Al Direttore Centrale del Personale
Dr. Girolamo Pastorello
Oggetto: Congedi per cure connesse alle patologie invalidanti di cui all’art. 26 Legge 118/1971 e art. 10 D.lgs. 509/1988. Trattamento economico.
Risulta che l’Agenzia delle Entrate stia trattenendo l’indennità di amministrazione ai suoi dipendenti con invalidità superiore al 50% quando si assentano per cure connesse alle loro patologie invalidanti.
Una breve premessa: esiste una norma, la legge 118/1971, poi integrata dal D.lgs. 509/1988, che riconosce ai lavoratori invalidi, con riduzione della capacità lavorativa maggiore del 50%, trenta giorni di congedo straordinario ai fini, appunto, della cura, certificata e dimostrata, connessa alla propria patologie.
Ad integrare questa legge vi sono poi sentenze della Corte di Cassazione e una circolare emessa nel 2006 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che affermano in modo esplicito il diritto di questi lavoratori ad essere remunerati nel momento in cui usufruiscono dei suddetti trenta giorni per cure, in quanto gli stessi sono riconducibili alle assenze per malattia di cui all’art. 2110 c.c..
Ebbene, risulta che l’ Agenzia delle Entrate, nell’interpretazione del concetto di malattia, non ritiene di dover equiparare alla malattia grave o al ricovero ospedaliero, compreso il day hospital, i giorni che i lavoratori affetti da grave patologia usano per la propria riabilitazione. Li considera, invece malattia “comune”.
Si chiede pertanto, in merito alla problematica esposta, di riesaminare la normativa vigente al fine di garantire una maggior tutela economica dei dipendenti invalidi di codesta Agenzia e di disporre, quindi, affinché il godimento dei congedi ex art. 26 Legge 118/1971 come modificato dall’ art. 10 D.lgs. 509/1988, non comporti alcuna trattenuta dell’indennità d’amministrazione a carico dei lavoratori interessati.
Roma, 6 giugno 2011
CGIL FP NAZIONALE
Comparto Agenzia delle Entrate
Luciano Boldorini