Agenzie Fiscali: Verbale d’Intesa per l’introduzione delle norme contenute nell’art. 8, commi 3 e 4 dell’Ipotesi di CCNL relativo al personale delle Agenzie fiscali

15 Luglio 2011

Verbale d'Intesa per l'introduzione delle norme contenute nell'art. 8, commi 3 e 4 dell'Ipotesi di CCNL relativo al personale delle Agenzie fiscali, anche nei contratti dei comparti e delle aree della dirigenza di cui le stesse Organizzazioni e Confederazioni sindacali sono responsabili

 
VERBALE D’INTESA

 
Il giorno 26 febbraio 2008 le parti si sono incontrate ed hanno convenuto sull’opportunità che le norme contenute nell’art. 8, commi 3 e 4, dell’ipotesi di CCNL del comparto delle Agenzie fiscali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 – biennio economico 2006-2007 – vengano introdotte anche nei contratti dei comparti di cui le stesse sono responsabili e che analoghe discipline siano previste nei contratti relativi alle aree della dirigenza di cui le medesime sono responsabili.

L’ ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri ….. firmato…..

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
FP/CGIL firmato CGIL firmato
CISL FPS firmato CISL firmato
UIL PA firmato UIL firmato
CONFSAL/UNSA non firmato CONFSAL non firmato
RDB/PI non firmato RDB-CUB non firmato
FLP non firmato UGL firmato

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CAPO III

NORME DISCIPLINARI

Art. 8
Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 28 maggio 2004

Omissis……

3 All’art. 67, comma 6, del CCNL del 28 maggio 2004 è aggiunta la seguente lettera:

“f) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.”

4. All’art. 68 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 28 maggio 2004, è aggiunto il comma 1/bis ed i commi 1, 6 e 7 sono sostituiti come segue:

“1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare e inoltra la denunzia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all’art. 67, comma 6, lett. f) del CCNL del 28 maggio 2004.

1/bis Nell’ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il procedimento disciplinare viene avviato e portato a compimento dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari della Direzione centrale del personale.
6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni”.

 

 
 
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