Commento del Dipartimento Welfare Mercato del Lavoro sulla circolare n. 5 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

18 Luglio 2011

Commento del Dipartimento Welfare Mercato del Lavoro sulla circolare n. 5 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Leggendo la recente Circolare n. 5/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica

si evince con chiarezza un atteggiamento volto a dare un’interpretazione restrittiva alle disposizioni della Finanziaria 2008 in tema di stabilizzazioni, contraddicendo in questo modo il Memorandum Governo-Sindacati per la valorizzazione del lavoro pubblico e tutte le norme che sono state successivamente predisposte per attuarne i contenuti, ad iniziare dalla Finanziaria 2007.

Se dovesse prevalere questa impostazione, sarebbe indubbiamente più difficile dare luogo al riordino della Pubblica Amministrazione previsto in quella intesa per rilanciare il ruolo e la funzione sociale del servizio pubblico, attraverso interventi che, oltre alle stabilizzazioni, consentano la crescita e la valorizzazione professionale degli addetti ed interventi migliorativi dell’organizzazione del lavoro, mediante l’attuazione di processi di semplificazione delle procedure e di qualificazione dei servizi resi ai cittadini.

Al riguardo la Cgil riafferma tutto il proprio impegno per la stabilizzazione del personale precario, a fronte di tipologie lavorative di carattere continuativo senza il quale non sarebbe possibile fornire in moltissime realtà servizi fondamentali, anche di natura essenziale; lo stesso riguardo il delicato tema delle esternalizzazioni che, come è noto, si sono rivelate, il più delle volte, non altro che fonte di sprechi e di diseconomie di spesa per le amministrazioni, mentre per i lavoratori interessati spesso ha significato minori diritti e tutele contrattuali.

Nel merito della citata Circolare vogliamo segnalare alcuni punti che, a nostro giudizio, n’evidenziano le incongruenze e, di conseguenza, lo scarso valore interpretativo nonostante la solerzia mostrata nella sua redazione da parte dei dirigenti del Ministero, pur in questa delicata fase di cambio di Governo.

Innanzitutto l’affermazione relativa a ” la stabilizzazione del personale non costituisce affatto un obbligo per l’amministrazione ” evidenzia una prima contraddizione rispetto l’impegno delle Amministrazioni di avviare, nell’ambito dei piani occupazionali per gli anni 2008,2009 e 2010, piani per il progressivo assorbimento del precariato (art.3, commi 90,92,94 e 106) .

E’, infatti, assolutamente impensabile escludere dai processi assunzionali coloro che da anni, anche se da precari, svolgono funzioni e tipologie lavorative di carattere continuativo e di natura subordinata proprie delle amministrazioni, anche in conseguenza della previsione normativa sulle dotazioni organiche e l’individuazione dei relativi fabbisogni fatta dal dlgs 165/2001.
 
In ragione di ciò, contrariamente a questa singolare dichiarazione della Funzione Pubblica, è evidente che il lavoratore, la cui attività rientrerà tra quelle previste nella rideterminazione dei fabbisogni, avrà una sicura aspettativa di stabilizzazione; anche nel caso di tipologie lavorative diverse da quelle stabilite con i commi 94 e 106 della Finanziaria 2008, pur dovendo attenderne la definizione dei requisiti e delle esperienze professionali con il DPCM che dovrà essere emanato entro il 30 giugno di quest’anno.

Ciò nonostante, qualora dovesse accadere che in qualche realtà, pur ricorrendone i presupposti, i lavoratori interessati dovessero essere esclusi dalle stabilizzazioni, la CGIL si farà carico di tutelarne gl’interessi nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge.

Da questo presupposto discende una diversa lettura della norma rispetto al Dipartimento della Funzione Pubblica; una lettura che è precisamente quella che abbiamo sempre sostenuto con i nostri documenti e con l’azione che abbiamo svolto nei confronti delle controparti che riguarda l’obbligo alla stabilizzazione di tutte le attività istituzionali svolte attraverso il ricorso al lavoro precariato.

Un altro aspetto discutibile che vogliamo evidenziare riguarda il negare che la trasformazione dei co.co.co in tempi determinati, utilizzando i commi 525 e 560 della Finanziaria 2007, consenta l’acquisizione del diritto alla stabilizzazione al compimento dei tre anni di anzianità, in aperta contraddizione con il parere della Ragioneria Generale dello Stato che indica questa soluzione come una modalità da perseguire in termini di ” pre-stabilizzazione”.

Un altro problema riguarda i co.co.co che abbiano maturato il requisito dei tre anni, e quindi la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici; a nostro giudizio, riguardo a questa particolare problematica, sulla base dei pareri e delle Circolari emessi in queste ultime settimane, una delle soluzioni percorribili può consistere nel trasformare questi lavoratori in tempi determinati in modo da mantenerli in servizio, se scaduti, in coerenza con le nuove indicazioni normative cui all’art 3 comma 76 della legge Finanziaria, fino all’espletamento del concorso pubblico con riconoscimento di punteggio per il servizio prestato come co.co.co ai sensi del comma 106, lettera b), oppure fino alla maturazione di tre anni come tempo determinato.

Tutto questo, nonché le ulteriori “sottolineature ” riportate nella Circolare, evidenziano la necessità di una grande fermezza da parte della CGIL nel difendere una impostazione, più volte illustrata nei nostri comunicati, che vede nella eliminazione del precariato un fattore di cambiamento e valorizzazione del lavoro pubblico nell’ambito di un sistema di regole sul lavoro condiviso e rispettato da tutti; è necessario che questo percorso sia definito e completato entro quest’anno per sgombrare il campo di questo problema ed aprire finalmente il confronto con il Governo sul tema dei servizi, della loro erogazione, nonché del giudizio dei cittadini sulla loro qualità.
 
Per quanta riguarda invece le internalizzazioni le affermazioni contenute nella Circolare possono, in base ad una lettura affrettata, portare ad escluderne la praticabilità; a nostro giudizio, rispetto alle chiare affermazioni del Memorandum, non esistendo alcuno specifico riferimento normativo è possibile percorrere la strada delle reinternalizzazioni, pur con difficoltà, utilizzando le vigenti disposizioni in tema di diritto del lavoro.

In base alle prime esperienze fatte in questi mesi possiamo ipotizzare, salvo verifica, che sia possibile riportare in ambito pubblico i lavoratori già dipendenti delle società esternalizzate attivando procedure concorsuali ad evidenza pubblica ed il riconoscimento di un punteggio per il servizio prestato; ovvero, in caso di qualifiche per le quali l’accesso è direttamente dal collocamento, l’eventuale utilizzo delle modalità previste dall’art 2112 del codice civile riguardanti il trasferimento dell’azienda.

E’ evidente che essendo questa una prima fase, sui processi di reinternalizzazione occorrerà una grande attenzione e prudenza, nonché l’elaborazione di un comune giudizio della categoria sui percorsi da intraprendere.

Da ultimo, rispondendo alle numerose richieste di chiarimento pervenuteci da parte dei territori, ricordiamo a tutte le strutture in indirizzo che il termine del 30 aprile per la definizione dei fabbisogni e dei piani occupazionali è ordinatorio, ma non perentorio.

Questo significa che laddove non si è ancora giunti a perfezionare gli accordi sui piani occupazionali è ancora possibile lavorare per giungere ad un’intesa, purché in termini temporali accettabili, senza dover incorrere da parte delle amministrazioni in sanzioni od a procedimenti di nullità delle deliberazioni assunte.

Con la riserva di ulteriori comunicazioni 

Per il Dipartimento Welfare-MdL
Gian Guido Santucci

Roma 30 aprile 2008

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