Dip. Sindacale: Comunicato su TFS e iniziative 2,50%

24 Febbraio 2012

 
 

Ancora sul TFS

(art. 12, c. 10, Dl 78/2010)
 

Come è noto sulle anzianità contributive decorrenti dal 2011 sono cambiate le modalità di calcolo dei TFS (Indennità di buonuscita, Indennità Premio di Fine Servizio, Indennità di anzianità); modalità di calcolo che, stando alla norma, si rifanno all’articolo 2120 del Codice civile e che interessano solo quei lavoratori che si trovano in regime di TFS ovvero coloro che erano già in servizio al 31/12/2000.
Questa nuova normativa non interessa tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1° gennaio 2001, poiché gli stessi sono già in regime di Trattamento di Fine Rapporto e sono regolati dall’Accordo Quadro Nazionale del 29/7/1999 e dal DPCM del 20/12/1999.
Sulla materia siamo già intervenuti con due distinte note (1/12/2010 – 16/2/2011) ed in esse abbiamo espresso tutta la nostra contrarietà a questo intervento legislativo e, supportati dalla Relazione Tecnica della Ragioneria Generale dello Stato di accompagnamento al disegno di legge, chiedendo comunque che la base retributiva di riferimento venga considerata al 100% e non all’80% come invece ha dettato l’INPDAP con la sua Circolare n. 17 del 8/10/2010.
All’epoca chiedemmo alle altre organizzazioni sindacali di supportare una iniziativa comune per l’abrogazione della norma, non ricevemmo alcuna risposta ma evidentemente erano i tempi in cui  costoro non volevano disturbare il “manovratore” e tutte le vessazioni dell’ex ministro Brunetta erano da essi condivise.
Sono gli stessi che oggi si fanno paladini di una diffida alle Amministrazioni per la sospensione della trattenuta contributiva del 2,50%, fra l’altro scaricando ai singoli lavoratori la responsabilità dell’avvio di un contenzioso.
Un modo come un altro per rifarsi una verginità durante questa campagna elettorale, verginità alla quale fino a ieri, ed a partire dal 2008, hanno volentieri e senza parsimonia rinunciato.
Gli stessi eroi oggi brandiscono una sentenza del TAR Calabria spacciandola come definitiva.
Come è nostra abitudine rispettiamo il lavoro della magistratura, amministrativa o ordinaria che sia e, fra l’altro, in questo caso non siamo proprio sicuri che la competenza sia della prima, ma riteniamo che nell’analisi del dettato normativo vi sia stata una particolare forzatura.
A noi sin dal primo momento la norma ci è apparsa chiara nella scrittura e nella sua portata: l’istituto giuridico del TFS non veniva modificato, non c’era quindi un passaggio dal TFS al TFR.
Rimane quindi il TFS con i suoi annessi e connessi, ovvero l’obbligo del versamento contributivo a carico del lavoratore e, in ragione di questo, i benefici fiscali previsti dal DPR 917/1986.
Detto questo, e libertà ad ognuno di attivare iniziative di vario tipo, quello che condanniamo è la strumentalità delle iniziative, il silenzio che fino a ieri gli stessi hanno opposto ai tanti provvedimenti che l’ex ministro Brunetta ha adottato contro il lavoro pubblico e, come dice lo stesso, con il pieno consenso di tutti ad eccezione della FPCGIL.
Un altro aspetto che ci preme rilevare è la mancanza di chiarezza e le informazioni parziali che vengono fornite alle lavoratrici ed ai lavoratori.
L’applicazione dell’art. 12, c. 10, del Dl 78/2010 ha per tutti un effetto negativo e cioè si perde il riferimento all’ultima retribuzione, poi c’è da dire che le ulteriori conseguenze sono differenziate:
– per Enti locali e SSN si ha un +3,65% sul valore annuo di accantonamento rispetto al precedente sistema di calcolo;
– per le Amministrazioni centrali si ha un  -17% sul valore annuo di accantonamento rispetto al precedente sistema di calcolo.
Detto della nostra richiesta di abrogare la norma in questione, oggi l’intervento che riteniamo più utile e conveniente sia quello di chiedere che il nuovo TFS venga calcolato sul 100% della retribuzione e senza perdere le agevolazioni fiscali del DPR 917/1986.
Fermo restando la libertà di ogni singolo individuo se seguire iniziative così smaccatamente strumentali alle quali consegue l’attivazione di un contenzioso individuale dal quale, è da tenere in considerazione, può nascere il rischio di far incappare gli interessati in una condanna per lite temeraria, è per noi fondamentale che questa scelta si faccia in modo consapevole.
Indipendentemente su come andrà a finire tutta questa storia, è utile sapere che qualora non si versasse il contributo:
· il corrispettivo diventa reddito assoggettato al prelievo Irpef;
· si perde automaticamente l’agevolazione fiscale che consente l’abbattimento dell’imponibile TFS per un valore pari a € 309,87 per il numero degli anni di anzianità contributiva utile;
· si perde automaticamente l’agevolazione fiscale che consente l’abbattimento dell’imponibile TFS per un valore pari al 26,04% per i dipendenti statali e del 40,98% per i dipendenti di Enti locali e SSN.
Si può pure dire, come implicitamente fanno gli eroi della diffida, che per avere una briciola oggi si è disposti a rinunciare domani ai vantaggi fiscali; vantaggi che, dalle nostre elaborazioni, risultano più favorevoli della briciola.
Roma 24 febbraio 2012

 
                                                   FP CGIL Nazionale
                                              Dipartimento Sindacale
                                                    (Vincenzo Di Biasi)

 
 
 
 
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