Min. Giustizia: Richiesta di incontro – Congedo straordinario per portatori di handicap e legge 104

14 Settembre 2011

 

Richiesta di incontro – Congedo straordinario per portatori di handicap e legge 104

 
 
 
 

                                                                         

Roma, 15 luglio 2011

                                                        Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione
                                                        Giudiziaria
                                                        Pres. Luigi Birritteri
        
                                                        Al Direttore Generale del Personale e della
                                                        Formazione
                                                        Dr. Calogero Roberto Piscitello
 

 

OGGETTO: Congedo straordinario per portatori di handicap e legge 104.
 

         Si fa seguito alla nostra richiesta di incontro sulla materia annunciata durante la scorsa trattativa: risulta a questa O.S. che in applicazione della circolare 13/2010 della Funzione Pubblica non vengono concessi i permessi mensili ex 104 ai lavoratori se nell’arco del mese si è usufruito di giorni di congedo straordinario per portatori di handicap (legge 151/2001).
         Tale interpretazione della circolare non ha alcun fondamento ed è del tutto smentita dallo schema di decreto legislativo attuativo dell’articolo 23 della legge 183/10 recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” nonché dall’interpretazione dell’Inps e da una sentenza del Tribunale di Roma.
         Nello schema di decreto all’art. 4, comma 5-bis si evince che i giorni di permesso di cui all’art. 33 della legge 104 ed il congedo spettano ad entrambi i genitori che ne possono fruire ‘alternativamente‘; l’avverbio in questione spiega che ‘negli stessi giorni l‘altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3  legge 104 e comma 1 del presente decreto’.  Ovvero se uno dei due genitori usufruisce di un beneficio, l’altro non può usufruire di uno dei suddetti benefici ‘negli stessi giorni’.
          E’ dunque sbagliata l’interpretazione che stabilisce che nell’arco dello stesso mese un lavoratore non possa usufruire dei suddetti congedi in via frazionata, ciò che si vuole evitare è i due genitori non si sovrappongano.
         Va da sé che se l’assistenza è in capo ad un solo genitore o parente di portatore di handicap nell’arco dello stesso mese nulla osta alla fruizione di entrambi i benefici.
         Tanto statuisce inoltre l’Inps in una sua circolare ed il Tribunale di Roma Sez. Lavoro con sentenza del 18-08-2010.
         Inoltre all’art. 6 lo schema di decreto stabilisce la possibilità entro un certo grado di parentela di assistenza a più portatori di handicap, cosa che invece viene costantemente negata da codesta amministrazione.
         Registriamo inoltre rigidità da parte dell’Amministrazione nella concessione del congedo straordinario a figli lavoratori quando nel nucleo familiare è presente il coniuge, seppur ultrasessantacinquenne; a tal fine vi segnaliamo che l’art. 6 dello stesso decreto nel concedere la possibilità di fruire dei permessi di cui all’art. 33 ex 104 per assistenza a più portatori di handicap pur limitando la platea dei beneficiari per grado di parentela ne statuisce il diritto “qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”, sottintendendo la norma che il compimento dei 65 anni di età e le patologie invalidanti siano equiparabili. A nostro avviso dunque quando l’art. 4 relativamente al diritto al congedo recita “in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi ” si intende come patologia invalidante anche l’età avanzata che comporta ovviamente ridotte capacità motorie e cognitive e che non permette la dovuta assistenza al portatore di handicap.
         In relazione a quanto suesposto vi chiediamo di rettificare la più presto le vostre posizioni  e di convocare un tavolo di discussione sulle questioni inerenti benefici così delicati come la 104 ed il congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap.
         Torniamo a rammentarvi che una recente sentenza del Consiglio di Stato ha portato innovazioni per i trasferimenti ex 104 che codesta Amministrazione non concede anche in vacanza del posto in organico, mentre ci risulta che conceda distacchi semplici, anche non supportati da legislazioni a favore, con una certa disinvoltura.
         Distinti saluti,
 
                                                                  Per Funzioni Centrali FPCGIL
                                                                           Nicoletta Grieco

 
 
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