Egregio Direttore,
in caso di assenza del personale di Polizia
Penitenziaria per visite, terapie, prestazioni
specialistiche ed esami diagnostici, alcune direzioni
di istituti penitenziari chiedono al dipendente
che nell’attestazione da allegare alla richiesta di
congedo straordinario risulti l’orario di entrata e di
uscita dalla struttura sanitaria.
A parere di tali direzioni la richiesta ha fondamento
in base a quanto disciplinato dalla
circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione
Pubblica che, in applicazione dell’art. 55-
septies, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001, come
introdotto dall’art. 16, comma 9, l. n. 111/2011 e
successivamente modificato dall’art. 4, comma 16 bis,
d.l. n. 101/2013, conv. in l. n. 125/2013,
prevede come “nel caso in cui l’assenza per malattia
abbia luogo per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici il permesso è giustificato mediante la
presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario,
rilasciata dal medico o dalla struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante
posta elettronica”.
Nella stessa circolare è successivamente specificato
che dall’attestazione deve risultare
“l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla
struttura sanitaria erogante la prestazione”.
Considerato che con sentenza 5714 del 2015 il T.A.R.
del Lazio ha annullato la suddetta
circolare, l’unica attestazione che il dipendente dovrà
presentare sarà quella prevista dalla norma,
ossia quella con indicazione dell’orario di
effettuazione della visita, e non quella specificata dalla
circolare, dove veniva richiesto l’orario di entrata e
di uscita dalla struttura sanitaria.
Per quanto sopra esposto la FP CGIL le chiede di
impartire precise disposizioni che tengano
conto di quanto sancito dalla citata sentenza del
T.A.R. del Lazio.
Si resta in attesa di un cortese
celere riscontro.
Il coordinatore Nazionale Fp Cgil
Polizia Penitenziaria
Massimiliano Prestini