Ministero Salute – Attività degli Assistenti di prevenzione e sanità e dei Funzionari tecnici della prevenzione

15 Novembre 2017

Al Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Al Direttore Generale della Sanità animale e
dei farmaci veterinari
Al Direttore Generale del Personale,
dell’Organizzazione e del Bilancio
e.p.c.
All’Ufficio Relazioni Sindacali
S E D E

Oggetto: Attività degli Assistenti di prevenzione e sanità e dei Funzionari tecnici della prevenzione .

Si fa riferimento alla normale attività di istituto degli Assistenti di prevenzione e sanità e dei Funzionari tecnici della prevenzione, in servizio sia negli uffici centrali dell’Amministrazione che presso gli Uffici periferici USMAF e UVAC – PIF.

Gli ambiti di servizio e le singole operazioni che i lavoratori inquadrati nei profili professionali suddetti compiono giornalmente potrebbero essere riconducibili al profilo professionale del Tecnico della Prevenzione, dell’ambiente e dei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58.

Soltanto alcuni di questi lavoratori risultano essere abilitati all’esercizio della professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione, dell’ambiente e dei luoghi di lavoro: una parte sono stati ritenuti equipollenti al titolo universitario di Tecnico P.A.L.L. a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica del 3 novembre 2011 che ha integrato il precedente D.M. del 20 luglio 2000, ed una parte hanno conseguito, di loro iniziativa, il predetto titolo universitario di Tecnico P.A.L.L. .

Dunque, si chiede alle SS. LL. un urgente incontro per approfondire la situazione esposta che potrebbe comportare, per i lavoratori e i dirigenti coinvolti, delle implicazioni di carattere anche penale considerato che la fattispecie rappresentata potrebbe configurare il reato di esercizio abusivo di professione sanitaria previsto dall’art. 348 del Codice penale.

L’annosa questione sopra descritta giustifica ampiamente l’urgenza della richiesta.

Tuttavia, non si può tralasciare il fatto che recentemente la Camera dei Deputati ha licenziato, trasmettendolo al Senato della Repubblica per la definitiva approvazione, il D.D.L. cosiddetto Lorenzin che, all’articolo 12, prevede un inasprimento delle pene previste per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria.

Questa circostanza di carattere contingente riporta all’attenzione di codesta Amministrazione il caso mai risolto della corretta attività di istituto degli Assistenti di prevenzione e sanità e dei Funzionari tecnici della prevenzione.

Pertanto, la scrivente O.S. si rende disponibile fin d’ora per la definizione di eventuali percorsi formativi atti ad elevare il bagaglio culturale dei lavoratori inquadrati nei profili tecnici della prevenzione, in modo da rendere il loro operato di servizio rispondente alle vigenti norme sanitarie.

FP CGIL
Lupi

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