Comunicato su legge 10/2011 (mille proroghe)

18 Luglio 2011

Comunicato su legge 10/2011 (mille proroghe)

Comunicato su legge 10/2011 (mille proroghe)

7-3-2011 – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è diventata legge il “mille proroghe 2011”, dopo un lunghissimo iter parlamentare tra Camera e Senato e numerose riscritture del testo.
Com’è noto, la fiducia posta dal Governo ha impedito la possibilità di discutere e votare gli emendamenti presentati; in particolare le modifiche sollecitate ai partiti dell’opposizione dalla categoria insieme alla CGIL per prorogare i contratti di lavoro dei precari Pubblici e portare a termine i processi di stabilizzazione avviati.
Il risultato è che il testo definitivo approvato dalle Camere, comprensivo delle integrazioni del maxiemendamento, ha reso ancora più difficili le prospettive di permanenza in servizio di questi lavoratori, sia per quanto riguarda le Funzioni Centrali, con l’inserimento di specifici divieti al rinnovo dei contratti ed alle stabilizzazioni (art 2, comma 6 ), che per Regioni e Sanità con il divieto d’assunzione nei casi di fuoriuscita dal patto di stabilità (art 2, comma 33, lettera c); per gli Enti Locali si accentua la stretta economica già evidenziata con la legge 122/2010, e quindi del mantenimento in servizio dei precari incentivando le regioni a diminuire i propri trasferimenti a favore degli enti locali
Per quanto riguarda invece la proroga al 31.12.2011 del termine di 60 giorni per notificare l’impugnazione di un eventuale licenziamento, o l’illegittimità dei termini del contratto e/o della qualificazione del rapporto di lavoro (art 2, comma 54) va detto che questa positiva novità, a tutela e difesa dei lavoratori, vale nei nostri settori soprattutto per le Aziende facenti capo al Sistema CISPEL, dell’Igiene Ambientale nonché delle Municipalizzate; della Sanità Privata e di tutto il Comparto Socio Sanitario ed Assistenziale che applicano contratti di natura privata .
Ciò perché negli altri Comparti, definiti “pubblici”, la situazione è molto diversa per via delle rigidità imposte dal dlgs 165/2001 riguardo “. la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni…..” che non lasciano molti spazi interpretativi per richiedere la conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonostante la Direttiva Europea e le molte sentenze di segno contrario intervenute nel frattempo (art 36 comma 3 del dlgs 165/2001)
Di conseguenza, eventuali iniziative per promuovere ricorsi, soprattutto in presenza di rapporti ancora attivi, dovranno essere vagliate e valutate attentamente, caso per caso, nella consapevolezza che il problema della precarietà è soprattutto una questione “politica” che potrà essere risolta soltanto se riusciremo a sconfiggere l’attacco portato dal Governo al lavoro pubblico, per rendere sempre più marginale e subalterna alla politica la presenza dello Stato nella gestione e nella erogazione dei servizi, nell’esercizio del ruolo di garante dello sviluppo sociale ed economico del paese, nonché della esigibilità dei diritti universali e di cittadinanza .
Per questo motivo riteniamo determinante che in questo particolare momento, anche in vista dello sciopero generale promosso dalla CGIL per il 6 maggio, debbano essere date risposte forti sul problema della precarietà del lavoro pubblico, a partire dai territori, e a livello nazionale, con iniziative “visibili” di mobilitazione e lotta di questi lavoratori per chiedere al Governo di cambiare l’attuale indirizzo che si è dato nei confronti del precariato, perché la sua presenza ha rappresentato una risorsa insostituibile per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e quindi della tenuta sociale e democratica del paese.

ART 2 comma 6.
Per garantire l’operatività’ degli sportelli unici per l’immigrazione nei compiti d’accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni d’euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.
ART 2 comma 33
Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, successivo, procedono ad applicare le
seguenti prescrizioni……….
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione
ART 2 comma 54
All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 e’aggiunto il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per ‘impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».

Per il resto, ancora una volta la solita litania di norme che scaricano sui cittadini il costo del problema dei rifiuti in Campania attraverso l’aumento delle aliquote regionali (art 2, commi 2 bis/ter), idem per le calamità naturali che hanno investito il nostro paese (art 2,commi 2 quater-octies) mentre, al di là della entità della somme impegnate; qualora ciò non fosse sufficiente può essere disposto l’utilizzo delle risorse della Protezione Civile. In questo caso, ove fossero utilizzate le risorse del fondo culla legge 196/2009 queste andranno reintegrate attraverso l’aumento delle aliquote delle accise sulla benzina ed il gasolio.
In questo nuovo contesto normativo va certamente censurato l’utilizzo delle risorse di un fondo destinato, tra l’altro, a sostenere i malati oncologici per finanziare l’ Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, l’Istituto Italiano degli studi storici, l’Istituto di studi filosofici ( art 2, comma 2 duodecies-terdecies), e per la copertura delle multe ai produttori del latte sanzionati dalla Unione Europea cari alla lega nord.
Grazie all’aumento delle accise i contribuenti dell’Abruzzo colpiti dal sisma beneficeranno dello spostamento della riscossione dei tributi in scadenza nel periodo 1 gennaio-31 ottobre 2011 al 31 di dicembre; l’Aquila ed i comuni della sua provincia potranno invece stipulare contratti a tempo determinato di tre anni entro un massimo di spesa complessivo di due milioni di euro (art 2, comma 3 quater e comma 3 quinquies) .
Nel frattempo lo Stato per rimpinguare le proprie esauste finanze, dal 1 luglio al 31 dicembre, aumenterà di un euro il costo del biglietto al cinema fatta eccezione per le sale cinematografiche ecclesiali o religiose (art 2, comma 4 quater).
E’ cambiata la norma per i consiglieri degli ordini professionali che in questo modo potranno rimanere in carica per ben tre mandati anziché i due prima previsti dal DPR 169/2005 (art 2, comma 4 septies);
Sempre in tema di rigore ed austerità il mille proroghe stabilisce che il Commissario per il rientro dal debito finanziario del Comune di Roma, cioè il Sindaco, nello svolgimento della propria attività potrà disporre pienamente del personale e dei mezzi operativi del Comune di Roma il libero accesso agli atti dell’Ente con un compenso annuo molto sostanzioso per se ed i vice commissari finanziato dal fondo destinato alle nuove assunzioni del Comune di Roma (art 2, commi 8 e 9).
Invece, nella legge, per fare fronte alle alluvioni, sono stanziati 100 milioni d’euro per il 2011 e per il 2012 di cui 45 milioni l’anno destinati alla Liguria, 30 al Veneto 20 alla Campania e 5 ai comuni della Provincia di Messina (art 2, comma 12 quinquies) direttamente agli enti interessati senza che sia previsto un ruolo di coordinamento e progettazione da parte del Ministero dell’Ambiente per il risanamento idrogeologico ed ambientale dei suddetti territori.
A favore degli Enti della Sanità Privata con un organico superiore alle 1800 unità, e con sedi presenti in Molise, Sicilia e Puglia, in crisi aziendale o soggetti a processi di ristrutturazione si proroga al 31 dicembre 2011 l’erogazione dell’indennità di mobilità a 24 mesi (art 2, comma 12 undecies).
Sono altresì stanziati 4,5 milioni d’euro per finanziare il proseguimento delle attività d’informatizzazione degli uffici giudiziari e della sicurezza (art 2, comma 16 quater); ben poca cosa rispetto le effettive necessità d’investimento del Ministero della Giustizia per riorganizzare le proprie attività per rendere i procedimenti giudiziari più snelli e veloci ed in grado di dare ai cittadini risposte certe in tempi brevi. Serve ben altro, e non certo le pseudo-riforme che ha in procinto di varare il Governo.
Sul piano disciplinare si cambia la norma vigente in caso di proscioglimento del dipendente pubblico sospeso e collocato a riposo a seguito di procedimento penale, stabilendo che il diritto al reintegro ed al prolungamento del rapporto di lavoro non potrà più superare il termine dei 5 anni oltre i limiti massimi previsti dagli ordinamenti (articolo 2, commi 30-32).
Per quanto riguarda le Regioni con la legge 10, si riscrivono in parte le regole del patto di stabilità inasprendo le precedenti disposizioni in termini di contenimento della spesa: e dei costi del personale. Si fa, infatti, obbligo alle regioni cui si applicano questi limiti, di ridimensionare non più la spesa del personale ed a produrre servizi in economia ma anche a tagliare i trasferimenti correnti e continuativi ad imprese pubbliche e private, a famiglie e ad istituzioni sociali e private, ovvero all’intero sistema di welfare locale (art 2, comma 33 punto c). Nello stesso tempo le regioni che autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo attraverso l’aumento dei pagamenti in conto capitale, riducendo contestualmente il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza, è concesso lo svincolo di destinazione per una somma pari al triplo delle risorse liberate per le spese d’investimento ed il loro utilizzo (art 2, comma 33 punto f).
Infine, oltre alle disposizioni già viste per quanto riguarda il divieto d’assunzione dei precari (art 2 comma 33 punto g) i piani di stabilizzazione finanziaria delle regioni per la Sanità, in caso di extra-deficit, dovranno essere presentati entro il 30 giugno 2011 ed attuati entro il ridotto limite temporale del 2012 mentre gli accrediti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private e degli stabilimenti termali dovranno cessare il 1 gennaio 2013 se non confermati da accrediti definitivi. (art 2, commi 33-36).
Viene premiata la provincia di Milano, consentendole, come per il Comune, di escludere dal conteggio dei costi in bilancio ai fini del patto di stabilità i 20 milioni di euro stanziati per l’EXPO (art 2 , comma 37); è inoltre abbassato progressivamente il limite di spesa per interessi in rapporto alle entrate da tributi, tariffe e trasferimenti oltre i quali si blocca la possibilità di indebitamento degli Enti Locali (art 2 comma 39).
Uno stanziamento assai limitato di 70 milioni d’euro è poi assegnato alle regioni per coprire gli oneri delle visite di controllo dei dipendenti pubblici assenti dal servizio la cui competenza è attribuita alle stesse, ai sensi dell’intesa Stato-Regioni del 2005 (art 2 comma 38).
Per “aiutare ” gli Enti Locali in difficoltà è consentito l’utilizzo, fino al 31.12.2012, del 75% degli oneri da urbanizzazione per coprire le spese correnti (art 2 commi 40-41); nello stesso tempo viene consentita la non incompatibilità fra l’incarico di sindaco di comune con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e quella di amministratore , titolare o dipendente con poteri di rappresentanza di una partecipata quando la quota dell’ente locale sia inferiore al 3% (art 2 comma 42).
L’obbligo delle dismissioni delle partecipate per i comuni fino a 50.000 abitanti è prorogato al 31.12 del 2013, qualora invece le società già costituite abbiano conseguito al dicembre del 2013 utili di bilancio negli ultimi tre anni e non hanno subito perdite o ricapitalizzazioni viene meno tale vincolo.
Per rendere più accettabile la riforma del federalismo fiscale, si sblocca la prima rata dei trasferimenti statali ai comuni ora soppressi con l’approvazione della legge sul federalismo; in seguito il Ministero dell’Interno provvederà a conguagliare le differenze tra la rimanenza delle somme assegnate in precedenza e quanto dovuto in base alla riforma federalista in termini di tributi e compartecipazioni assegnati ad ogni comune (art 2, comma 43)
Infine, si stabilisce che fino al termine del rapporto di lavoro i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possono essere ceduti (art. 2 comma 49); inoltre, nel triennio 2012-2014 i dipendenti pubblici che stanno per raggiungere i 40 anni di contribuzione potranno sospendere il servizio nei 5 anni precedenti al maturazione del servizio, ed i posti resi disponibili non saranno reintegrabili negli anni per i quali può essere presentata la domanda di esonero.

p. La Segreteria Nazionale FP CGIL Fabrizio Fratini / p. Dipartimento Welfare-Mercato del Lavoro Gian Guido Santucci


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