Corte dei Conti: comunicato unitario CGIL CISL UIL – Modalità fruizione ferie residue

23 Dicembre 2016

COMUNICATO UNITARIO CGIL CISL UIL – MODALITA' FRUIZIONE FERIE RESIDUE

Roma, 22 Dicembre 2016 

Al Segretario generale della Corte dei conti
e, p.c. Ai Dirigenti generali della Corte dei conti 
Ai Dirigenti della Corte dei conti 
Ai Preposti della Corte dei conti 
Al Servizio Relazioni Sindacali 
Al Personale della Corte dei conti 
LORO SEDI

Oggetto: Modalità fruizione ferie
residue

Egregio Segretario generale,
facendo seguito alla nota del
3 marzo u.s., di cui si allega copia, le scriventi OO.SS. rappresentano
l’esigenza di ribadire la necessità di garantire alle lavoratrici e ai
lavoratori della Corte dei conti pari opportunità in ordine alle modalità di
fruizione delle ferie, ed in modo particolare di quelle residue.

A tal riguardo, è sempre bene
sottolineare che parliamo di un diritto irrinunciabile per il lavoratore, sancito
dall’art. 36 della Costituzione, al fine di garantire recupero delle proprie
energie psicofisiche.

Tutto questo rischia di
essere precluso da disposizioni dirigenziali che in questi giorni si stanno
adottando in alcuni Uffici della Corte, che mirano a limitare il numero di
ferie possedute dal personale al 31 dicembre 2016.

E’ d’uopo evidenziare che
l’art. 16 del CCNL del 6 maggio 1995 prevede in modo particolare due ipotesi di
differimento del godimento delle ferie, rispetto all’anno corrente:
* “Compatibilmente
con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere
personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro
il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.”;
* “In
caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il
godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite
entro il primo semestre dell’anno successivo.”

 

Tra le suddette disposizioni
non vi è alcun riferimento ad un numero massimo di giorni di ferie differibili.

Tra l’altro si ritiene
opportuno precisare che il soggetto competente ad attestare la sussistenza
delle indifferibili esigenze di servizio è il responsabile della struttura (sia
di livello dirigenziale, che non dirigenziale) presso la quale presta servizio
il dipendente.

Riteniamo, pertanto,
fondamentale che nell’ambito di ciascun Ufficio della Corte sia definita una
pianificazione delle ferie che non pregiudichi il diritto dei dipendenti al
recupero delle proprie energie psicofisiche, tenuto conto delle disposizioni di
legge e delle esigenze personali, assicurando nel contempo la funzionalità
degli Uffici.

Cordiali saluti.

FP CGIL
Susanna Di Folco
CISL FP
Alessandro Guarente
UIL PA
Fernanda Amidani
 
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