VVF – Emanato decreto terremoto Abruzzo: segnali apprezzabili, ma ancora insufficienti

18 Luglio 2011


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Emanato decreto terremoto Abruzzo: segnali apprezzabili, ma ancora insufficienti

29.04.2009 – Giusto ieri avevamo preannunciato la possibilità che all’interno del provvedimento succitato ci potessero essere anche alcune misure per i Vigili del Fuoco; ci eravamo anche riservati eventuali apprezzamenti o critiche al momento in cui avremmo avuto chiaro il merito dello stesso.
 
Ebbene, da una prima valutazione, pur apprezzando lo sforzo fatto, non possiamo ritenere sufficienti le misure adottate ancorchè si possano ritenere limitate ai soli aspetti correlati al sisma in Abruzzo; crediamo debbano concretizzarsi ulteriori segnali – anche con altri provvedimenti legislativi – che finalizzino (come abbiamo anche chiesto in data odierna unitariamente) il potenziamento delle dotazioni organiche, l’adeguamento delle risorse in bilancio e ad una significativa valorizzazione (anche attraverso gli istituti contrattuali) del personale del Corpo Nazionale VVF.
 
Di seguito, l’estratto del provvedimento, a cura anche dei compagni D’Ambrogio e Mozzetta.
 
Adriano FORGIONE 


 

DECRETO – LEGGE 28 aprile 2009, n. 39

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047) (GU n. 97 del 28-4-2009 )

 

Articolo 7
Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate

– omissis
2. Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell’emergenza dell’evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, e’ autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell’ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell’attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, e’ autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l’anno 2009. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
– omissis

 

Legge 266/05 Art. 1 c. 213 – L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.
Legge 266/05 Art. 1 c. 213-bis – Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell’Ente nazionale dell’aviazione civile.

 

Articolo 16
Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l’emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo

– omissis
6. L’esclusione di cui al comma 6-bis dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Legge 112/2008 c. 6-bis – Restano escluse dall’applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione)

Legge 296 – 27/12/2006 Art. 1 c. 404 – Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all’avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all’unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell’ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

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