Dopo la pubblicazione sul sito
ufficiale del MLePS. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 30 marzo 2016 il decreto (n.94343) del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, in cui si
comunica la nuova denominazione e l’adeguamento del fondo di
solidarietà residuale che era stato istituito con analogo decreto
(n.79141) il 7 febbraio 2014.
Si può considerare completato l’iter previsto nel titolo II del
D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015, relativo ai Fondi di
Solidarietà.
Entra quindi in vigore l’obbligo di adesione e della conseguente
contribuzione, ordinaria e/o addizionale, da parte di tutte le
aziende e lavoratori così come definito dall’art.10 del Decreto
Interministeriale istitutivo. Ricordiamo che i contributi a
carico dei datori di lavoro (2/3) e dei lavoratori (1/3 del
totale) sono dello 0,65% per aziende sopra i quindici
dipoendenti e dello 0,45% per quelle che hanno tra più di cinque
e quindici dipendenti.
I datori di lavoro che occupano mediamente, alla data del 1°
gennaio 2016, da più di 5 a 15 dipendenti nel semestre precedente,
compresi gli apprendisti, potranno a decorrere dal 1° luglio 2016,
richiedere le prestazioni previste quali quelle dell’Assegno di
Solidarietà, art. 6 e Assegno Ordinario, art. 7.
I trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo di
Integrazione Salariale saranno autorizzati dalla struttura
territoriale INPS competente per l’unità produttiva.