Commissione europea: Libera circolazione dei lavoratori – migranti – accesso ai lavori della pubblica amministrazione

18 Luglio 2011

Commissione europea: Libera circolazione dei lavoratori – migranti – accesso ai lavori della pubblica amministrazione

 
La Commissione europea ha presentato il documento (COM(2010)373 del 13 luglio 2010 “Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi”

Il documento ha lo scopo di:

– fornire un quadro generale dei diritti dei lavoratori migranti dell’UE,
– aggiornare la comunicazione precedente della Commissione sull’argomento (COM 2002 694 dell’11.12.2002) per quanto riguarda gli sviluppi nella legislazione e nella giurisprudenza, nonché:
 – sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere i diritti dei lavoratori migranti che si trovano in situazioni più vulnerabili rispetto ai lavoratori nazionali (dovendo risolvere, per esempio, i problemi legati agli alloggi, alla lingua, all’occupazione dei coniugi e dei partner, ecc.).

Nella prima parte si risponde alla domanda “Chi può avvalersi delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori?”, concentrandosi sui lavoratori migranti.

Nella seconda parte ci si chiede “Quali sono i diritti dei lavoratori migranti?”(ricerca di lavoro, riconoscimento delle qualifiche professionali, parità di trattamento, diritti di soggiorno).

Una sezione della seconda parte è dedicata all’accesso a posti di lavoro nella pubblica amministrazione (argomento che sarà trattato più in dettaglio in un documento di lavoro dei servizi della Commissione di prossima pubblicazione).

In conformità dell’articolo 45, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), per determinati impieghi nella pubblica amministrazione le autorità degli Stati membri possono limitare l’accesso ai cittadini nazionali.

CAPO 1 I LAVORATORI

Articolo 45 (ex articolo 39 del TCE)

1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata.

2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Tale eccezione deve essere interpretata restrittivamente. Coerentemente a ciò, la Corte di Giustizia ha dichiarato che detta eccezione riguarda i posti di lavoro che prevedono la partecipazione diretta o indiretta nell’esercizio di poteri attribuiti per diritto pubblico o doveri diretti a salvaguardare gli interessi generali dello Stato o di altri enti pubblici.

Sentenza della Corte del 2 luglio 1996. – Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. – Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Posti nella pubblica amministrazione. – Causa C-290/94. dove la Corte statuisce che ” Non limitando il requisito della cittadinanza ellenica all’accesso ai posti che implicano una partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche, nei settori pubblici della distribuzione dell’acqua, del gas e dell’elettricità, nei servizi operativi nel settore della pubblica sanità, nei settori della pubblica istruzione, dei trasporti marittimi ed aerei, delle ferrovie, dei trasporti pubblici urbani e regionali, della ricerca effettuata a scopi civili, delle poste, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione, nonché presso l’ente lirico dell’opera di Atene e nelle orchestre municipali e comunali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 48 del Trattato CEE e dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.

Detti criteri vanno valutati caso per caso in relazione alla natura dei compiti e delle responsabilità richieste dal posto. Nel 2003 la CG ha dichiarato che uno Stato membro può riservare ai propri cittadini i posti di capitano e di comandante in seconda delle navi mercantili battenti la sua bandiera solo a condizione che i poteri d’imperio a loro attribuiti vengano effettivamente esercitati in modo abituale e non rappresentino una parte molto ridotta delle loro attività.

Secondo la Commissione le autorità degli Stati membri devono tenere conto di questa giurisprudenza al momento di determinare quali posti di lavoro nella pubblica amministrazione riservare ai loro cittadini.

Poiché l’articolo 45, paragrafo 4, del TFUE permette, ma non richiede, agli Stati membri di riservare ai propri cittadini nazionali alcuni posti di lavoro, la Commissione invita gli Stati membri ad aprire il più possibile le pubbliche amministrazioni (a tutti i livelli, comprese le amministrazioni locali, regionali e centrali) ai cittadini di altri Stati membri come contributo per la modernizzazione e la riforma.

Una volta che un posto di lavoro nella pubblica amministrazione è aperto a lavoratori migranti, gli Stati membri devono garantire parità di trattamento per quanto riguarda anche gli altri aspetti del processo di assunzione. La CG ha dichiarato che le autorità degli Stati membri devono tenere conto di attività lavorative comparabili anteriormente svolte dai lavoratori migranti in altri Stati membri allo stesso modo dell’esperienza professionale acquisita all’interno del loro sistema nazionale per l’accesso alla loro pubblica amministrazione.

Causa C-419/92 Scholz contro Opera Universitaria di Cagliari dove la ricorrente, di origine tedesca ha presentato un ricorso con cui ha contestato la posizione attribuitale nella graduatoria del concorso generale per titoli ed esami per la copertura di posti di agente di ristorazione presso l’ università di Cagliari., sostenendo che la commissione giudicatrice aveva illegittimamente rifiutato di prendere in considerazione, come previsto dal bando di concorso, l’ attività lavorativa da lei esercitata, prima del matrimonio, presso l’ amministrazione postale tedesca. In particolare, il bando di concorso prevedeva che, ai fini della graduatoria finale dei candidati, si attribuisse un certo punteggio per i titoli ed i periodi di servizio prestati, senza ulteriori precisazioni sul tipo di esperienza lavorativa precedente .La Corte ha constatato che il rifiuto di prendere in considerazione, per l’ attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto ai fini della graduatoria finale, il periodo di lavoro svolto dalla ricorrente nella causa principale presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro costituisce una discriminazione indiretta non giustificata. Una pubblica amministrazione non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro.

Gli Stati membri devono inoltre tenere conto dei diplomi comparabili durante il processo di assunzione (ad es. nel caso in cui sia prevista l’assegnazione di punti aggiuntivi per un diploma).

Per quanto riguarda i concorsi di assunzione per formazioni specifiche al fine di coprire posti di lavoro in un determinato campo della pubblica amministrazione, la Corte di giustizia ha dichiarato che i lavoratori migranti pienamente qualificati nel settore in questione devono essere esentati dal completamento della formazione specifica, vista la formazione seguita e l’esperienza maturata nel proprio paese di origine.

Causa C-285/01 Isabel Burbaud / Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (Francia). Nel 1981, la sig.ra Burbaud, cittadina portoghese, oggi cittadina francese, ha conseguito un diploma universitario in giurisprudenza all’Università di Lisbona. Ella ha ottenuto nel 1983 il diploma di amministratore ospedaliero della Scuola nazionale di sanità pubblica di Lisbona (in prosieguo: l'”ENSL”). Dal 1° settembre 1983 al 20 novembre 1989 ha esercitato nel pubblico impiego portoghese le mansioni di amministratore ospedaliero. Il 2 luglio 1993 la sig.ra Burbaud ha presentato domanda al Ministro francese della Sanità per ottenere l’inserimento nel ruolo dei dirigenti pubblici ospedalieri francesi sulla base delle qualifiche da essa ottenute in Portogallo. Con decisione 20 agosto 1993 il Ministro ha respinto la sua domanda essenzialmente per il motivo che l’inserimento in tale ruolo presupponeva il previo superamento di un concorso di ammissione all’École Nationale de la Santé Publique (ENSP), con sede a Rennes (Francia).La Corte ha stabilito l’impiego di dirigente pubblico ospedaliero non rientra nella deroga prevista all’art. 48, n. 4, del Trattato. Infatti, tale impiego non presuppone una partecipazione diretta o indiretta all’esercizio dei pubblici poteri né alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o degli enti pubblici. La Corte ha stabilito che qualora un cittadino di uno Stato membro sia in possesso di un diploma conseguito in uno Stato membro, equivalente a quello richiesto in un altro Stato membro per accedere ad un posto nel pubblico impiego ospedaliero, il diritto comunitario vieta che le autorità dell’ultimo Stato membro subordinino l’assegnazione di tale cittadino al detto posto al superamento di un concorso come quello di ammissione all’ENSP.

La Corte di Giustizia ha deciso che uno Stato membro non può obbligare detti lavoratori migranti a superare un concorso di questo tipo, ma deve invece prevedere metodi diversi di assunzione.

Enzo Bernardo Ufficio Internazionale Fp Cgil

 
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