Autonomie Locali – Messa in mobilità coatta (art. 33 D.Lgs. n. 165/2001)

18 Luglio 2011

Messa in mobilità coatta (art. 33 D.Lgs. n. 165/2001)

 
 

Care compagne, cari compagni,

alcuni quotidiani locali e nazionali hanno ripreso notizie di agenzia riferite alla messa in mobilità di tre dipendenti del Comune di Paularo (Udine) in conseguenza di esternalizzazioni di servizi precedentemente gestiti in modo diretto dall’ente in questione.

La vicenda genera forti preoccupazioni perché dalla documentazione in nostro possesso si può rilevare che gli atti amministrativi all’origine della modalità in oggetto, potrebbero anche trovare emulatori e/o convinte sostenitrici in altre Amministrazioni locali.

E’ necessario quindi, vista l’importanza del fatto, che ci segnaliate sollecitamente il verificarsi di casi simili, in quanto le delibere in questione (assunte in data 20/02/2010), oltre ad essere censurabili politicamente, sono anche viziate sotto il profilo della legittimità. E’ appena il caso di ricordare infatti che la mobilità coatta nelle PP.AA. (art. 33 D.Lgs 165/2001), viene a realizzarsi nelle ipotesi di eccedenze. Più specificamente, la procedura prevista dal già citato articolo trova applicazione ogni qual volta l’eccedenza riguardi almeno 10 dipendenti.

Il procedimento di mobilità coatta contempla l’applicazione di alcuni istituti, per quanto applicabili, della mobilità collettiva (L. n. 223 del 1991)prevista nel settore privato, soprattutto per quel che riguarda gli obblighi di informazione e di consultazione sindacale, necessariamente propedeutici per la legittimità della procedura, la quale si snoda in più fasi.

In particolare è previsto che previo accordo, il personale eccedente possa essere ricollocato:
1) nella stessa Amministrazione mediante diversa utilizzazione anche facendo uso di contratti di lavoro flessibili (part-time, contratti di solidarietà, ecc.);
2) presso altre amministrazioni nell’ambito provinciale.

Terminata la fase di ricollocazione del personale, l’amministrazione pone in disponibilità per la durata di 24 mesi, quella parte del personale eccedente a cui non è stato possibile trovare un diverso impiego. Il personale in disponibilità viene inserito in un apposito elenco e conserva la possibilità di trovare altra occupazione in diversa amministrazione fino al termine del periodo di disponibilità, percependo nel frattempo una indennità.

Come è ben evidente, il ricorso alla procedura di modalità coatta collettiva costituisce un’ipotesi estrema e residuale, anche per la istituzionalizzazione, nel pubblico impiego, di meccanismi di controllo delle assunzioni (programmazione triennale) e della distribuzione (dotazione organico) del personale che tendenzialmente impedisce la realizzazione di grossi scostamenti tra il numero dei dipendenti effettivamente presenti in una certa struttura amministrativa e quello prestabilito secondo il parametro della pianta organica.

Fraterni saluti.

                    Il Coordinatore AA.LL. FP CGIL                              il Segretario Nazionale FP CGIL 
                              Luigino Baldini                                                  Daniele Giordano

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