Medici – Gli Odg relativi alla legge sulla intramoenia approvati dal Parlamento

18 Luglio 2011

Gli Odg relativi alla legge sulla intramoenia approvati dal Parlamento

 
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA E ALTRE NORME IN MATERIA SANITARIA

ORDINI DEL GIORNO approvati nella Seduta della Camera dei Deputati n. 200 del 2/8/2007  

 
La Camera,
premesso che:
l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, in riconoscimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successivo modificazioni, è un diritto del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;
il presente disegno di legge governativo, all’articolo 1 comma 4, parla dell’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari per esercitare la libera professione intramuraria;
in Italia, secondo il rapporto OCSE, mancano oltre 40.000 infermieri;
la legge 8 gennaio 2002, n. 1 all’articolo 1, comma 2, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario prevede già la possibilità per il personale infermieristico di svolgere attività libero-professionale intramuraria;
impegna il Governo
ad adottare iniziative di propria competenza per attivare quanto già previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 in materia di prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale e quindi alla possibilità di svolgere attività libero professionale intramuraria.
9/2937/1. Palumbo, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni.

La Camera,
premesso che:
i cittadini hanno l’assoluto diritto di scegliere liberamente il medico e la struttura a cui rivolgersi per farsi curare anche in virtù di quel rapporto di fiducia che deve esistere tra medico e paziente, e base imprescindibile di una medicina più umana, specialmente nei casi di patologie croniche e in condizioni di grave fragilità;
i tempi di attesa per un cittadino per prenotare una prestazione presso una struttura sanitaria del Servizio sanitario nazionale sono assai lunghi e spesso causa di grave conflittualità tra medico e cittadino;
l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, in riconoscimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è un sacrosanto diritto dei medici del Servizio sanitario nazionale;
il presente disegno di legge governativo, all’articolo 1 comma 4, parla dell’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari per esercitare la libera professione intramuraria; esiste una reale difficoltà nella gestione diretta dell’attività intramuraria da parte delle ASL, con il servizio di prenotazione delle prestazioni, riscossione degli emolumenti, il rilascio delle ricevute, stante la disomogeneità dei luoghi e dei tempi in cui viene esercitata la libera professione intramuraria;
impegna il Governo
a emanare in sede di attuazione della legge un regolamento per semplificare le procedure di ricorso da parte dei cittadini alle prestazioni offerte dalla libera professione intramuraria, così da corrispondere in modo più efficace alle loro richieste di cura.
9/2937/2. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo, Pini.

La Camera,
premesso che:
gli ospedali classificati appartenenti a istituzioni religiose svolgono la loro attività per missione e per motivi di solidarietà;
queste importanti strutture sanitarie continuano ad avere l’annosa problematica riguardante la copertura degli oneri finanziari per i rinnovi contrattuali per il personale degli ospedali classificati, in particolare a partire dal biennio 2002-2003 e seguenti;
nonostante ripetute assicurazioni da parte delle regioni interessate, la questione non è stata ancora risolta, pur considerando che gli istituti titolari degli ospedali, con grandi sacrifici, stiano applicando i contratti rinnovati, allo scopo di andare incontro alle giuste attese e spettanze dei lavoratori;
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, eventualmente anche in occasione della prossima manovra affinché sia fornita una interpretazione autentica del disposto dell’articolo 9 della legge n. 248 del 2005, statuendo che detta norma trova applicazione, in base agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, anche per il personale degli ospedali classificati, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 132 del 1968 e successive modificazioni e convenzionati, de iure, per la erogazione del servizio sanitario, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 18 del decreto legislativo n. 229 del 1999.
9/2937/3. Bianco, Burtone.

La Camera,
premesso che risulta necessario rendere più cogente il riallineamento dei tempi reali di risposta al momento delle prenotazioni delle prestazioni, in modo da garantire che il cittadino non percepisca l’attività intramuraria a pagamento come favorita rispetto all’attività svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a stabilire in modo tassativo che il riallineamento dei tempi reali di risposta al momento delle prenotazioni delle prestazioni, avvenga in modo tale da garantire che l’attività intramuraria a pagamento non sia favorita rispetto all’attività svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari.
9/2937/4.Ghizzoni, Folena.

La Camera,
premesso che appare necessario garantire che i docenti universitari impegnati nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari non pretermettano l’attività di assistenza collegata alla ricerca e alla didattica all’esercizio dell’attività privata;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere espressamente, per il personale universitario, che l’attività di assistenza collegata alla ricerca e alla didattica svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari non sia in alcun modo penalizzata dall’esercizio di quella privata.
9/2937/5.Li Causi, Folena.

La Camera,
premesso che appare necessario che la revoca o la destituzione del direttore d’azienda ospedaliera universitaria o di policlinico universitario avvenga, come per la procedura di nomina, d’intesa con il rettore dell’università competente;
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la revoca o la destituzione del direttore generale d’azienda ospedaliera universitaria o di policlinico universitario sia definita, come quella di nomina, d’intesa con il rettore dell’università competente.
9/2937/6.Benzoni, Folena.

La Camera,
premesso che il provvedimento in esame investe in maniera rilevante competenze del ministro dell’università e della ricerca, per cui appare necessario prevederne la competenza in materia di presentazione della relazione del Governo al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le relazioni del Governo al Parlamento sull’attuazione della normativa indicata siano adottate sentito il ministro dell’università e della ricerca.
9/2937/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Sasso, Folena.

La Camera,
premesso che si prevede che le regioni e le province autonome individuano ed attuano le misure finalizzate a garantire, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle previsioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria in particolare del personale universitario di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di prevedere che il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell’attività libero-professionale intramuraria del personale universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e di cui al decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, sia definito sentito il rettore dell’ateneo interessato.
9/2937/8.(Testo modificato nel corso della seduta) Ghizzoni, Folena.

La Camera,
al fine di garantire l’effettività della clausola di invarianza di cui all’articolo 2, comma 2;
impegna il Governo
ad attuare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, nel senso che l’inserimento dei dirigenti delle professionalità sanitarie in apposita sezione, del ruolo dirigenziale del Ministero della salute sia realizzato sulla base di specifico provvedimento dell’amministrazione interessata, tenuto conto delle corrispondenti vacanze in organico dei dirigenti di seconda fascia dello stesso Ministero e nel rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale e dell’invarianza del trattamento economico.
9/2937/9.Lucà, Duilio.

 
 
ORDINI DEL GIORNO approvati dalla XII Commissione Sanità del Senato nella seduta del 19/07/07

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
premesso che:
da diversi anni è emersa la necessità di introdurre nell’ordinamento nazionale norme sulla «Governance clinica» nelle strutture sanitarie pubbliche;
nei recenti provvedimenti di legge in discussione al Senato tale importante tematica non viene affrontata;
considerato che:
non è più dilazionabile l’emanazione di un provvedimento di legge sui principi generali della governance clinica ed in particolare su un diverso meccanismo di reclutamento dei dirigenti per le posizioni apicali del Servizio sanitario nazionale nonché sui ruoli della direzione aziendale e dei dirigenti di struttura;
impegna il Governo:
a presentare al più presto al Parlamento un disegno di legge sulla governanceclinica nelle strutture sanitarie pubbliche che inglobi nuove e più trasparenti norme sul reclutamento, sul ruolo del direttore generale, del direttore sanitario e dei dirigenti sanitari in posizione apicale per i quali dovranno essere studiate adeguate forme di partecipazione alle decisioni strategiche aziendali.
G/1598/1/12
Il Relatore

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria ed esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
premesso che:
dal provvedimento in esame sono oggetto di stralcio gli articoli 1, 2, 3 rispettivamente su sicurezza delle cure, responsabilità civile, definizione delle controversie;
considerato che:
è un’esigenza oramai improcrastinabile garantire la sicurezza dei pazienti riducendo il margine degli errori e degli eventi avversi che possono manifestarsi nel corso di procedure cliniche;
occorre assicurare criteri di maggior rigore nei controlli delle attività e delle apparecchiature destinate agli interventi e alle prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) prevedendo l’adozione di un sistema per la gestione del rischio clinico, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, attraverso l’istituzione di una funzione aziendale permanentemente dedicata a tale scopo e un servizio di ingegneria clinica che garantisca l’uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici, ivi compresi i collaudi, la manutenzione preventiva e correttiva e le verifiche periodiche di sicurezza;
correlata alla gestione del rischio risulta indilazionabile una più dettagliata previsione relativa alla responsabilità, civile delle strutture ed i casi in cui la responsabilità ricade sul personale sanitario;
riguardo il delicato problema della malpractice nel settore sanitario va inoltre collegata la previsione di misure per garantire una rapida soluzione delle vertenze con eventuale definizione stragiudiziale eventualmente con procedure di arbitrato;
impegna il Governo:
a predisporre, contestualmente all’attuazione delle misure dirette ad assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, previsto dal presente provvedimento per il 31 luglio 2008, un disegno di legge che rielabori e definisca: il sistema della sicurezza delle cure dei pazienti; il sistema della responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario ed infine le misure di definizione stragiudiziale delle vertenze.
G/1598/2/12
Il Relatore

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1598,
impegna il Governo a inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2008 prescrizioni volte a garantire ai dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale intramuraria la possibilità di aprire la partita IVA, in sostituzione facoltativa al regime di detassazione attualmente vigente.
G/1598/3/12
Il Relatore

La 12 Commissione,
in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»
premesso che:
la ipotizzata “casa della salute” richiede un forte ed integrato impegno di tutte le figure professionali che operano nell’ambito della sanità con il pieno rispetto dei diversi profili professionali e della qualità delle loro prestazioni a servizio del cittadino, la cui centralità nel Servizio sanitario nazionale richiede ancora sforzi concreti di adeguamento, soprattutto davanti a patologie che tendono sempre più a cronicizzate e pongono crescenti bisogni di assistenza e di riabilitazione, supportati da un adeguato monitoraggio diagnostico;
l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, nelle forme di cui all’art. 15- quinquies, comma 2 del decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è un diritto dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo;
la legge n. 42 del 1999 abolisce il mansionario per il personale infermieristico e riconosce loro lo status di professionista;
la legge n. 229 del 1999, la cosiddetta legge Bindi, all’articolo 15-septies prevede la possibilità di stipulare un contratto di carattere privatistico, in attesa di ottenere una legge che conceda l’accesso alla dirigenza e ancora oggi molti infermieri ne stanno usufruendo;
la legge n. 251 del 2000 riconosce al personale sanitario l’accesso alla dirigenza e mentre molti di loro svolgono un ruolo in cui il livello di autonomia raggiunto sul piano delle competenze professionali è ampiamente documentato, i relativi contratti sono solo un centinaio e forse meno in tutta Italia;
il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e il decreto ministeriale del 2 aprile 2001, relativo alla determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, in virtù dei quali si può sostenere che le professioni sanitarie hanno raggiunto un livello accademico che include tutti i livelli della formazione specifica: laurea di primo e secondo livello, dottorato di ricerca e master di primo e secondo livello;
la legge n. 43 del 2006 recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitativa e della prevenzione e la delega al Governo per l’istituzione degli albi professionali rende necessario possedere specifica formazione per accedere al titolo di dirigenti (per esempio il caposala)
impegna il Governo, in analogia a quanto accade per la professione medica:
1. a riconoscere anche alle professioni sanitarie, di cui alle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000, la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria, soprattutto per coloro che sono in servizio di assistenza diretta e hanno titoli e competenze adeguate a corrispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini e al crescente bisogno di prestazioni assistenziali per pazienti cronici o con patologie che richiedono livelli di assistenza specifica o livelli altrettanto specifici di impegno nel settore diagnostico e riabilitativo;
2. a promuovere, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, l’attivazione di un tavolo di lavoro che coinvolga i presidenti degli ordini delle federazioni e dei collegi e/o le associazioni più rappresentative delle professioni, i presidenti regionali, i rappresentanti del Ministero della salute, e i sindacati di categoria, per regolamentare l’accesso alla libera-professione intramuraria, per i professionisti sanitari non medici, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
G/1598/4/12
BINETTI, BAIO

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