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Ai sensi del disposto dell'art. 19, comma 6, del CCNL del 06.07.1995, i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. 104/1992, possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di far fruire, al personale dipendente, i permessi per assistenza disciplinati dall'art. 33, comma 3, della l. 104/1992, in sei mezze giornate, in alternativa ai tre giorni mensili spettanti alla luce della citata norma.
Com'è noto, la richiamata disposizione prevede che, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che assista persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Tale previsione di legge è stata successivamente integrata da specifica norma contrattuale, che ha espressamente disposto che i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. 104/1992 possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Pertanto, il dipendente, alternativamente alla fruizione di tre giorni di permesso mensili, può chiedere di fruire degli stessi in modo frazionato nel limite massimo di ore stabilito dalla contrattazione collettiva.
Alla luce di quanto sopra esposto, non si ritiene quindi possibile la modalità di fruizione nell'articolazione prospettata dall'Ente, in quanto si verrebbe a superare il monte ore massimo stabilito tassativamente per la fruizione ad ore.
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