Sicurezza: commento su legge di stabilità 2015

28 Ottobre 2014

 

News

 
Legge di stabilità 2015: dal 1° Gennaio 2015 ripristinate promozioni, assegni di funzione e progressioni di carriera del personale del Comparto sicurezza

 

   

 

Nel testo della legge di stabilità 2015, bollinata dalla Ragioneria e inviata alla firma del Capo dello Stato ieri sera, dal prossimo gennaio 2015 gli assegni di funzione, le progressioni e le promozioni saranno regolarmente corrisposte (senza arretrati) in maniera strutturale a tutti coloro che li hanno già maturati nel corso del quadriennio 2011-2014 e/o che li matureranno in futuro. L’art. 21 della legge di stabilità, infatti, non prevede la proroga degli effetti dei commi 1 e 21, terzo e quarto periodo, dell’art. 9 del D.L. n. 78, ovvero le disposizioni che congelavano gli istituti in parola, come si evince dal sottostante testo stralciato del predetto articolo a cui, per comodità di lettura, di seguito aggiungiamo anche i richiamati commi 1 e 21, terzo e quarto periodo, dell’art.9 del D.L. n.78.

Lo stesso articolo 21 del testo definitivo della legge di stabilità, invece, stabilisce la proroga sino al 31.12.2015 delle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 17 del D.L. n. 78/2010, congelando di fatto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e l’Indennità di vacanza contrattuale di tutto il pubblico impiego, incluso ovviamente anche il personale del Comparto sicurezza.

Fermo restando che il testo della legge di stabilità 2015 dovrà in seguito affrontare l’iter parlamentare previsto dalle norme vigenti, peraltro non è ancora chiaro se con la fiducia o meno, allo stato attuale possiamo in ogni modo affermare senza alcun tema di smentita che la battaglia intrapresa dal cartello composto dal 95% delle organizzazioni sindacali/rappresentanze militari del personale del Comparto sicurezza e difesa con il Governo Renzi ha centrato un primo importante obiettivo: lo sblocco del tetto salariale!

L’impegno della Fp Cgil non si esaurisce, però, solo con il raggiungimento di questo seppur rilevante risultato, ma continua e se possibile si rafforza ulteriormente anche con la manifestazione nazionale indetta per il prossimo 8 Novembre a Roma dalle categorie nazionali di Cgil-Cisl e Uil del pubblico impiego – a cui davvero vi chiediamo di partecipare in massa – per rivendicare il rinnovo del Contratto scaduto ormai da ben 6 anni anche al personale del Comparto sicurezza-difesa.

Saluti fraterni

Il Segretario Nazionale Fp Cgil        l Responsabile Nazionale Fp Cgil
   Salvatore Chiaramonte                       Francesco Quinti

  

 
Art. 21, legge di stabilità 2015(Pubblico impiego)
1. All’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole “negli anni 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2013, 2014 e 2015″. 2. All’articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole ” per gli anni 2015-2017″ sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2015-2018”. 3. Le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, così come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Art. 9, Decreto legge n.78/2010 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Comma 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.Comma 21. 1) Omissis… 2) Omissis… 3) Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. 4) Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
 
 
 

 
 
 
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