L’articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, aveva attribuito alle amministrazioni pubbliche la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva.
Le modifiche apportate dall’art. 6 comma 3 della legge n. 15 del 2009 hanno previsto che la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro riguardasse i dipendenti con 40 anni di anzianità effettiva e non solo contributiva.
Risulta che alcune Amministrazioni abbiano accolto le modifiche apportate dalla legge n. 15/2009, altre Amministrazioni, tra cui l’Agenzia delle Entrate, avrebbero affermato che i procedimenti già avviati non siano in alcun modo influenzabili dalle nuove disposizioni.
Con la risposta del 7 maggio 2009, il ministro Brunetta sconfessa l’Agenzia delle Entrate.
Si allega la risposta del Ministro Brunetta.