Parere Corte dei Conti in merito alla modalità di calcolo -delle cessazioni ai fini dell’assunzione

18 Luglio 2011

Parere Corte dei Conti in merito alla modalità di calcolo delle cessazioni ai fini dell'assunzione

Crediamo di fare cosa utile inviarvi il comunicato del parere espresso dalla corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna, in merito al calcolo delle cessazioni ai fini delle assunzioni ai sensi del comma 562 della Legge 296/2006 (finanziaria per l’anno 2007), nel quale si evince in modo chiaro che anche le mobilità sono da considerarsi a tutti gli effetti cessazioni.
La FP CGIL condivide il parere espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Sardegna, pensiamo che con tale parere i burocrati che interpretano le norme, modificandone il senso ed il buon senso, possano farsene una ragione e la smettano di contrastare le assunzioni e le stabilizzazioni che con fatica le strutture territoriali e regionali della FP CGIL raggiungono attraverso accordi ed intese di programma.
Fraternamente
Il Coordinatore del Comparto AA.LL.
(Ugo Gallo)
p. la Segreteria FP CGIL 
(Antonio Crispi)

CORTE DEI CONTI, LE MOBILITÀ IN USCITA SONO CESSAZIONI
La Corte dei Conti, Sezione del Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna, si è espressa con parere n. 15/2007 in merito alle modalità di calcolo delle cessazioni ai fini delle assunzioni si sensi del comma 562 della legge n. 296/2006, sostenendo che anche la mobilità è da considerarsi cessazione ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
Come noto, l’art. 5 del DPCM 15.2.2006, nel disciplinare i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni locali, espressamente escludeva la mobilità dal calcolo del costo delle cessazioni; successivamente, la Finanziaria 2007 al comma 562 ha dettato nuove regole in merito alle assunzioni a tempo indeterminato per gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nulla dicendo in merito alla mobilità.
Si sono posti, dunque, una serie di problemi interpretativi circa la qualificazione degli effetti della mobilità ai fini delle possibilità assunzionali. A tal proposito la Corte dei Conti, così si esprime: “In relazione alla definizione del criterio di calcolo per la determinazione dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l’art. 1 c. 562, l. n. 296/2006, laddove dispone che “gli enti… possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”, supera l’impostazione vincolistica dell’art. 5, c. 6, del DPCM 15.02.2006. La ratio legis che ispira dell’art. 1, c. 562, della l. .n. 296/2006 è completamente diversa da quella dell’art. 1, c. 93 e 98, della l. n. 311/2004, di cui il DPCM 15.02.2006 è decreto attuativo. Pertanto, ai sensi dell’art. 1, c. 562, l. n. 296/2006, nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente devono ricomprendersi anche le cessazioni intervenute per mobilità”.
Le mobilità in uscita, quindi, alla luce di tale interpretazione, potranno essere coperte anche con concorso dall’esterno, ovviamente nell’anno successivo a quello in cui si sia verificata la mobilità.

Roma, 19 Novembre 2007

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