Avvocatura di Stato: comunicato su modalità di erogazione somme Fondo perequativo

18 Luglio 2011

Comunicato

 

A TUTTI I COLLEGHI – LORO SEDI

Come vi avevamo preannunciato, lo scorso 01 luglio c’è stata la seduta di consultazione dell’Avvocato generale con le OO.SS. nazionali sulle modalità di erogazione delle somme che confluiranno nel Fondo perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato.

Nel corso dell’incontro l’Amministrazione ci ha fornito la bozza di DPCM che avevamo precedentemente richiesto, illustrandola. Le somme versate nel Fondo saranno ripartite quadrimestralmente fra il personale amministrativo di ruolo e quello comandato, per un periodo non inferiore a sei mesi, da altre amministrazioni.

Il diritto alla corresponsione di tali somme non si configurerà in caso di: a) assenza dal servizio a qualsiasi titolo (salve le ferie); b) in caso di irrogazione di sanzione disciplinare, per l’intero quadrimestre corrispondente. Su quest’ultima previsione, che non tiene conto delle diverse tipologie di sanzione disciplinare, inflitte in proporzione alla gravità dell’infrazione commessa, la scrivente O.S. ha espresso la propria contrarietà, ma senza trovare un riscontro positivo da parte dell’Amministrazione.

Arriviamo alla dibattuta questione delle percentuali di ripartizione. Per quanto riguarda questa O.S., il parere espresso in favore della percentuale del 60% ripartito in sede locale e il 40% a formare un “monte” nazionale da ripartire fra tutti ha avuto come unico ed esclusivo principio ispiratore quello di perseguire una perequazione del salario accessorio fra tutti i lavoratori dell’Avvocatura, senza alcun intenzione di favorire e/o svantaggiare alcuno, e prescindendo dalla distinzione fra sedi periferiche e sede centrale: coerentemente alla nostra linea di sempre, ogni volta che si è discusso di salario accessorio!!! Chi ha un minimo di memoria storica dovrebbe ricordare bene, quanto questa O.S. si è battuta, per anni, per affermare il principio della ripartizione del FUA in base agli organici di diritto piuttosto che a quelli di fatto, esattamente nello stesso spirito del 01° luglio: anche allora, tutte le sedi che si trovavano sotto organico rispetto a quello previsto, facendo riferimento all’organico di diritto potevano ripartirsi una quota maggiore di FUA, a compensazione del maggior carico di lavoro che sopportavano. Riteniamo oggi di aver perseguito un obiettivo del tutto analogo, anche alla luce di un’altra considerazione: nelle pieghe della formulazione dell’art. 43 di questa legge, si annidava un rischio fortissimo, legato ai “criteri di merito ed efficienza” richiamati al punto 4, che avrebbero potuto condizionare l’erogazione delle somme ad una valutazione discrezionale e soprattutto clientelare da parte degli avvocati distrettuali e del segretario generale, limitando a pochi la fruizione di queste somme. Fortunatamente, ciò non è avvenuto, configurandosi invece un’erogazione che attribuisce a tutti pari opportunità; il bilanciamento delle percentuali di suddivisione conferma e rafforza tale principio di garanzia per tutti. Ricordiamo anche che a livello nazionale la delegazione trattante FP CGIL è composta da tre rappresentanti, due dei quali in servizio presso sedi distrettuali dell’Avvocatura…

Per concludere: le quote attribuite saranno calcolate in proporzione allo stipendio tabellare annuo lordo di ciascuno; il primo quadrimestre utile per l’attribuzione al personale amministrativo sarà quello 01/05-31/08, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, il 05/07/2009. molto più lunghi si prospettano invece i tempi di erogazione effettiva.

Roma, 04/07/2009

LA DELEGAZIONE TRATTANTE NAZIONALE
FP CGIL AVVOCATURA STATO

 
 
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