Manuale per l’attuazione della direttiva servizi (Bolkestein)

18 Luglio 2011

Manuale per l'attuazione della direttiva servizi – Commissione europea – DG Mercato interno e servizi (novembre 2007)

Il manuale, preparato dalla Commissione, Sottolinea che i servizi d’interesse economico generale rientrano nel campo di applicazione della direttiva se non sono soggetti ad una specifica esclusione (pagina 81)

10.2.4. Revisione e valutazione dei requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e dei servizi di interesse economico generale

I servizi di interesse economico generale rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi nella misura in cui non sono oggetto di una esplicita esclusione. (…)

– ricorda agli Stati membri che, il fatto che un servizio di interesse generale sia di natura economica o meno deve essere determinato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, e che in ogni caso non è possibile per gli Stati membri escludere tutti i servizi entro un determinato settore, ad es. tutti i servizi dell’ istruzione (pagina 12)

Servizi non economici di interesse generale

L’esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è strettamente legata alla nozione di “servizio” in precedenza illustrata. Il termine “servizi non economici” si riferisce a servizi che non vengono prestati contro remunerazione. Tali attività non costituiscono un servizio ai sensi dell’articolo 50 del trattato CE e non rientrano quindi in ogni caso nel campo di applicazione della direttiva servizi. Di conseguenza, i servizi non economici di interesse generale, quali i servizi che vengono prestati senza un corrispettivo economico nel settore dell’istruzione primaria e secondaria nazionale, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi. I servizi d’interesse economico generale, quali quelli del settore dell’elettricità e del gas, sono, invece, servizi prestati dietro corrispettivo economico e rientrano quindi, in linea di principio, nel campo di applicazione della direttiva servizi. La natura economica o non economica di un servizio che uno Stato membro considera di interesse generale deve essere stabilita tenendo conto della giurisprudenza della CGCE sopra citata. In ogni caso, gli Stati membri non potranno considerare, in maniera generale, che tutti i servizi di un intero settore ( ad esempio, tutti i servizi nel settore dell’ istruzione), sono qualificabili, senza distinzioni, come servizi non economici di interesse generale.

– Per quanto riguarda i servizi esplicitamente esclusi dalla direttiva, il manuale preme per esclusioni molto ristrette basate su specifici compiti o funzioni piuttosto che per settore -cfr. ad esempio i commenti sulle attività connesse con l’esercizio dei pubblici poteri, la sanità, i servizi sociali, il lavoro temporaneo, e l’ istruzione (pp- 11-15) Per i servizi sociali per esempio, il manuale sottolinea che ” Pertanto, ad esempio, i servizi privati di assistenza a domicilio non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva servizi e devono quindi rientrare nel campo di applicazione delle misure di esecuzione. (pagina 15)

– ricorda agli Stati membri che le esclusioni sono opzionabili e che possono in ogni caso applicarsi alcune parti della direttiva (ad es: sportelli unici) ai servizi esclusi (Pagina 11)

– ricorda agli Stati membri anche che dove l’ attuale normativa settoriale non copre tutti i settori trattati dalla direttiva sui servizi,si devono applicare questi aspetti della direttiva sui servizi (ad es., nel caso di rifiuti, il manuale si riferisce a talune condizioni di autorizzazioni di concessione cfr. pagina 33) che non sono contenuti nella legislazione settoriale

– menziona in vari momenti che (tutte) le leggi devono essere esaminate per verificare che esse non limitino la libertà fondamentale di prestazione di servizi (cfr. osservazioni, per esempio, sul diritto penale, pagina 18)

– Non chiede agli Stati membri di garantire che le libertà fondamentali che riguardano i diritti dei lavoratori non siano interessate dalla direttiva. Infatti, il manuale ricorda che la direttiva (articolo 1-7), ” L’articolo 1, paragrafo 7, non fornisce risposta al quesito se la negoziazione, la conclusione e l’esecuzione di accordi collettivi costituiscano o meno dei diritti fondamentali.”;(pagina 19) Il manuale dice solo che il diritto del lavoro non deve essere pregiudicato dall’attuazione della direttiva, sottolineando che questo si riferisce (solo) per le singole condizioni di occupazione dei lavoratori e per il rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro (pagina 19)

– Non ricorda agli Stati membri che concludere accordi collettivi non dovrebbe essere considerato come un “requisito” come definito nell’articolo 4[1] (pagina 17)

– ricorda agli Stati membri che, in relazione all’ esclusione dei servizi d’interesse economico generale dall’ articolo 16, la valutazione se un servizio sia un servizi d’interesse economico generale può essere effettuata solo caso per caso (pagina 57); la stessa logica si applica all’articolo 15 relativo alla valutazione dei regimi di autorizzazione relativi ai servizi d’interesse economico generale (vale a dire, deve essere fatto caso per caso ecc.)

Il manuale copre tutti i settori della direttiva e si dilunga sugli Sportelli unici e la cooperazione amministrativa.

Da una prima lettura, si può ritenere che il manuale rafforza le argomentazioni presentate nella nota di informazione della FSESP sul recepimento della direttiva e che c’è la necessità di monitorare attivamente il processo di recepimento.

Certamente il manuale della Commissione interpreta la lettera piuttosto che lo spirito dell’articolo 1 della direttiva, vale a dire, che ” La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti”.

——————————————————————————–

[1] “le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della presente direttiva;” 
 
 


X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto