Agenzia Entrate – Lettera Al Direttore Centrale Accertamento Dott. Aldo Polito

08 Gennaio 2018

Al Direttore Centrale Accertamento
Dott. Aldo Polito

Oggetto: Chiarimenti sulla tipologia di attività trasmessa mediante la procedura dell’applicativo
Modello Unificato di Verifica – Nota prot. 0284672 del 6 dicembre 2017

Egregio Direttore,In data 6 dicembre 2017 la Direzione Centrale Accertamento, Ufficio Programmazione e Consuntivazione, ha diramato la nota prot. 0284672 con cui vengono date agli uffici indicazioni in merito alla consuntivazione dell’attività esterna, prescrivendo che nell’applicativo Modello Unificato Verifiche possano essere trasmesse solo le ore di verifica svolte presso il contribuente e non anche quelle svolte in ufficio,sottolineando che tale è sempre stato l’intendimento dell’Agenzia. In merito questa Organizzazione Sindacale osserva quanto segue.In realtà in numerose direzioni provinciali e regionali, proprio per colmare l’assenza di una definizione a livello centrale del concetto di attività esterna e quindi delle ore da consuntivare, sono state nel tempo emanate direttive (tra tutte quelle della Direzione Regionale del Lazio) in cui sono state date indicazioni agli uffici di trasmettere a MUV sia le ore di verifica svolta presso il contribuente che quelle relative alla verifica in ufficio. L’emanazione di questa direttiva a dicembre, quindi, nell’opinione di questa O.S., lede il principio di affidamento dei lavoratori e degli uffici che, fino al 5 dicembre, hanno trasmesso le ore di verifica comprensive di quelle svolte in ufficio sulla base di disposizioni ricevute a livello locale.
Si rileva poi che da diversi anni, negli accordi nazionali per la ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, le ore trasmesse a MUV rappresentano, insieme alla tipologia di attività esterne e al numero dei verbali trasmessi, il criterio di ripartizione tra gli uffici dell’indennità relativa alle attività esterne. La succitata nota, non dando indicazione sulla trasmissione, al fine della ripartizione del FPS RUP, anche delle ore di verifica svolte in ufficio, ha di fatto determinato la definizione,unilaterale, da parte dell’Agenzia, del disagio connesso allo svolgimento di verifiche ed accessi, riducendolo allo svolgimento in un luogo diverso dall’ufficio dell’attività di controllo.In merito, questa O.S. rileva che il disagio connesso allo svolgimento dell’attività di verifica presso il contribuente è spesso alimentato dalla stessa Agenzia, laddove:
– È l’unica amministrazione pubblica priva di autovetture in uso ai dipendenti, che vengono quindi costretti ad usare il proprio mezzo per raggiungere la sede del soggetto controllato, spesso ubicata in zone artigianali ed industriali non collegate con mezzi pubblici. In questo modo i verificatori sono esposti in prima persona, in quanto con una semplice visura ACI, il contribuente, spesso non proprio virtuoso e talvolta collegato alla criminalità organizzata, può facilmente individuare il domicilio del verificatore per eventuali azioni ritorsive;
– L’hardware in uso ai verificatori è spesso obsoleto e i pochi pc/scanner/stampante portatili funzionanti sono insufficienti a coprire tutti i nuclei di verifica;
– Tutti i pc portatili sono sprovvisti di collegamento ad Internet o alla Intranet aziendale in remoto, i verificatori non hanno neanche accesso alla propria mail istituzionale fuori dall’ufficio (cosa invece possibile ai verificatori dell’Agenzia delle Dogane) e ciò impedisce ai verificatori di condurre controlli incrociati con gli applicativi dell’Agenzia e di confrontarsi sui diversi rilievi con i propri coordinatori.
Questa Organizzazione Sindacale ritiene, invece, che il maggior disagio connesso all’attività di verifica sia ascrivibile al fatto che in tale attività il lavoratore agisce in prima persona, in quanto sottoscrive i processi verbali giornalieri, il processo verbale di constatazione e, in caso di reati tributari, anche la comunicazione di ipotesi di reato di cui agli artt. 331-332 C.P.P., mentre nell’ordinaria attività di accertamento egli non è neanche responsabile del procedimento, e tale responsabilità (ipoteticamente anche fonte di responsabilità civile verso terzi) prescinde dal fatto che l’attività di verifica sia svolta presso il contribuente o in ufficio (quest’ultima scelta spesso obbligata, o perché su richiesta del contribuente, come da art.10 della L.212/2000, o perché i verificatori non dispongono dei mezzi per poter continuare in esterno, come in precedenza evidenziato).Proprio per il fatto che, come nel caso di specie, possono esistere diversità di vedute tra le OO.SS. e la parte datoriale, nell’ipotesi di CCNLFunzioni Centrali, sottoscritta il 23 Dicembre 2017, è previsto,all’articolo 7 comma 6 che siano oggetto di contrattazione integrativa nazionale o in sede unica
d) i criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
e quindi la definizione di disagio connesso all’attività di verifica non può derivare, ai fini del FPSRUP, da un atto unilaterale di questa Agenzia.
Pertanto, in attesa di definire, in sede di contrattazione integrativa nazionale, i criteri per l’attribuzione dell’indennità di verifica/accesso, questa O.S. chiede che si diano indicazioni agli Uffici per la trasmissione, ai fini del FPS RUP, anche delle ore di verifica/accesso condotte in ufficio, in aggiunta alle ore di verifica presso il contribuente già trasmesse a MUV.

In attesa di un rapido riscontro,Cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale Agenzie Fiscali
Luciano Boldorini

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