Coord. Penitenziario/Ministeri: Lettera al Capo Dipartimento su Circolare DAP – disposizioni sulle visite fiscali e obbligo di reperibilità in caso di assenze per malattia

18 Luglio 2011

Lettera al Capo Dipartimento su Circolare DAP

    
Roma, 04 giugno 2010

Al Capo del Dipartimento
Pres. Franco Ionta

Al Direttore Generale
del Personale e della Formazione
dott. Riccardo Turrini Vita
ROMA

e, per conoscenza,
Al Ministro della Giustizia
On.le Avv. Angelino Alfano
Al Ministro della Funzione Pubblica
Prof. Renato Brunetta
Vice Capo Vicario del Dipartimento
dott. Emilio di Somma
Al Direttore dell’ Ufficio per le Relazioni Sindacali
dott.ssa Pierina Conte

 

OGGETTO: D.M. 206 del 18.12.2009 – circolare DAP prot. n. 0230642 del 27-05-2010 recante disposizioni sulle visite fiscali e obbligo di reperibilità in caso di assenze per malattia in applicazione del D. Lgs 27 ottobre 2009, n.150.
 

Egregio Capo Dipartimento, Egregio Direttore Generale,
Preso atto del contenuto della lettera circolare richiamata in oggetto, ed allegata alla presente, molti lavoratori di codesta Amministrazione si sono rivolti a questa O.S. rilevando nel contenuto alcuni dubbi circa la giusta applicabilità delle disposizioni in essa racchiuse, nonché
una evidente lesione al diritto delle pari opportunità riguardo le assenze per motivi di malattia (fasce di reperibilità e cause di esclusione) dei lavoratori penitenziari, siano essi disciplinati dalle norme di diritto privato o da norme di diritto pubblico ( Dirigenti penitenziari, personale di
Polizia penitenziaria,ufficiali del disciolto corpo).

In effetti, come dargli torto?

Ancora una volta Codesta Amministrazione ha sancito la separatezza del personale penitenziario con una operazione, a nostro parere, maldestra, interpretando, per usare un eufemismo, un principio generale stabilito dalla norma che, invece, interessa tutti i lavoratori
pubblici senza distinzioni di sorta.

Il DM 206 del 18 /12/2009 a firma del Ministro della Funzione Pubblica e dell’Innovazione è indirizzato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sostituisce, indistintamente tutti i dipendenti pubblici, il DM del 15/07/86 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale che individuava in virtù della legge 638/83 e dalla legge 300/70 (statuto dei lavoratori) le fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19) per il controllo sulla malattia del lavoratore (anche del pubblico impiego); fasce di reperibilità che il citato DM 206/2009, si
ribadisce, per i soli dipendenti pubblici, stabilisce dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il DM 206/2009, nei due articoli che lo compongono, in maniera indiscutibilmente chiara non fa assolutamente alcuna distinzione riguardo i diversi ordinamenti contrattuali di comparto che tuttavia esistono nell’Amministrazione Pubblica, d’altra parte, anche il riferimento al
decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009, che si legge nella circolare a sostegno della disposizione, ci pare , in verità poco pertinente alla materia in esame.

Infatti detto DL,n 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, intervenendo sugli aspetti ordina mentali delle diverse specificità contrattuali, ( progressione di carriera,disciplina ecc.), si pone l’obiettivo della ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Obiettivo che trova chiara esplicitazione nell’enunciato all’art.1 comma 1…” intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di
valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i
procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.”

Inoltre al comma 2,”Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia,dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo, nonché la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”.

E’ evidente che si tratta di una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori della Pubblica Amministrazione, dunque, che si caratterizza, a volte differenziandosi, nelle specificità dei rispettivi ordinamenti contrattuali, che hanno a riferimento le Leggi generali e i decreti Ministeriali, nello specifico, a firma del Ministro della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione.

La individuazione delle fasce orarie di reperibilità dei lavoratori pubblici assenti per malattia, dunque, si annovera (e non può essere altrimenti) nei principi generali della norma di riferimento della Pubblica Amministrazione tanto che l’art. 1 del DM 206/2009 lo sancisce, non rimandando a possibili differenziazioni derivanti dalle specificità contrattuali.

Ciò detto, appare davvero singolare che Codesta Amministrazione con la lettera circolare in questione intenda sancire, senza “apparente” motivo, una ” arbitraria ” interpretazione della norma, ovvero del DM 206/ 2009, (vedi § 2 c.2.1 e c.2.3) assumendosi la responsabilità giuridica ed etica di modificarne il significato e l’obiettivo autentico dalla stessa chiaramente esplicitato.

Una scelta che riteniamo politicamente scorretta e quanto mai inopportuna in un settore, quello penitenziario, già fortemente provato da forti separatezze tra il personale che l’Amministrazione e nello specifico il Direttore Generale del Personale e della Formazione , con tale discutibile dispositivo di certo finisce di acuire .

La Fp Cgil chiede, pertanto, la revoca piuttosto che la rettifica della circolare in questione.

In attesa di urgente riscontro
 

La Coordinatrice Nazionale FPCGIL
Comparto Ministeri

Lina Lamonica
 

 
 
 
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