Indicazioni di lavoro per le piattaforme di contrattazione integrativa-decentrata

18 Luglio 2011

Accordi

Indicazioni di lavoro per le piattaforme di contrattazione integrativa-decentrata

Con questo lavoro si vuole dare un contributo per la gestione della contrattazione integrativa nel pieno rispetto dell’autonomia delle strutture sindacali territoriali e delle rappresentanze della dirigenza. Gli argomenti vengono affrontati in una logica riepilogativa che non ha alcuna pretesa di esaustività.
Le realtà più significative saranno certamente in grado di produrre elaborazioni originali e non trarranno un grande aiuto da questo testo. Ci si vuole,invece, rivolgere principalmente a quelle situazioni che hanno maggiore difficoltà nel definire l’approccio formale alla presentazione delle piattaforme o che hanno applicato parzialmente (o per nulla) il CCNL 1994-1997.
Un’attenzione particolare deve essere rivolta agli enti (con meno di 5 dirigenti) che nel contratto precedente erano in sostanza esclusi da un modello compiuto di relazioni sindacali e che entrano ora,a pieno titolo, nel contesto del confronto sindacale decentrato.
In premessa una considerazione che potrà sembrare scontata ma che è necessaria. Ancora prima di pensare ai risultati della contrattazione integrativa bisogna impegnarsi perché la stessa si svolga in tutte le realtà (nella tornata contrattuale precedente non è stato così);se non si presentano formalmente le piattaforme le Amministrazioni avranno ancora l’alibi per potere ritardare i tempi dell’applicazione del contratto e poi decidere come credono.
Per la metà del mese di febbraio 2000 le proposte sindacali devono essere consegnate (anche in modo sommario se non si sono svolti tutti gli approfondimenti);vanno cercate tutte le convergenze sindacali unitarie ma la CGIL deve fare della questione dei tempi (oltre,ovviamente,a quella dei contenuti) una priorità irrinunciabile.
Il nuovo CCNL offre molti più spazi sul versante delle relazioni sindacali;devono essere tutti occupati e gestiti.
Il Coordinamento nazionale CGIL della Dirigenza Enti locali si attrezzerà per fornire le necessarie consulenze alle strutture territoriali, ed anche ai singoli rappresentanti CGIL della dirigenza,già dalle prossime settimane.
Artt. 4 e 5 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.- Tempi e
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo.)
La presentazione di una piattaforma sindacale scritta è elemento indispensabile per la gestione delle relazioni sindacali a livello di ente.Il CCNL definisce in modo preciso i tempi e le procedure per la stipulazione degli accordi decentrati, la loro durata e verifica,il rapporto con i soggetti titolari del controllo sulle compatibilità finanziarie dell’ente.
L’art.4 definisce quali sono le materie assegnate alla contrattazione integrativa piena.L’indicazione al comma 2 dell’articolo (“…decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative,le parti riassumono,nelle materie elencate nelle lettere b,e,f,g del comma 1,le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”)non significa una riduzione dei poteri e degli spazi della contrattazione integrativa ma ha il solo significato di volere indicare tempi e modalità serrati per la gestione della trattativa.Il termine di trenta giorni è puramente indicativo ed il suo eventuale superamento non comporta alcun problema.
I contratti decentrati avranno una durata che arriverà fino alla scadenza del CCNL (31.12.2001).E’ evidente che ciò non vale per quelle materie che hanno bisogno di verifica annuale e,soprattutto,che hanno incidenza sulla costituzione dei fondi retributivi.Lo stesso quando si è in presenza di processi di riorganizzazione degli enti.Esiste comunque sempre la possibilità di disdire un accordo e di chiederne la ridefinizione (a tale proposito si veda il comma 4 dell’articolo 5).
Art.6 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.)
Verificare le condizioni politiche ed operative per un accordo fra gli enti.
Art.7 (Informazione)
Nelle piattaforme è indispensabile inserire la rivendicazione di un’informazione diffusa cercando sempre di precisare che la stessa deve essere preventiva. E’l’unico spazio di confronto concesso sui temi generali (regolamenti di organizzazione,atti d’indirizzo etc) e deve essere coperto in modo costante. Prioritariamente,per gli enti inadempienti,si deve chiedere l’adozione di un atto ordinamentale completo (regolamente,etc.) che non può essere surrogato da deliberazioni parziali di livello inferiore.
Art.8 (Concertazione)
A)Per gli enti con meno di 5 dirigenti alle materie elencate nell’articolo si sommano quelle previste dall’art.4 a meno che non si sia attivata la procedura di cui all’art.6.
B)Rammentare di fare una richiesta scritta generale (almeno ogni anno) per attivare la procedura di concertazione. Prevedere esplicitamente la stesura del verbale di concertazione il quale non può mai essere atto unilaterale ma deve essere concordato e sottoscritto da tutte le parti.
Art.9 (Pari opportunità)
Prevedere tutti gli adempimenti in tema di pari opportunità con apposito punto delle piattaforme (materia di contrattazione). A proposito dei Comitati per le pari opportunità (fatta salva comunque la presenza di componenti espressione della dirigenza) si possono valutare forme di integrazione con quelli analoghi previsti per il CCNL di comparto degli altri lavoratori.
Artt.10-11(Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. – Composizione delle delegazioni.)
La rappresentanza sindacale della dirigenza continua ad articolarsi come in passato (RSU sulla base degli accordi del 1994, RSA aziendali etc.).Gli accordi decentrati sulla dirigenza devono sempre essere un atto formale distinto da quelli del comparto pena la loro nullità.
Art.13(Affidamento e revoca degli incarichi)
Inserire in piattaforma anche una durata massima dell’incarico (4 o 5 anni) così come la richiesta scritta di informazione preventiva sui criteri generali.
E’utile proporre un limite quantitativo percentuale alle assunzioni di dirigenti a termine con contratto di diritto privato,in base alla normativa vigente.
Art.14(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti.)
Collegamento forte con PEG/controllo di gestione. Evidenziare la procedura di contradditorio. Nell’accordo decentrato DEVE essere inserita una clausola esplicita che nega la possibilità di interventi sulla retribuzione (per scarsa valutazione)senza l’espletamento delle procedure di consultazione del comitato dei garanti.
Altra clausola esplicita che imponga quanto previsto dal comma 3 (“I sistemi di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento.”).
Art.15(Comitato dei garanti)
Porre in piattaforma come rivendicazione prioritaria quella della costituzione del comitato dei garanti (serve la modifica dell’ordinamento) ed indicare l’inapplicabilità delle disposizioni del comma 2 art.14 fino all’insediamento dell’organismo.
Per ciò che riguarda la nomina del terzo componente del comitato si suggerisce:
· indicazione comune degli altri due membri
· magistrato TAR
· direttore Ufficio del lavoro
Art.17(Risoluzione consensuale)
Le risorse da utilizzare per la risoluzione consensuale non devono,in alcun modo,incidere sui fondi retributivi.
Accanto ai criteri da concertare (non inserire in alcun modo elementi che discendano da indicazioni unilaterali dell’ente – valutazione – condizioni fisiche – rendimento) prevedere la possibilità di assistenza da parte dell’Organizzazione sindacale nello svolgimento della procedura.
Art.23(Formazione)
Individuare lo stanziamento di bilancio che si intende effettivamente utilizzare.L’1% è un minimo.
Art.24(Incrementi tabellari)
Nel caso le Amministrazioni non abbiano ancora provveduto formalizzare la richiesta di erogazione immediata degli aumenti tabellari.
Art. 26(Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato)
A. Il fondo si costituisce dal 1999. Nel caso si decida di applicare i nuovi istituti previsti dal CCNL dal 2000 le risorse aggiuntive individuate per il 1999 vanno sommate.
B. Per gli enti che non hanno applicato (in tutto o in parte)il CCNL 1994/97 la ricostruzione dei fondi va effettuata a partire dal 1993 con estrema attenzione al ricalcolo delle risorse (sia sulla posizione che sul risultato) da computarsi anno dopo anno.
C. Restano in vigore,per gli anni precedenti al 1999, tutti i meccanismi previsti dal CCNL precedente. A tale proposito si richiama il disposto della Dichiarazione congiunta N.1 allegata al CCNL Biennio Economico 1996/97 che consente ampi spazi di manovra rispetto all’utilizzo delle risorse derivanti dal turn over (anche per l’intero ammontare delle retribuzioni dei dirigenti collocati a riposo).
D. I contenuti della citata dichiarazione congiunta sono sostanzialmente ripresi dal comma 3 dell’articolo in esame. In più il meccanismo (legato ai processi di riorganizzazione)è ora utilizzabile a prescindere dal turn over con evidenti spazi anche per gli enti (specialmente piccoli e medi) in cui il processo di uscita dei dirigenti non è stato quantitativamente significativo. VALUTARE CON ATTENZIONE TUTTE LE OPPORTUNITA’ PREVISTE DAL COMMA 3.
E. Gli importi di incremento del fondo previsti dagli altri punti dell’articolo (compresi quello del comma 1/g -retribuzione individuale anzianità- e quello del comma 5 -6% riduzione stabile posti d’organico-) non sono alternativi a quanto previsto dalla Dichiarazione congiunta N.1 e dal comma 3.
F. I vari elementi,riassunti nei punti precedenti,costituiscono un assieme che consente interventi quantitativi significativi sui fondi e sui quali bisogna costringere le Amministrazioni ad un confronto più aperto rispetto al passato.
G. La condizione di ulteriore flessibilità nell’incremento dei fondi,prevista dal comma 4, è subordinata al raggiungimento di un accordo nazionale. Non sono tuttavia da escludere tentativi di attuazione locali e,comunque,bisogna premere sugli enti perché intervengano con forza sull’ARAN per lo sblocco del confronto in tempi molto ristretti.
H. RICORDARSI DI PRATICARE LA CONTRATTAZIONE E LA CONCERTAZIONE SU TUTTI I PREVISTI RELATIVAMENTE AL FONDO.
Art. 27(Retribuzione di posizione)
A. Il nuovo minimo di 17 milioni della retribuzione di posizione è da considerarsi sostanzialmente come un automatismo da applicarsi dal 1999.
B. Non esiste una tipologia precisa di riferimento per il superamento del massimale di 82 milioni.Fatte salve ovviamente le disponibilità finanziarie,la precisazione per Regioni e Province di cui al comma 6 e l’approvazione della struttura complessa negli ordinamenti degli enti.
C. Per quanto è previsto dal comma 9, in sede di prima applicazione del CCNL, le risorse eventualmente non distribuite sulla posizione 1999 possono essere collocate direttamente su quella 2000 senza il passaggio transitorio nella retribuzione di risultato.
D. Il comma 4 prevede il mantenimento in vigore della clausola di garanzia (al 30 giugno 1995) sulla retribuzione di posizione prevista dal precedente CCNL. Si tratta evidentemente di una tutela minimale che si somma a quelle di carattere collettivo introdotte dal nuovo contratto. E’utile,oltre che possibile,inserire nelle piattaforme decentrate una nuova data (ad esempio 31 dicembre 1998) che aggiorni la garanzia individuale minima sancita a livello nazionale motivandola con una presa d’atto della sostanziale stabilità delle posizioni retributive nell’ente.
Art. 28(Finanziamento della retribuzione di risultato)
L’articolo è stato riformulato nell’ultima stesura esplicitando ancora meglio che il raggiungimento del 15% di utilizzo del fondo per la retribuzione di risultato non può mai andare a discapito del consolidato,al 31 dicembre 1998, sulla retribuzione di posizione. A scanso di equivoci è comunque opportuno riportare il vincolo nelle piattaforme di ente.
Essendo la materia oggetto di contrattazione piena si possono anche proporre le gradualità per il raggiungimento della nuova percentuale.
Art.29(Retribuzione di risultato)
A) Da affrontare contestualmente a quanto previsto nell’art.14.
B) E’indispensabile indicare in piattaforma:
· l’insuperabilità del vincolo della comunicazione preventiva dei sistemi di valutazione al dirigente (non oltre febbraio/marzo)
· le nostre proposte sui criteri generali di valutazione da sottoporre a concertazione (indicazione degli obiettivi per ogni dirigente,relazione stretta con PEG e controllo di gestione,indicazione preventiva di quanto spetterà ad ogni dirigente per la realizzazione piena dell’obiettivo e quanto in caso di raggiungimento parziale-percentualizzare)
· motivazione e contradditorio in caso di valutazione che intenda certificare il raggiungimento non pieno dell’obiettivo
· scelta del soggetto deputato all’elaborazione delle proposte di valutazione;dopo le recenti modifiche legislative può essere sia Il Nucleo di valutazione che il Direttore generale.
C. Si deve assolutamente evitare il non utilizzo delle risorse per il risultato già a partire dal 2000.Prevedere nelle piattaforme modalità automatiche di erogazione anche sulla base di acconti (in misura pari al 70-80% dell’ultima annualità liquidata) da conguagliare alla conclusione della procedura.
D. A proposito della correlazione da stabilire fra i compensi “Merloni”/”Avvocatura” e la retribuzione di risultato si ricorda che la stessa rientra a pieno titolo fra i temi di contrattazione (art. 4). Il CCNL introduce un criterio nuovo, più flessibile,rispetto al precedente nel quale i dirigenti interessati erano semplicemente esclusi da una delle due “”tranche” del 50% di retribuzione di risultato. Bisognerà ovviamente tenere come riferimento anche quanto erogato in passato e sulla base di questo stabilire una percentuale (o una cifra assoluta) al di sopra della quale si procede all’esclusione (totale o parziale) dalla retribuzione di risultato.
Art. 31(Disposizioni particolari)
· Una buona applicazione del CCNL non dovrebbe vedere l’utilizzo di questo articolo.
· Dove il CCNL non è stato applicato in passato la presentazione formale delle piattaforme è ancora più necessaria.La stessa dovrà essere accompagnata da una nota delle OO.SS.,sostanzialmente di diffida,che possa rappresentare elemento rafforzativo nelle azioni giudiziali da proporre contro le Amministrazioni che persistessero nel non dare corso all’applicazione.
· E’indispensabile che in queste piattaforme si proceda innazittutto alla ricostruzione dei fondi retributivi (dal 1993 ad oggi) chiedendo che tutte le risorse siano rese disponibili.per i criteri di distribuzione (sia per la posizione che per il risultato) potranno essere utilizzate,eccezionalmente,modalità anche forfettarie in ragione del carattere di sanatoria dell’operazione. Il Coordinamento nazionale individuerà un ristretto gruppo di lavoro con il compito di coadiuvare le rappresentanze sindacali impegnate negli interventi più complessi di ricostruzione della regolarità e legalità contrattuali.
Art.38(Copertura assicurativa)
Inserire nella piattaforma la richiesta formale di individuazione nei bilanci 2000 (anche con opportune variazioni) dei necessari stanziamenti.
13 gennaio 2000

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