Al Direttore Generale del Personale
Dr.ssa Fiammetta Furlai
OGGETTO: Ipotesi accordo Welfare – Sussidio agli affitti: nuova tipologia di intervento a sostegno dei lavoratori fuori sede
La scrivente Organizzazione Sindacale, presente alla riunione fra Amministrazione e Sindacati del 2 luglio 2026, ha messo agli atti, sia in rappresentanza dei cosiddetti Livelli, sia in rappresentanza della Dirigenza, la propria proposta inerente ad una nuova tipologia di interventi a sostegno dei lavoratori fuori sede.
Nel nostro dicastero sono sempre più numerosi i lavoratori che prestano la propria prestazione lavorativa nelle sedi centrali o negli uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, lasciando le famiglie, gli affetti e gli immobili di proprietà nei luoghi di residenza. Alcuni di loro possono contare su collegamenti che permettano il pendolarismo quotidiano; molti altri, invece, sono costretti a ricorrere ad un pendolarismo settimanale o mensile ed a sobbarcarsi gli oneri di locazione di immobili all’interno o nei dintorni delle città in cui lavorano.
Il CCNL prevede che il welfare integrativo costituisce uno strumento di valorizzazione del personale e di sviluppo di una amministrazione moderna, inclusiva e orientata alla tutela del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori. Le misure di welfare integrativo sono finalizzate ad integrare il reddito dei dipendenti e del loro nucleo familiare.
Pertanto la FP CGIL propone che fra le tipologie di interventi a sostegno dei lavoratori fuori sede, oltre alle misure di sostegno alla mobilità casa/lavoro, siano previsti sussidi alle spese di locazione dei lavoratori sopramenzionati.
Ciò renderebbe maggiormente attrattiva la nostra Amministrazione e ridurrebbe le fuoriuscite dei lavoratori che sempre più spesso rinunciano all’impiego nei nostri uffici per non vedere il loro stipendio depauperato dagli effetti del “caro affitti” che interessa tante delle nostre città.
Fermo restando il tetto massimo di 100€/mensili, la FPCGIL ha suggerito di determinarlo in ragione del 25% del minore tra i seguenti valori:
canone mensile di locazione del contratto registrato;
canone concordato determinato in base all’Accordo territoriale vigente ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 per il Comune in cui ricade l’immobile locato.
Per la FPCGIL MIT
Claudio Battista
Luigi Gianfreda