Commento della FP CGIL al Regolamento di organizzazione

18 Luglio 2011

Commento della FP CGIL al Regolamento di organizzazione

Roma, 22 agosto 2007

In relazione alla proposta di Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, illustrata nel corso della riunione del 21 u.s., pur apprezzando l’impegno nella direzione di una razionalizzazione organizzativa questa Organizzazione sindacale ritiene prioritario far seguire a tali scelte organizzative un rinnovato impegno nella direzione di un rafforzamento di una struttura che oggi più che in passato è chiamata ad attuare politiche adeguate ai problemi ambientali globali, ad attuare le decisioni prese, a verificare e controllare la propria azione di governo dell’ambiente e del territorio.

In linea generale non si può non osservare che il provvedimento inerente alla Organizzazione fa riferimento ad una Pianta Organica sulla quale sono già intervenuti consistenti tagli derivanti dall’applicazione a partire dell’art. 1 comma 93 della Legge 311 del 30 dicembre 2004, fino alle successive norme delle ultime leggi finanziarie. Non sembra coerente un cammino verso il rafforzamento della struttura che vede contemporaneamente sminuire nel numero e nelle funzioni la consistenza della struttura stessa, a tal proposito si rileva che non sembra opportuno compensare l’incremento della spesa per il Capo Dipartimento con i risparmi ottenuti con la rimodulazione dell’organico del personale delle aree.
Si chiede pertanto che contestualmente all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato alla adozione del provvedimento si proceda alla richiesta di nuove risorse che consentano un’ allargamento della pianta organica.

In tale ambito si ribadisce con forza la necessità di un intervento politico che consenta una valorizzazione anche economica dell’attività svolta e da svolgere da parte del personale del Ministero, anche alla luce di analoghe iniziative poste in essere a favore di altri Dicasteri ad es. del Ministero delle attività produttive, ora dello sviluppo economico e Ministero Affari Esteri.

Analoga norma potrebbe essere inserita nella prossima legge finanziaria a favore di questo Ministero.

Si richiama inoltre l’attenzione sulla necessità che su materie quali la difesa del suolo ed il danno ambientale ci sia una attenta valutazione circa la allocazione delle competenze in modo da evitare:
* nel caso del danno ambientale la sovrapposizione di competenze all’interno del Ministero relative alla prevenzione dello stesso, compito che è comunque in termini generali “fisiologicamente” proprio di ciascuna direzione, nell’ambito delle attività relative al settore di competenza. Se poi si osservano alcuni riferimenti più specifici, non si vede, ad esempio la ragione per la quale le direzioni TBANP e MADS dovrebbero, rispettivamente, prevenire ogni forma di inquinamento genetico (art. 4, lettera n)) o prevenire e reprimere ogni forma di violazione dell’habitat (art. 4, lettera r)) e prevenire eventi alluvionali e franosi (art. 5, lettera g)) o prevenire e reprimere forme di inquinamento a mare (art. 5, lettera j)) per così dire in proprio, collaborando con la Direzione Valutazioni Ambientali per generiche attività di prevenzione del danno ambientale (art. 7, lettera h)).
* nel caso della direzione MADS di nuovo una possibile sovrapposizione, questa volta nei confronti di soggetti esterni. Suscita infatti perplessità la lettera h) dell’art. 5 che prevede attività di monitoraggio della qualità delle acque, sia pure attraverso eventuali forme di collaborazione con gli enti realmente preposti (APAT, Regioni e Agenzie Regionali).

Relativamente all’art. 7 lettera n) che il Ministero in attuazione dell’ art. 1 comma 6 della Legge 349/86 deve informare il Parlamento ed i cittadini predisponendo la Relazione sullo Stato dell’Ambiente con cadenza biennale, mentre nella stesura inviata a seguito della riunione si fa riferimento ancora ad una generica pubblicazione annuale.

Si ribadisce la preoccupazione già evidenziata nel corso dell’incontro del 21 u.s.relativamente alla necessità di procedere celermente al provvedimento di individuazione degli uffici di livello non generale e dei relativi compiti. Successivamente all’ultima riorganizzazione del Ministero, definita con il DPR 261/2003, sono serviti anni per capire chi faceva cosa, e si trattava di un accorpamento: nel caso di suddivisione di competenze i problemi saranno sicuramente maggiori e pertanto una particolare attenzione va posta nel definire , la struttura degli uffici di secondo livello, onde evitare che si riproponga il caotico periodo di interregno successivo all’ultima riorganizzazione, magari prevedendo una riformulazione dell’art. 14 che consenta l’effettiva continuità amministrativa delle attività del Ministero nelle more della emanazione del decreto di organizzazione degli uffici dirigenziali di secondo livello.

FPCGIL Ambiente
Maria Letizia Sabatino

 

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