Promozioni a ruolo aperto ed attribuzione degli scatti convenzionali

31 Ottobre 2014

Promozioni a ruolo aperto ed attribuzione degli scatti convenzionali

31.10.2014 – Di seguito l’appunto pervenuto dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, in relazione al conferimento delle promozioni a ruolo aperto ed all’attribuzione degli scatti convenzionali al personale del CNVVF che per quanto ci riguarda, devono tenere conto della decorrenza giuridica della nomina e non di quella economica. 
 
A P P U N T O della Direzione Centrale per le Risorse Umane

Le promozioni a ruolo aperto per il personale non direttivo e non dirigente sono conferite, secondo l’ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto nella qualifica inferiore un determinato numero di anni di “effettivo servizio”, come previsto dalle norme in materia recate dal decreto legislativo n. 217/2005.
Sul punto, sono state in particolare esaminate le disposizioni relative ai Capi Squadra e ai Capi Reparto; nello specifico, l’art. 12, comma 6, e l’art. 16, comma 6 del testo normativo in parola, nello stabilire, rispettivamente, che la nomina a Capo Squadra e a Capo Reparto si conseguono con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, distinguono la decorrenza giuridica da quella economica riferite al conseguimento delle qualifiche in esame.
D’altra parte, gli artt. 14 e 17 del decreto legislativo n. 217/2005 prevedono che la promozione a Capo Squadra Esperto e a Capo Reparto Esperto sono conferite, secondo l’ordine di ruolo, ai Capi Squadra o ai Capi Reparto che, alla data dello scrutinio, hanno compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Inoltre, l’art. 143 del citato decreto legislativo dispone che le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo all’anzianità minima prescritta per l’ammissione allo scrutinio medesimo.
Pertanto, l’effettivo servizio necessario ai fini della promozione alla qualifica superiore è stato calcolato tenuto conto della decorrenza economica della qualifica inferiore; tuttavia, poiché sono state rappresentate perplessità in ordine all’applicazione di tali disposizioni da parte di dipendenti e di alcune Organizzazioni Sindacali, si è ritenuto opportuno richiedere all’Avvocatura Generale dello Stato di esprimere il proprio avviso per una definizione della questione.
In relazione alla tematica degli scatti convenzionali, che non sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, rileva il disposto dell’art. 9, comma 21 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.
Il citato comma, al secondo e terzo periodo reca norme riferite al personale in regime di diritto pubblico, prevedendo che “per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Il D.P.R. n. 122/2013 ha, in seguito, prorogato tali disposizioni fino al 31 dicembre 2014, per cui, alla luce del vigente quadro normativo, il periodo temporale dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 non può essere valutato per procedere all’attribuzione degli scatti convenzionali al personale del Corpo Nazionale.

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