Sanità Pubblica – CCNL, Nota esplicativa accordo sottoscritto il 29 febbraio 2008

18 Luglio 2011

Si apre la fase di consultazione sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della sanità pubblica, sottoscritto il 29 Febbraio 2008.

Come contributo al confronto che attiveremo con i lavoratori della sanità vogliamo provare ad offrirvi una sintetica analisi dei punti di novità dell’ipotesi sottoscritta:

* Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto – Articolo 2 –

L’articolo 2 dell’ipotesi sottoscritta riconferma sostanzialmente l’analogo articolo del contratto del 19 Aprile 2004;
 
 al comma 3 viene riconfermata l’indicazione relativa al comma 3 dell’articolo 48 del decreto legislativo 165/2001 mentre al comma 6 dello stesso articolo viene meglio specificata la riassorbibilità dell’indennità di vacanza contrattuale negli incrementi stipendiali derivanti dai rinnovi contrattuali.

Il comma 7, infine, riconosce le prospettive aperte dall’accordo sul futuro modello contrattuale che, come voi sapete, sarà oggetto di prossimi incontri tra Governo e parti sociali

* Criteri per la progressione economica orizzontale – Articolo 3 –

L’articolo, di nuova formulazione rispetto al precedente contratto, interviene sulle politiche afferenti lo sviluppo e la gestione del personale ed introduce il criterio della permanenza minima nella posizione economica in godimento per un periodo minimo di ventiquattro mesi ai fini della progressione economica orizzontale di cui all’articolo 35 comma 4 del contratto di lavoro del 7/4/99.
 
Tale requisito, introdotto in tutti i contratti di lavoro già sottoscritti per il quadriennio 2006/2009, troverà applicazione solo per le procedure che saranno avviate dopo la definitiva sottoscrizione del contratto di lavoro.

* Coordinamento – Articolo 4 –

L’articolo recepisce quanto disposto dalla legge 43 del 2006 e dall’accordo Stato/Regioni dell’1/8/2007 relativo al possesso del master di primo livello in management per l’affidamento dell’incarico di coordinamento di cui all’articolo 10 del CCNL 20/09/2001.

L’articolo chiarisce, senza dubbio alcuno che:

1. il requisito del master è necessario ai “fini dell’affidamento”, quindi per le funzioni che saranno attribuite successivamente alla sottoscrizione definitiva del CCNL
 
2. i titoli acquisiti con la precedente normativa (corso Capo sala e AFD) sono equipollenti al master e, quindi, ugualmente validi
 
3. le funzioni attribuite prima della sottoscrizione definitiva del contratto non sono messe in discussione

* Orario di lavoro – Articolo 5 –

La novità sostanziale dell’articolo 5 è il recepimento contrattuale delle disposizioni legislative di cui alla legge 66 del 2003;
 
il comma 6 si riferisce al periodo nel quale è misurata la durata media dell’orario di lavoro (48 ore settimanali a qualunque titolo prestate, così come recita la dichiarazione congiunta n. 5 – migliorativa delle previsioni del decreto legislativo 66), disponendo che tale periodo, per il primo anno di applicazione, sia di nove mesi per poi scendere a sei nei successivi anni.
 
Per “primo anno di applicazione” si intende, anche sulla base di interpretazioni già data da alcune regioni, l’anno contrattuale 2008 e, di conseguenza, dal primo gennaio 2009 il periodo di misurazione della media oraria è di sei mesi.
 
Il comma 7, invece si riferisce alla disciplina del risposo consecutivo giornaliero così come previsto dallo stesso decreto 66 (undici ore) e sancisce, in via sperimentale, che eventuali deroghe a tale principio sono comunque ed inevitabilmente oggetto di accordo integrativo aziendale, accordo che deve tener conto non solo delle necessità legate all’organizzazione dei turni, ma anche e soprattutto al diritto dei dipendenti ad un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche.

I successivi commi 8 e 9 rappresentano interventi di garanzia sia rispetto al sistema delle relazioni sindacali entro il quale l’accordo si sostanzia, sia rispetto al diritto dei lavoratori ad essere tutelati anche in casi di accordi negoziali di deroga al principio generale.

Il comma 10 stabilisce che gli accordi già sottoscritti in sede di contrattazione aziendale devono essere sottoposti a riesame per verificarne la compatibilità con le nuove previsioni.

* Modifiche ed integrazioni al sistema disciplinare – Articolo 6 –

l’intervento sul sistema disciplinare riguardante i lavoratori della sanità si inserisce in una serie di interventi più generali operati su tutti i contratti di lavoro recentemente sottoscritti dalla Fp Cgil e opera su due direttrici di marcia:

1. la prima inasprisce le sanzioni per alcune fattispecie di infrazione particolarmente sensibili, quali, ad esempio, la correttezza nel rapporto con l’utenza e con i colleghi di lavoro o il danno grave arrecato all’azienda derivante da violazione dei doveri di comportamento
 
2. la seconda introduce la possibilità che il procedimento disciplinare avanzi anche in assenza di sentenza definitiva nel caso in cui il dipendente sia arrestato in flagranza di reato per i reati di peculato, concussione o corruzione (arresto convalidato dal GIP);

I commi 6 e 7 integrano la previgente normativa contrattuale con la specificazione di formule assolutorie prima non previste.

I Commi 8 e 9 meglio definiscono il sistema di garanzie per il conguaglio stipendiale in caso di sospensione e successiva riammissione, mentre l’articolo 10 definisce le procedure e limiti per il mantenimento della sospensione dal servizio anche dopo il periodo di tempo definito dei cinque anni.
 
Le modifiche di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente affisse e portate a conoscenza di tutto il personale del Comparto.

Sul sistema disciplinare abbiamo operato una scelta che punta a tutelare le tantissime lavoratrici ed i tantissimi lavoratori onesti (cioè tutti, tranne poche eccezioni) rovesciando l’assunto delle nostre controparti che, invece, chiedevano mani libere sui licenziamenti.
 
 Novità che se lette in maniera oggettiva e senza cadere nella tentazione di strumentalizzare il tema, definiscono tutte le tutele necessarie ad evitare abusi.

* Fondi, straordinari, disagio, produttività collettiva, fasce – Articoli 8, 9, 10 –

Gli articoli riguardanti i fondi contengono tutti la specificazione del loro ammontare alla data del 31 dicembre 2005;
 
 appare chiaro che tale indicazione è elemento di garanzia rispetto agli scenari successivi a quella data che hanno visto regioni importanti incorrere nelle infrazioni relative al contenimento della spesa.
 
Il consolidato, così come indicato in quegli articoli salvaguardia le capacità economiche dei fondi.

* Norme finali e di rinvio – articolo 13 –

Nell’articolo 13 risultano elencate le principali materie rinviate ad una successiva sessione contrattuale da concludersi entro il quadriennio di vigenza contrattuale;
 
evidenziamo come le materie elencate siano solo alcune di quelle che effettivamente il sindacato intenderà trattare e che, come anche evidenziato nello stesso articolo, saranno nelle capacità contrattuali del tavolo di confronto che si aprirà.

Questa una prima sintetica analisi dell’ipotesi sottoscritta.

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