MEF: Proposta unitaria Progressioni Economiche e Formazione 2016

16 Marzo 2016

MEF: Proposta unitaria Progressioni Economiche e Formazione 2016

Roma, 14 marzo 2016

Di seguito all’incontro
di venerdì 11 marzo u.s., si forniscono gli elementi di

valutazione FPCGIL,
CISLFP e UILPA del Ministero dell’Economia e delle Finanze

sulla prima bozza di
accordo consegnata dall’amministrazione nel corso della

citata riunione.

Cogliamo anche l’occasione,
per sottolineare che la formazione è un percorso

che deve essere
garantito dall’Amministrazione e qualora lo stesso corrisponda

alla normativa dettata
dal CCNL potrà essere eventualmente utilizzata nel

processo delle
progressioni economiche.

FORMAZIONE

L’informativa
riguardante il piano formativo rivolto al personale del Ministero

dell’Economia e delle
Finanze deve essere presentata ed inviata

preventivamente alle
OO.SS.. In sostanza deve prevedere contenuti

inerenti
l’attività amministrativa effettivamente svolta e affidata al

personale, in quanto ciò deve
permettere di accrescere le conoscenze

professionali
acquisite dallo stesso. Per questo motivo deve essere garantito a

tutto il personale
così come previsto dall’art 18, comma 6 lettera c), del CCNL.

La formazione prevede,
in conformità al CCNL, un esame finale che potrebbe

avvenire, come
proposto dall’Amministrazione, mediante l’estrazione di una

serie
di domande già rinvenute negli ipotizzabili moduli di apprendimento

somministrati al
personale stesso durante il percorso formativo e che potranno

essere consultati all’infinito.

La procedura iniziale
dovrà prevedere un atto formale dove il personale dovrà

formalizzare la
partecipazione o la rinuncia alla formazione, questo a garanzia

che tutto il personale
sia stato raggiunto ed informato sul piano formativo.

La conclusione del
percorso formativo dovrà prevedere un attestato di

partecipazione.

Per tale procedura e
per il piano formativo non potranno essere utilizzate le

risorse destinate all’incentivo
del personale.

PROGRESSIONI
ECONOMICHE

Affinché la suddetta
formazione possa essere affiancata agli altri criteri

selettivi, assieme all’esperienza
professionale maturata e ai titoli di studio,

culturali e
professionali posseduti, così come previsto dal richiamato art. 18

comma 6 lettera c),
del CCNL. In caso contrario, così come prescritto dal

contratto di lavoro il
capitolo formazione non potrà produrre alcun punteggio,

utile alla definizione
della graduatoria. Inoltre, occorrerà che la stessa sia

oggetto di informativa
preventiva alle OO.SS. e dovrà essere allegato un

documento “all’accordo”,
con il quale vengono resi noti contenuti e materie,

modalità di espletamento
dei moduli formativi e tempistica degli stessi.

In ogni caso ci dovrà
essere una verifica congiunta tra parti sociali e

l’Amministrazione dell’esito
finale professionale della formazione, affinché la

stessa abbia la sua
efficacia e quantificazione nella procedura delle

progressioni
economiche.

Per quanto riguarda i
titoli di studio, culturali e professionali che non siano già

in possesso
dell’Amministrazione, e che siano invece posseduti e dichiarati dai

concorrenti ai fini
della procedura ed alla scadenza del bando, essi dovranno

essere consegnati all’Amministrazione
nei tempi stabiliti dallo stesso.

Inoltre per la
valutazione nell’area III dei titoli di studio non specifici, la laurea

triennale o vecchio
ordinamento avrà una decurtazione di 3 punti e i titoli

aggiuntivi avranno un
valore ridotto del 50%.

La formazione non è
vincolante alla partecipazione delle progressioni

economiche, ma è un
criterio di assegnazione di ulteriore punteggio.

La conclusione della
procedura dovrà avvenire annualmente entro il 31

dicembre rispetto all’annualità
del FUA di riferimento.

REQUISITI


Possono partecipare
alle procedure per l’attribuzione della fascia economica

superiore tutti i
dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo

indeterminato,
appartenenti al ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze

e che abbiano maturato
nella stessa amministrazione un’anzianità almeno

biennale nella fascia
retributiva inferiore, rispetto a quella per la quale si andrà

a concorrere.

Inoltre, ai fini dei
posti da inserire tra una posizione economica e l’altra,

bisognerà tener conto:

* del personale che
non ha usufruito dei passaggi economici del 2010;

* del personale idoneo
alle riqualificazioni giuridiche nelle aree, qualora

quest’ultima
corrisponda alla posizione economica per la quale si sta

concorrendo;

Soddisfatti i principi
A e B sopra riportati:

* medesima percentuale
per ogni posizione economica.

CRITERI
SELETTIVI


* ESPERIENZA
PROFESSIONALE MATURATA;

* FORMAZIONE
PROFESSIONALE

* TITOLI
DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI

AREA
I/AREA II/AREA III: ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA


MAX 30 PUNTI
*1,2 PUNTO PER OGNI
ANNO NELLA FASCIA RETRIBUTIVA DI APPARTENENZA
*0,4 PUNTI PER OGNI
ANNO NEL RUOLO MINISTERO DELL’ECONOMIA DELLE

FINANZE
*0,2 PUNTI PER OGNI
ANNO NEL RUOLO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
*6 PUNTI IDONEITÀ
RIQUALIFICAZIONE

AREA
I/AREA II/AREA III: FORMAZIONE PROFESSIONALE

MAX 30 PUNTI
*DA 0 A 5 RISPOSTE
CORRETTE 0 PUNTI
*DA 6 A 30 RISPOSTE
CORRETTE 15 PUNTI
*DA 6 A 30 RISPOSTE
CORRETTE 0,6 PUNTI PER OGNI RISPOSTA ESATTA

AREA
I: TITOLO DI STUDIO
MAX 30 PUNTI (Si
considera solo il titolo più elevato posseduto)
*24 PUNTI LICENZA
MEDIA ELEMENTARE O DIPLOMA DI SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

*26 PUNTI DIPLOMA DI
QUALIFICA PROFESSIONALE (BIENNALE/TRIENNALE)
 *27 PUNTI DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI

ISTRUZIONE
PROFESSIONALE (QUADRIENNALE/ QUINQUENNALE)
*30 PUNTI DIPLOMA DI LAUREA

AREA
II: TITOLO DI STUDIO
MAX 30 PUNTI (Si
considera solo il titolo più elevato posseduto)
*24 PUNTI DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
*26 PUNTI DIPLOMA DI
QUALIFICA PROFESSIONALE (BIENNALE/TRIENNALE)
*28 PUNTI DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI

ISTRUZIONE
PROFESSIONALE (QUADRIENNALE/QUINQUENNALE)
*29 PUNTI DIPLOMA DI
LAUREA TRIENNALE
*30 PUNTI DIPLOMA DI
LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO

AREA
III: TITOLO DI STUDIO
MAX 30 PUNTI
DI CUI MAX 25 PUNTI
TITOLI DI STUDIO (Si considera solo il titolo più
elevato

posseduto):
*22 PUNTI DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI

ISTRUZIONE
PROFESSIONALE (QUADRIENNALE/QUINQUENNALE)

*25 PUNTI DIPLOMA DI
LAUREA TRIENNALE

*27 PUNTI DIPLOMA DI
LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO

DI CUI MAX 3 PUNTI
TITOLI DI STUDIO AGGIUNTIVI:

*1 PUNTO II LAUREA
TRIENNALE

*2 PUNTI II LAUREA
SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO

*1 PUNTI AGGIUNTIVI
MASTER, DOTTORATO DI RICERCA, DIPLOMA DI

SPECIALIZZAZIONE,
ABILITAZIONI, ISCRIZIONI AD ALBI O REGISTRI

PROFESSIONALI

QUALORA
NON FOSSE POSSIBILE UTILIZZARE IL CRITERIO DELLA

FORMAZIONE
PROFESSIONALE COME SOPRA DESCRITTO, LA STESSA

SARA’
ESCLUSA DAI CRITERI SELETTIVI

POSIZIONI
ORGANIZZATIVE


Occorre rivedere la
proporzione tra periferia e centro in relazione alle reali

esigenze
organizzative.

Vanno altresì allegati
all’accordo due prospetti, il primo per individuare con

esattezza le tipologie
di incarichi ai quali potranno essere conferite le posizioni

organizzative, in caso
contrario va assicurato un confronto preventivo a livello

territoriale con le
OO.SS. e le RSU, il secondo per individuare, ufficio per ufficio

a livello territoriale
e di dipartimento a livello centrale, il numero delle posizioni

organizzative
assegnate.

Infine, dopo i
conferimenti da parte delle strutture interessate sarà assicurata

l’informazione alle
OO.SS. territoriali ed alle RSU sui destinatari.

 FP CGIL     CISL      FP UILPA

 Boldorini   Bonomo    G. Bordini

 
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