PCM: battaglia al Senato: giusto che voi sappiate

18 Luglio 2011

Relazione di opposizione presentata in commissione 1 Affari Costituzionali del Senato dal gruppo parlamentare del Partito Democratico

  

Il Senato,

Premesso che:

con riguardo ai profili di cui all’articolo 77 della Costituzione, si rileva:

in relazione al contenuto al prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, la manifesta insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, implicitamente confermata dal dispositivo del decreto stesso che fa riferimento in premessa al “superamento della fase di prima emergenza” con riguardo agli eventi sismici del 6 aprile 2009, al “rientro nel regime ordinario” per l’emergenza rifiuti in Campania e a non qualificati ulteriori “numerosi eventi calamitosi in atto”;

sono inoltre violati dal decreto legge i requisiti di omogeneità e specificità delle norme introdotte con la decretazione d’urgenza, richiesti dall’art. 15, comma 3, della legge 400/1988, il cui valore ordinamentale e super-primario è stato più volte affermato dalla Consulta e richiamato finanche dal Capo dello Stato nel messaggio inviato alle Camere il 29 marzo 2002, ove si asserisce che tale legge, pur avendo natura ordinaria “ha valore ordinamentale in quanto è preposta all’ordinato impiego della decretazione d’urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata”. Tale legge prevede in particolare che i decreti-legge indichino nel preambolo le «circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione», laddove il provvedimento in esame, nel preambolo, si limita ad asserire tautologicamente la sussistenza una supposta straordinaria necessità ed urgenza, in assenza di alcuna precisazione in ordine ai presupposti fattuali dai quali possano evincersi tali ragioni;

l’assenza dei requisiti di cui all’art. 77 Cost. viola altresì le prescrizioni richieste da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale. La Consulta infatti – da ultimo con le sentenze nn-. 171/2007 e 128/2008 – ha statuito che l’esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all’art. 77 della Carta fondamentale non possa evincersi “dall’apodittica enunciazione dell’esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta”, sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all’urgenza delle norme ai fini dell’attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità) ma deve invece fondarsi su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

Nel merito delle disposizioni in esame si rileva che:

la disposizione di cui all’articolo 3, comma 5, relativo alla costituzione di Unità stralcio per la chiusura della gestione commissariale in Campania, configura una violazione dell’articolo 113 della Costituzione, limitando la tutela giurisdizionale contro gli atti di una pubblica amministrazione;

il procedimento di cui all’articolo 6 in materia di determinazione del valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ad opera dell’Unità stralcio di cui all’articolo 3, appare privo dei connotati di pubblicità e trasparenza che devono informare l’azione amministrativa;

appare altresì censurabile, sotto il medesimo profilo, la disposizione di cui all’articolo 7 che autorizza il trasferimento dell’impianto di Acerra a soggetti pubblici o privati senza apparente rinvio a procedure di evidenza pubblica;

con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11, che trasferiscono la titolarità della Tarsu alle Province, incidendo sui poteri ordinatori dei sindaci in materia di gestione integrata dei rifiuti, e con ciò sottraendo agli stessi comuni la capacità impositiva, si censura il ricorso alla decretazione d’urgenza in materia tributaria, nonché la mancata consultazione e partecipazione della Conferenza Unificata;

con riferimento all’articolo 15, che insedia presso la Presidenza del Consiglio un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, anche in deroga alle previsioni della normativa in vigore relativamente al mantenimento dell’incarico di capo del Dipartimento della Protezione civile, consentendo ad un funzionario dello Stato una carica politica;

con riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 16, che istituiscono una società in house a totale partecipazione pubblica per lo svolgimento di funzioni ordinarie di carattere strumentale afferenti al Dipartimento di Protezione civile, si segnala il contrasto con le disposizioni in materia di organizzazione dei pubblici uffici di cui all’articolo 97 della Costituzione, con particolare riguardo alla sostanziale elusione della disciplina in materia di reclutamento del personale pubblico attraverso pubblico concorso;

tutto ciò considerato,

esprime parere contrario.

 
 

 
 
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