Comunicato su ordinanza Giudice Lavoro Parma in materia accordo mobilità personale giudiziario

18 Luglio 2011

Comunicato su ordinanza Giudice Lavoro Parma in materia accordo mobilità personale giudiziario

 
Roma, 4 giugno 2008

Alle lavoratrici e ai lavoratori
dell’O.G. Ministero della Giustizia

ACCOLTO DAL GIUDICE DEL LAVORO DI PARMA IL RICORSO PER APPLICAZIONE DI UNA NORMA CONTRATTUALE SULLA MOBILITA’ INTERNA DEL PERSONALE GIUDIZIARIO.

Oggi è stato accolto un ricorso ex art. 700 c.p.c. di due lavoratrici degli uffici del Tribunale di Parma e della Procura di Piacenza che avevano ricevuto il diniego della proroga di uno scambio di ufficio richiesto ai sensi dell’art.12 comma 10 dell’accordo nazionale sulla mobilità interna del personale giudiziario (diamo pubblicazione dell’ordinanza sul sito nazionale della FP CGIL-www.fpcgil.it-) .
L’evento dà conferma del giusto lavoro da noi condotto nelle trattative e nella stesura dell’accordo del 27 marzo 2007 che ha inteso anticipare le disposizioni innovative in materia di ordinamento professionale sancite dal CCNL Comparto Ministeri siglato il 14 settembre 2007, prevedendo il principio generale che a parità di figura professionale corrisponde il medesimo contenuto di prestazione professionale indipendentemente dalla distinzione di posizione economica rivestita.
Il profilo professionale descrive cioè il lavoro richiesto e configura una unica posizione giuridica.
Questo principio consente un’estensione dei criteri di flessibilità per un migliore andamento della pubblica amministrazione e, al contempo, offre maggiori chances ai lavoratori potendosi strutturare le dotazioni organiche non più per posizioni economiche ma solo per aree (il CCNL ne prevede tre: I;II;III) all’interno delle quali sono collocati i profili professionali.
La norma, di cui all’art. 12 comma 10, è anticipatoria del principio contrattuale su indicato poiché stabilisce che a parità di figura professionale, sebbene con diversa posizione economica, può essere attivata la procedura di scambio fra due lavoratori in presenza di elementi oggettivi.
Nella fattispecie gli elementi oggettivi consistevano nell’essere le due dipendenti appartenenti alla medesima figura di operatore giudiziario e nell’essere le rispettive mansioni perfettamente compatibili alle necessità d’ufficio, nel senso della oggettiva idoneità del dipendente a svolgere mansioni compatibili con l’organizzazione dell’ufficio di destinazione.
Situazione questa che continua a permanere e che l’amministrazione afferma sussistere nel primo provvedimento dispositivo dello scambio con distacco per un anno.
In particolare, la norma non prevede alcuna valutazione soggettiva sul lavoratore (vedi, in altri termini, parere) .
Tale condizione fa si che sia stato ritenuto fondato il diritto delle lavoratrici allo scambio proprio perché nel diniego l’amministrazione ha operato una valutazione su condizioni soggettive e non oggettive, come appunto prevede la norma contrattuale in questione.
Ciò sanziona la validità e la correttezza di un accordo sul quale abbiamo speso il nostro impegno sostenendo la battaglia per l’affermazione di una flessibilità che non può essere richiamata solo quando vi è la necessità, per l’amministrazione, di salvaguardare le esigenze di funzionalità degli uffici (v. es. il caso classico di operatori giudiziari o cancellieri B3 che reggono sostanzialmente la responsabilità di molti uffici periferici del Giudice di Pace), ma che va riconosciuta anche come opportunità e diritto per il lavoratore ad un’estensione delle possibilità di svolgimento della propria prestazione là dove la sede di lavoro appare più idonea a rendere compatibili le esigenze di lavoro con le esigenze personali e familiari.
Si tratta di un accordo avanzato che l’amministrazione giudiziaria dimostra di non voler riconoscere ed applicare sul piano concreto, nonostante i nostri ripetuti interventi, costringendo i lavoratori a sobbarcarsi del gravoso onere economico di un ricorso giurisdizionale, alimentando, di conseguenza, l’incremento del contenzioso.
Riteniamo che la contrattazione collettiva rappresenti un valore, e non un intralcio, per la migliore e più efficace e trasparente gestione dell’amministrazione pubblica.
L’amministrazione della giustizia non può che ricevere giovamento dal rispetto di un sistema di regole negoziali poste a prevenzione di conflitti e finalizzate al superamento dei molteplici problemi organizzativi e strutturali che impediscono, nel contesto odierno, di dare dignità al lavoro ed elevare l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini.

Per Delegazione Nazionale Trattante
FPCGIL Organizzazione Giudiziaria
Ministero della Giustizia

Paola Morga 

 
 

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