Accordo stato regioni sulle funzioni di coordinamento

18 Luglio 2011

Accordi

Accordo stato regioni sulle funzioni di coordinamento

Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall’art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’art. 6, comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, il quale dispone che i criteri e le modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio – sanitarie pubbliche e private sono definiti con apposito accordo, ai sensi del predetto art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che l’art. 5 del C.C.N.L. integrativo del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999 e l’art. 10 del C.C.N.L. per il comparto Sanità, II biennio economico 2000-2001, entrambi approvati il 20 settembre 2001, disciplinano, rispettivamente, le modalità di conferimento dell’incarico di coordinamento e la concessione di un’indennità ai soggetti destinatari dell’incarico;

TENUTO CONTO che l’art. 6, comma 4 della citata legge dell’1 febbraio 2006, n. 43 individua tra i requisiti i master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento;

CONSIDERATO che, in sede tecnica, il …………….è stato concordato il testo del presente accordo tra i rappresentanti regionali e del Ministero della Salute;

ACQUISITO l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, espresso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del…………..;

SENTITE le Organizzazioni sindacali di categoria;

Sancisce tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo

Art. 1
1. Ai fini dell’accesso alla funzione di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6, commi 4 e 5, della legge 1 febbraio 2006, n. 43.

2. La durata minima del master di cui al citato articolo 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, è annuale. La formazione deve essere effettuata nelle Università e deve prevedere l’espletamento di un tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500 ore, da espletarsi presso aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, enti classificati e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
 
Art. 2
1. Al fine di istituire la funzione di coordinamento appare opportuno armonizzare la normativa contrattuale con le disposizioni contenute nell’art. 6 della legge dell’1 febbraio 2006 n. 43. A tali fini Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il presente accordo danno mandato al Comitato di Settore per l’inserimento, nell’ambito dell’atto di indirizzo per l’apertura delle trattative, dei principi previsti dal presente accordo e finalizzati alla modifica delle norme contrattuali che attualmente regolano il conferimento dell’incarico di coordinamento, con la previsione anche di una disciplina transitoria volta a salvaguardare i diritti quesiti.

2. In sede contrattuale saranno definite le modalità per il conferimento dell’incarico di coordinamento.

3. L’attuazione dei commi 1 e 2 non deve comportare effetti di maggiore onere sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego.

Art. 3
1. Oltre che ai profili professionali infermieristici, è consentito l’accesso ai corsi di master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento anche al personale appartenente ai profili professionali di ostetrica, riabilitativi, tecnico-sanitari e della prevenzione.

2. A livello regionale saranno individuate idonee modalità per favorire la partecipazione ai master, di cui all’art. 6, comma 4, del personale già incaricato delle funzioni di coordinamento alla data del presente Accordo, ai sensi della vigente normativa contrattuale.

3. L’accesso e la partecipazione ai corsi di master di cui ai commi 1 e 2 devono comunque avvenire nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.

Art. 4
1. Sino all’entrata in vigore del C.C.N.L. di disciplina dei contenuti di cui al presente accordo, gli incarichi di coordinamento continuano ad essere conferiti secondo la vigente normativa contrattuale. In caso di parità di punteggio e/o di valutazione, nell’ambito della contrattazione aziendale sarà riconosciuto carattere preferenziale al possesso del master e del certificato di abilitazione alle funzioni direttive, di cui all’art. 6, commi 4 e 5 della citata legge n. 43/2006.

Art. 5
1. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della suddetta legge n. 43/2006 l’istituzione della funzione di coordinamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Contestualmente è fatto obbligo, per tutte le organizzazioni sanitarie e socio – sanitarie pubbliche e private, di sopprimere nelle piante organiche, relative ai profili professionali infermieristici, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitario e della prevenzione, un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.

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