Sanità: orari di lavoro e riposo giornaliero nel SSN

06 Novembre 2015

 

News

 
Campagna "GIUSTORARIO"
 
 

6 11 2015

Nota unitaria dei Segretari Generali inviata ai Ministri  competenti sul tema dell’orario di lavoro in Sanità

 

In relazione alla campagna “GIUSTORARIO” troverete in
allegato una nota della Segretaria Cecilia Taranto ed anche la
direttiva approvata dalla conferenza Stato-Regione con un primissimo
commento. 

 
 
Commento sulla direttiva

Innanzitutto
va evidenziato che appare del tutto improprio che sia la Conferenza ad
intervenire su una materia di pertinenza dei Ministeri della Funzione Pubblica
e del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute.

 

 Ad
una primissima lettura sono da rimarcare evidenti punti critici; di fatto
verrebbero consentite ancora delle deroghe al verificarsi di alcune specifiche
situazioni, tali, a nostro parere, ancora in contrasto con le Direttive Europee
e le Sentenze della Corte di Giustizia Europea.

 

 E’ ben vero che la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto carattere
eccezionale alle deroghe, ma  stabilendo
che esse “devono essere interpretate in
modo che la loro portata sia limitata a quanto strettamente necessario alla
tutela degli interessi che tali deroghe permettono di proteggere”.

 
 A puro titolo esemplificativo, il punto D) stabilisce che “….le tipologie di fattispecie ricorrendo le
quali può essere consentita la deroga alle disposizioni in materia di riposo
giornaliero; in particolare dovranno essere consentiti riposi inferiori ad
undici ore in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili, o
assenze improvvise , determinati, ad esempio, da prolungamenti di
interventi chirurgici, malattie o infortuni, situazioni di urgenza,
etc.”

 

 Sappiamo
bene come gli organici siano ridotti all’osso e l’incidenza del blocco del Turn-Over
(in particolare per le Regioni sottoposte ai piani di rientro), va da se che
assenze prolungate di lavoratrici e lavoratori in malattia o infortunio non
sostituite, incidono pesantemente nella programmazione di turni e, stante
quanto viene disposto dalla Conferenza, in questi casi è possibile derogare.

 

E’
però evidente il non rispetto di quanto esprime l’Europa sulla possibilità di
deroghe limitate nel tempo e di carattere eccezionale.

 

 Un’ulteriore
previsione attiene il rinvio alla Contrattazione Nazionale  di
“indicare la possibilità da parte della contrattazione integrativa di elevare
da quattro mesi fino a sei mesi, ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni
obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, il limite di
quattro mesi, previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata
media di quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro”.

 

 Poiché, come sappiamo, la contrattazione per il
rinnovo dei CCNL non è ancora avviata, si suggerisce all’ARAN di attivarsi per
la definizione di un decreto  con cui
definire le deroghe possibili e, in tal modo pregiudicando di fatto il ruolo
della contrattazione.

 

 
 Vi terremo informati degli eventuali sviluppi della
situazione che stiamo attentamente monitorando, 
e seguiranno commenti più approfonditi.

 

 

Di seguito la bozza della direttiva predisposta dalla Conferenza Stato Regioni in attuazione dell’art. 14, comma 1, della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.    


 
 

Roma, 6 novembre 2015

 

                                  

 

                                                                                

   APPROFONDIMENTO  a cura di Cecilia Taranto – Segretaria Nazionale FP CGIL SANITA’

Come sapete, dal 25 novembre 2015 l’articolo 14 della
Legge 161 del 2014 produrrà i suoi effetti, qui di seguito, vi forniamo una
prima analisi delle disposizioni che saranno cogenti e degli scenari che, di
conseguenza, si prospetteranno nei luoghi di lavoro.

 

 Destinatari e prime conseguenze delle nuove
disposizioni sono interessati tutte le lavoratrici ed i lavoratori
delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale vale a dire esclusivamente le lavoratrici e i
lavoratori pubblici.

Per questi, vengono abrogate tutte
le norme e gli accordi di contrattazione collettiva, anche decentrata, che hanno
previsto ed introdotto deroghe alle disposizioni del D.Lgs. 66/2003 in materia
di riposo giornaliero e di orario di lavoro.


 Le
Aziende e gli Enti del SSN che non dovessero o non volessero adeguarsi
rischiano delle sanzioni economiche, per ogni singola infrazione, che vanno da
25 a 100 Euro per il mancato rispetto del riposo minimo giornaliero e da 130 a
780 Euro per il mancato rispetto del limite massimo di lavoro settimanale.

La nuova norma non riguarda i lavoratori,
le lavoratrici ed i medici della sanità privata e del socio sanitario
assistenziale educativo privato, che sono anch’essi assoggettati alle
disposizioni del D.Lgs. 66/2003 e, quindi, per questi due comparti sarà ancora
possibile ricorrere alle deroghe cosi come stabilito dai singoli CCNL e dai
singoli accordi decentrati….

 

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