Ministero Interno: protocollo d’intesa su straordinario

18 Luglio 2011

Ministero Interno: protocollo d'intesa su straordinario

PROTOCOLLO D’INTESA

Vista l’ordinanza n. 3425 del 20 aprile 2005, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’individuare ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell’immigrazione clandestina, ha disposto che il Ministero dell’Interno può autorizzare unità di personale in servizio direttamente coinvolte nelle attività connesse al superamento dell’emergenza, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 (quaranta) ore mensili pro-capite;

Vista l’ordinanza n. 3506 del 23 marzo 2006, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto, in ragione del protrarsi dello Stato di emergenza, che il Ministero dell’Interno può autorizzare ulteriori 40 (quaranta) unità di personale direttamente coinvolte nelle attività connesse al superamento dell’emergenza, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di quaranta ore mensili pro-capite;

Vista l’ordinanza n. 3551 del 9 novembre 2006, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto che con le medesime risorse e procedure di cui al comma 3 dell’articolo 2 dello stesso provvedimento, si provvede agli oneri conseguenti all’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario da parte delle unità di personale in servizio presso il Ministero dell’Interno autorizzate ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza di Protezione Civile n. 3425/2005 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che le predette unità di personale, nel limite complessivo massimo di 1660 unità di cui 590 per le esigenze delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, della Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo e della Sezione Stralcio della stessa e 1070 per le esigenze delle Questure, vengono individuate per le singole sedi con successivo provvedimento del Ministro dell’Interno;

Rilevata l’esigenza di determinare in sede di confronto con le Organizzazioni Sindacali modalità e criteri attuativi delle disposizioni di cui sopra è cenno;

LE PARTI CONCORDANO

sulla necessità che le risorse finanziarie disponibili connesse allo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza immigrazione, riferite all’anno 2006, vengano ripartite:

per il Personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, in servizio presso le Questure, direttamente impiegato per le esigenze connesse al servizio immigrazione, le risorse finanziarie andranno distribuite in proporzione ai carichi di lavoro e alla stregua degli analoghi criteri fissati per il personale dei ruoli della Polizia di Stato, considerate nel periodo di riferimento, così come da prospetto allegato A. L’individuazione dei destinatari delle risorse di cui sopra, è definita, entro il 30 dicembre 2006, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del C.C.N.L. e la R.S.U., in sede decentrata;
per il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, la Sezione Stralcio della stessa e le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello Status di rifugiato (Crotone, Foggia, Gorizia, Milano, Roma, Siracusa e Trapani), le risorse finanziarie andranno distribuite secondo la ripartizione delle unità e fino ad un massimo di 40 (quaranta) ore mensili pro-capite nei limiti dello stanziamento assegnato alla sede, cosi come da prospetto allegato B. L’individuazione dei destinatari delle risorse di cui sopra, riferite al periodo in premessa indicato, è definita, entro il 30 dicembre 2006, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del C.C.N.L. e le R.S.U., in sede decentrata;
per il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo direttamente impegnato per le esigenze connesse all’attività dello sportello unico per l’immigrazione, le risorse finanziarie andranno distribuite secondo la ripartizione delle unità e fino ad un massimo di 40 (quaranta) ore mensili pro-capite nei limiti dello stanziamento assegnato alla sede, così come da prospetto allegato C. L’individuazione dei destinatari delle risorse di cui sopra, riferiti al periodo in premessa indicato, è definita, entro il 30 dicembre 2006, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del C.C.N.L. e la R.S.U., in sede decentrata.
L’importo delle risorse finanziarie di cui al presente protocollo, finalizzato al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il limite previsto dalla normativa vigente, determinato per singole sedi, secondo i criteri individuati, verrà contestualmente comunicato alle Organizzazioni Sindacali Nazionali.

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