Medici – Nota Inpdap sulle nuove norme per il pensionamento dei medici, generali e per i 70 anni

18 Luglio 2011

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Nota Inpdap sulle nuove norme per il pensionamento dei medici, generali e per i 70 anni

 
Si pubblica la Nota operativa n. 56 dell’Inpdap che affronta alcune questioni generali sulle nuove norme sul pensionamento nonché sulle specifiche norme riguardanti il pensionamento a 70 anni dei dirigenti medici e veterinari.

In particolare si chiarisce che l’accesso al pensionamento in base al nuovo regime di decorrenze (trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti), può essere riconosciuto dal giorno successivo ai 12 mesi dalla maturazione del requisiti, senza aspettare quindi il primo giorno del mese successivo.

Per quanto concerne, in seguito alla legge 183/2010 (Collegato Lavoro), la riformulazione del comma 1 dell’articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992,  (“II limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti“) nella Nota Inpdap si precisa che:

1) per “servizio effettivo” sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese e, in particolare, oltre al servizio prestato presso l’amministrazione o ente di appartenenza, anche i servizi comunque resi per lo Stato [quale ad esempio il servizio militare purché già valorizzato a fini pensionistici), i servizi ricongiungibili ai sensi della legge n. 523/1954 o 1092/1973, i servizi correlati ad attività lavorativa e ricongiunti ai sensi della legge n. 29/1979 o n. 45/1990 ovvero totalizzati ai sensi del Reg. CE 1606/1998 o ai sensi del D.lgs. n. 42/2006 ed i servizi riscattati (ad es. per lavoro prestato all’estero);

2) restano, per contro, esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio (es. laurea, dottorato di ricerca ecc..).

Si conferma, inoltre, che la nuova formulazione dell’articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, nello stabilire il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero, su istanza dell’interessato al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, ha eliminato ogni riferimento all’applicazione dell’articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992. Di conseguenza, dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/20l0, la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo di cui al citato articolo 16 (cioè da 65 a 67 anni) non è più esercitabile da parte dei dirigenti medici e del ruolo sanitario nazionale.

 

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