Ministero Difesa: Lettera a Persociv su illegittima esclusione lavoratori da procedura sviluppi economici 2016.

18 Gennaio 2017

Ministero Difesa: Lettera a Persociv su illegittima esclusione lavoratori da procedura sviluppi economici 2016.

Roma, 18 Gennaio 2017   

Al Ministero della Difesa Al Direttore della Direzione generale
del personale civile 
e, p.c.   
Al Ministero della Difesa 
Al vice Capo di Gabinetto perso.civ.   

R o m a                 

OGGETTO: Esclusione lavoratori procedura
sviluppi economici 2016.

           

           

Sono
pervenute a questa O.S. segnalazioni riguardanti l’illegittima esclusione di
alcuni dipendenti dalla partecipazione alla procedura per gli sviluppi
economici 2016 di cui alle graduatorie soggette a verifica approvate con
decreto del Direttore Generale di Persociv in data 28 dicembre 2016.

È stato segnalato che, seppur in
assenza di qualsiasi elemento ostativo alla partecipazione alla suddetta
procedura tra quelli previsti dall’art. 2 del Bando, taluni dipendenti sono
stati esclusi, in particolare, per essere stati destinatari, addirittura anche
alcuni decenni fa, di un provvedimento cautelare, non disciplinare, di sospensione dal servizio, ed
anche nel caso in cui non siano mai stati condannati in sede penale né ne sia
conseguita alcuna sanzione disciplinare, o ne sia derivata una sanzione
disciplinare conservativa diversa dalla sospensione dal servizio.

Tali circostanze hanno imposto a
questa O.S., nell’esercizio della fondamentale funzione istituzionale di
tutelare i diritti dei lavoratori, di esaminare tutti gli atti relativi alle
procedure in oggetto pubblicati sul sto www.persociv.difesa.it,
in particolare l’art. 2 del bando datato 28/10/2016, ove sono disciplinati i
motivi ostativi alla partecipazione alla procedura selettiva,  al cui punto 3 prevede espressamente che: “non
possono, altresì, partecipare, alla procedura i dipendenti che nel corso della
loro attività lavorativa presso il Ministero della Difesa o altra
amministrazione pubblica, siano stati comunque interessati da procedimenti di
sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento
penale pendente che non si sia
ancora concluso con l’assoluzione almeno in primo grado”.

 Tale disposizione è chiara e
conforme alla norma di fonte contrattuale prevista dall’art. 18 (procedure e
criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area) punto 8
del CCNL Comparto Ministeri 2006/2009, ove si dispone che non possono
partecipare alle progressioni “…i dipendenti interessati da misure cautelari
di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento
penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo
grado”.   La norma contrattuale richiamata non
lascia alcun dubbio interpretativo, ed infatti è lapalissiano che si riferisca
ai dipendenti che abbiano in corso un procedimento/processo penale non ancora
concluso, ovvero pendente, in
relazione al quale siano stati destinatari di un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, senza che si
sia ancora concluso neanche il relativo procedimento disciplinare, la
conclusione del quale determina, infatti, per espressa previsione normativa, la
cessazione della sospensione cautelare. Si rammenta, a tal riguardo, che le
norme di fonte legislativa e contrattuale prevedono che tale misura cautelare
possa avere durata quinquennale, o  in
alcuni casi anche superiore.

Risulta a questa O.S., invece, che
sono stati esclusi dalla procedura tutti i dipendenti che nel corso
dell’attività lavorativa sono stati destinatari di un provvedimento di
sospensione cautelare anche se si è concluso, da anni, il relativo procedimento
penale, e si è anche concluso il conseguente procedimento disciplinare. Ergo
tali esclusioni, a parere della scrivente O.S., devono ritenersi manifestamente
illegittime.

           
Nei fatti, e per quanto ci consta, a
tal proposito siamo venuti a conoscenza di situazioni davvero particolari, per
le quali coloro che sono stati destinatari della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio, anche per la durata di sei mesi, anteriormente al
biennio, sono stati ammessi alla partecipazione alla procedura mentre, invece,
alcuni dipendenti a cui non è mai stata irrogata nessuna sanzione di pari
gravità, e che non sono mai stati condannati in sede penale, sono stati esclusi
soltanto perché, ad esempio 15 anni fa, sono stati destinatari di un
provvedimento di sospensione cautelare, malgrado il relativo procedimento
penale si sia concluso con l’archiviazione e a livello disciplinare siano stati
sanzionati con il rimprovero scritto.

           
In proposito, si ritiene opportuno
rammentare che uno dei pilastri giuridici che deve caratterizzare l’agire
datoriale in generale e, ancor più, nella trattazione della delicata funzione
disciplinare, è il principio della imparzialità unito alla parità di
trattamento, come stabilito, anzitutto, dalle previgenti norme costituzionali,
con l’inderogabile divieto di trattamenti potenzialmente discriminatori. Ancor
più evidente risulta l’illegittimo operato da Persociv nell’occasione, se si
esamina la norma di cui all’art. 13 punto 4. del CCNL 2006/2009 che, nel
disciplinare le “Progressioni tra le aree”, prevede che “non possono
partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni,
siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari o
da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non
si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado”.

           
E’ evidente, pertanto, che se nella
procedura verticale di progressione tra le aree, ovviamente di livello
superiore rispetto alle procedure orizzontali di sviluppo economico nell’ambito
dell’area,  si prendono in considerazione
le sospensioni cautelari soltanto degli ultimi due anni; deve ritenersi invece
manifestamente illogico, incoerente ed illegittimo prendere in considerazione
le sospensioni cautelari di tutta la vita lavorativa del dipendente nelle
procedure di selezione per gli sviluppi economici nell’ambito dell’area di
inquadramento.

           
Ma v’è di più. Sembra che
nell’operato di codesta D.G. sia sfuggita (volendo comunque sperare che sia
almeno conosciuta) la diversa natura giuridica della sospensione dal servizio
quale misura cautelare, e della
sospensione dal servizio quale sanzione
disciplinare.

           
Si ritiene quindi necessario
rammentare che è pacifico, sia sul piano sistematico che a livello
giurisprudenziale e scientifico, che la sospensione cautelare  non
rientri giuridicamente tra le sanzioni disciplinari in considerazione delle
diverse finalità; infatti, nei confronti dei dipendenti in stato di sospensione
cautelare non può essere e non è irrogata alcuna sanzione disciplinare, atteso
che la conclusione del procedimento disciplinare comporta l’immediata
cessazione della misura cautelare (per una conferma della distinzione in
giurisprudenza è sufficiente il richiamo a Casa, sez. Lav., 13 dicembre 2010 n.
25136).

           
In conclusione, si richiede
l’immediato riesame e la correzione dei casi di esclusione nei sensi testé
declinati, al fine di ripristinare la legittimità amministrativa nell’ambito
della procedura selettiva in atto, anche al fine di evitare il verificarsi di
trattamenti discriminatori che costringerebbero questa O.S. a porre in essere
tutte le azioni ritenute necessarie alla tutela dei diritti dei lavoratori
oggetto di illegittima esclusione.

           
Si resta in
attesa di cortese urgentissimo riscontro.

 

Il
Coordinatore Nazionale FP CGIL
Ministero
della Difesa

Francesco Quinti                                                                                                 
 

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