Comunicato unitario di Podda, Tarelli e Bosco sul riconoscimento dell’indennità di amministrazione in quota A

18 Luglio 2011

Comunicato unitario di Podda, Tarelli e Bosco sul riconoscimento dell'indennità di amministrazione in quota A

MEMORIA PER IL GIUDICE DI MILANO D.SSA PAOLA TANARA

PROCEDIMENTO INERENTE IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE IN QUOTA A

Con riferimento al procedimento n. r. g. 10064/2005, Giudice d.ssa Paola TANARA , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 64 comma 5 del decreto legislativo 165/2001 che prevede che le OO.SS. possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito, si comunica quanto segue.
In mancanza dell’accordo interpretativo richiesto, le scriventi OO.SS. firmatarie del contratto, nel premettere che la difesa dei ricorrenti ha ben precisato i termini della questione facendo presente i punti di diritto a sostegno della tesi che la cd. “Indennità di agenzia” debba essere considerata, alla luce di quanto previsto dal CCNL relativo al comparto Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, come elemento di formazione della “Retribuzione Individuale Mensile” – ribadiscono che l’indennità di amministrazione è da computare, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs n. 503/1992 e dall’art. 2 della legge n. 335/1995, nella cd. quota A del trattamento pensionistico.
Infatti l’art. 78 del CCNL Agenzie Fiscali definisce le voci che compongono la Retribuzione individuale mensile includendo la retribuzione base mensile, la retribuzione individuale di anzianità, l’indennità di posizione organizzativa e professionale, e gli altri eventuali assegni personali a “carattere fisso e continuativo comunque denominati in godimento”.
Sulla base delle disposizioni contrattuali, che costituiscono fonte normativa primaria in materia di trattamento economico, la Corte dei Conti, sez. Sicilia, con sentenza 1620/2004 ha accolto il ricorso di un ex dipendente dell’agenzia delle entrate, riconoscendo il diritto all’inclusione dell’indennità di amministrazione nella quota A della pensione, con le seguenti argomentazioni:
“Dalla lettura delle norme di settore emerge, quindi, che l’indennità di amministrazione, è emolumento avente carattere di generalità e continuità, e, in quanto tale, rientrante nella base pensionabile nel calcolo della quota A) di cui all’art. 13 D.lgs. n. 503/1992.
Tale norma, infatti, disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo della pensione per i dipendenti statali, stabilendo, per una quota della base pensionabile, il riferimento all’importo relativo all’anzianità contributiva acquisita anteriormente alla data dell’1.1.1993.
Per tale periodo, la pensione deve essere determinata sulla base dell’art. 43 del D.P.R. 1092/73, integrato dalla successiva evoluzione normativa che ha introdotto la contrattazione collettiva quale fonte primaria di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego; al riguardo, non può negarsi che i contratti collettivi nazionali di lavoro portano alla valutazione della base pensionabile comprensiva della indennità di amministrazione la quale, per le sue caratteristiche, costituisce un elemento fisso e continuativo della retribuzione percepita.”
In tal senso la questione è già stata risolta in seno a contratti del settore pubblico ove – in funzione delle problematiche interpretative sollevate – è stato definito con più precisione il concetto di retribuzione comprendendovi in maniera netta anche la predetta indennità. Si può fare riferimento al CCNL Dirigenti Area VI normativo 2002 – 2005, al CCNL per il personale delle Regioni e delle autonomie Locali II biennio economico 2004 -2005.
Basti ricordare come nelle more della definizione contrattuale degli istituti normativi e della retribuzione del personale dirigente fu emanata la legge 2.10.1999, n. 334 che, all’art. 1, riconobbe, nei confronti dei dirigenti generali, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un’indennità di posizione, correlata alle funzioni dirigenziali attribuite, e pensionabile ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a) del D.lgs. 503/92.
Alla luce di tutte le considerazioni suddette a nostro giudizio l’indennità di agenzia deve essere annoverata tra le voci della retribuzione aventi carattere fisso, continuativo e come tali entrare nel calcolo della base pensionabile in quota A.
Roma, 09.03.2007

CGIL FP
CISL FPS
UIL PA
Carlo PODDA
Rino TARELLI
Salvatore BOSCO


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