– Art. 27 “Premio di efficienza”;
infine:
– Art. 62, commi 1-bis e 1-ter, che modifica l’art. 52 del dlgs 165/2001 “Disciplina delle mansioni”. In esso è disposto che per i dipendenti pubblici la scala classificatoria sia individuata in almeno tre distinte aree professionali e sono indicate le modalità per le progressioni all’interno della stessa area e per quelle fra le aree ed una specificità per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali.
In questo ultimo caso è da rilevare come lo stesso art. 52 del dlgs 165/2001 al comma 6 afferma che:
“le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita”
quindi regolamentando pure le innovazioni introdotte dall’art. 62 con i commi 1-bis e 1-ter.

Il termine indicato dal dlgs 150/2009 entro il quale Regioni, Province, Comuni e Enti del S.S.N. dovranno adeguare i loro ordinamenti è fissato al 30/12/2010. Solo nel caso in cui queste amministrazioni non adegueranno i loro ordinamenti entro tale scadenza scatterà l’applicabilità automatica delle norme così come dettate dal decreto legislativo, fermo restando che fino a tale data valgono le norme vigenti.

Quindi il punto è: queste amministrazioni devono adeguare i loro ordinamenti ai principi contenuti negli articoli specificati (pena la sanzione, dal 1/1/2011, dell’automatica applicabilità), ma hanno la potestà di riscrivere le norme regolamentari “solo” ispirandosi a quei principi.

In ogni caso prima di “pretendere” l’applicazione di tali norme è per loro indispensabile modificare formalmente i regolamenti e gli ordinamenti, sapendo che nel farlo dovranno tenere conto di tutti quegli aspetti precedentemente indicati e che il dlgs 150/2009 lascia al CCNL la titolarità regolatoria.

Non si può sottacere la contraddizione comportamentale qualora le “amministrazioni del sistema delle autonomie” pretendano il rispetto della loro autonomia legislativa e regolamentare per poi conformarsi letteralmente ai contenuti del dlgs 150/2009 nonostante da esso derivino indicazioni diverse.

L’altro aspetto critico è dettato dalla tempistica, di cui all’articolo 65, per l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data del 15 novembre 2009.

Per il comparto Regioni e autonomie locali il termine entro il quale bisogna adeguare i contratti integrativi è fissato al 31 dicembre 2011, e qualora ciò non dovesse avvenire, il termine della decadenza e dell’inapplicabilità delle norme contenute nei contratti integrativi è fissato al 31 dicembre 2012.

Si intrecciano quindi più aspetti che, a nostro avviso, si condizionano vicendevolmente: adeguamento degli ordinamenti delle amministrazioni, adeguamento dei contratti integrativi, nuova regolamentazione dettata dai CCNL e, per ultimo, il DL 78/2010 che per gli anni 2010/2012 dispone che non si dia luogo alle procedure per il rinnovo dei CCNL.

Venendo a mancare quest’ultimo, quale strumento regolatorio della determinazione dei trattamenti accessori, e considerato che lo stesso dlgs 150/2009 parla della tornata contrattuale successiva a quella in essere nel 2009, si può affermare che in assenza del rinnovo contrattuale 2010/2012 gli istituti previsti dal dlgs 150 si potranno applicare nella tornata contrattuale 2013/2015.

Per ultimo, anche a conferma della nostra tesi, ricordiamo che l’articolo 29 del dlgs 150/2009 tratta della “Inderogabilità” e dispone che per le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del Titolo III (Merito e premi) dovranno essere inserite nei contratti collettivi a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto 150/2009 (15 novembre 2009) indicando quindi il CCNL 2010/2012 e cioè quel periodo per il quale il DL 78/2010 dispone che non ci sarà rinnovo.

Infine, mettendo in correlazione i contenuti del DL 78/2010 (in particolare l’art. 9) con il Dlgs 150/2009, è nostra opinione che non possa esserci alcun dubbio sul depotenziamento dell’impianto strutturale e sulla inapplicabilità del Dlgs 150/2009.

Roma, 26 luglio 2010

p. FP CGIL Nazionale
Dipartimento Sindacale e Ufficio Studi
(V. Di Biasi)

 
 
 
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