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E' possibile la partecipazione alle trattative di una rappresentante sindacale assente dal lavoro per congedo di maternità (periodo di astensione obbligatoria), ai sensi della legge n. 151 del 2001, in considerazione del fatto che l'attività sindacale è equiparata all'attività di servizio?
In applicazione del d.lgs. n. 151 del 2001 l'amministrazione non può adibire al lavoro la dipendente due mesi prima e tre mesi dopo il parto (periodo estensibile in caso di c.d. gravidanza a rischio). Pertanto, è evidente che, durante tale periodo, l'attività sindacale svolta sul luogo di lavoro viene effettuata al di fuori del rapporto lavorativo, al momento sospeso. Infatti, l'attività posta in essere in adempimento del mandato conferito dalla organizzazione sindacale di appartenenza, non si configura come prestazione lavorativa e, pertanto, in quanto tale non comporta alcuna responsabilità da parte dell'amministrazione.
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