Commento alla Sentenza Corte Costituzionale n. 270 anno 2005

18 Luglio 2011

Commento alla Sentenza Corte Costituzionale n. 270 anno 2005

Breve commento alla Sentenza Corte Costituzionale n.270 anno 2005 emessa nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 con evidenziato le parti modificate dalla sentenza.

Le disposizioni su cui le regioni hanno presentato ricorso di illegittimità le Regioni attengono il riparto di competenze tra Stato e Regioni stabilito nel Titolo V della Costituzione.
Aspetto fondamentale è costituito dal quanto introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che, al nuovo terzo comma dell’ art. 117, ha espressamente attribuito alla competenza legislativa concorrente delle Regioni sia la “ricerca scientifica” sia la “tutela della salute”, da cui consegue pertanto che, di norma, tutti gli Enti Pubblici operanti in queste materie di competenza delle Regioni sono oggetto della corrispondente potestà legislativa regionale.
Ciò è del resto confortato dai rapporti che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico hanno avuto nel tempo con il sistema delle autonomie territoriali dovuti alla loro localizzazione sul territorio e alla relativa eterogeneità delle attività in concreto svolte (assistenza /ricerca).
Il precedente testo del’art. 117 della Costituzione enumerava infatti tra le materie di competenza legislativa delle Regioni la sola materia dell’assistenza sanitaria e ospedaliera”. Peraltro, pur in questo contesto di affermata competenza statale sugli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, la stessa legislazione dello Stato prevedeva alcune e pur limitate, forme di coinvolgimento delle Regioni nella loro disciplina e nel loro funzionamento.
In ogni caso, la stessa definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 288 del 2003 di IRCCS quali “Enti a rilevanza nazionale”, e non “Enti Nazionali” conferma che il Legislatore non ha voluto rivendicare la disciplina degli IRCCS all’esclusiva competenza legislativa dello Stato.
Ciò non toglie che il Legislatore statale possa anche istituire Enti Pubblici Nazionali quando intende affidare a questi funzioni relative a materie di propria legislazione esclusiva o intervenga in via sussidiaria nei casi in cui intende garantire l’esercizio unitario di determinate funzioni che sarebbero di normale competenza delle Regioni, avendole valutate come non utilmente gestibili a livello regionale o locale, naturalmente prevedendo forme di coinvolgimento delle Regioni interessate.
Così la trasformazione degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico in Fondazioni, cioè un procedimento del tutto innovativo e che opera con riferimento ad un nuovo tipo di soggetto giuridico (appunto la Fondazione IRCCS di diritto pubblico) che avrà rapporti con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento internazionale presuppone la necessaria permanenza di alcune specifiche responsabilità di organi statali.
In questo quadro quindi si inseriscono le dichiarazioni di illegittimità di alcuni punti dell’art 42 della legge 3/03 e del Dlg 288/03, e quindi vengono dichiarate estranee alla natura giuridica degli IRCCS sia la previsione di un controllo amministrativo di tipo preventivo sugli atti fondamentali di questi Istituti affidato a organi statali (“i Comitati Paritetici di Vigilanza”), sia la presenza, legislativamente imposta, di rappresentanti del Ministero in ordinari organi di gestione di Enti pubblici che non appartengono più all’area degli Enti Statali, sia la determinazione da parte del Legislatore statale di quali siano le Istituzioni pubbliche che possano designare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione delle Fondazioni.
Pare quindi del tutto evidente che vi sia la necessita che il legislatore nazionale (Governo) debba intervenire con nuove norme su queste materie, come a mio parere è altrettanto chiaro che per gli Istituti Policlinico di Milano e Pascale di Napoli, la prassi più normale sarebbe quella delle dimissioni degli organi precedentemente nominati e di un successivo accordo fra il Presidente delle Regione e il Ministro sul come procedere per la nomina di un eventuale Commissario (naturalmente come detto è solo una mia opinione).
In relazione a quanto vi ho evidenziato ritengo sempre più necessario organizzare per settembre un convegno specifico sulla ricerca, sui finanziamenti sul ruolo dello Stato e delle Regioni, sugli intrecci con l’Università, anche perché i tempi che si prospettano per i nuovi interventi normativi penso traguarderanno alla nuova legislatura.

p. la Segreteria FP Cgil Nazionale
Rossana Dettori
Il Resp. del Coordinamento Naz.le IRCCS
Sandro Alloisio

Roma lì 15 luglio 2005

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