Dipartimento Funzione Pubblica – Circolare n. 10/2008 su esonero retribuito dal servizio (art 72 Legge 133/08)

18 Luglio 2011

Circolari

Dipartimento Funzione Pubblica – Circolare n. 10/2008 su esonero retribuito dal servizio (art 72 Legge 133/08)

Care compagne, cari compagni,

Poiché continuano a giungerci numerose richieste di chiarimento riguardo l’esonero retribuito dal servizio previsto dall’art 72 della legge 133, riteniamo utile allegare alla presente nota la circolare n 10, pubblicata nel 2008, a firma del Ministro della Funzione Pubblica concernente la relative disposizioni applicative.

Una circolare che dimostra ancora una volta l’ambiguità di un Governo che nel mentre solleva devastanti crociate mediatiche contro i pubblici dipendenti, accusati di essere fannulloni e nulla facenti, dall’altra premia con un assegno mensile pari al 50% della retribuzione chi ha già un secondo lavoro e che, nel corso degli anni, proprio per questo duplice impegno probabilmente ha distratto impegno ed attenzione al servizio pubblico ed alle attese dei cittadini.

Secondo logica si sarebbero dovuti perseguire questi comportamenti imponendo ai dipendenti, in tali condizioni, l’obbligo di scegliere tra lavoro pubblico e secondo lavoro; al massimo con la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni prima di decidere che fare.

Invece nulla di tutto questo.

Inutile chiedersi il perché di questo comportamento. La spiegazione è semplice e risiede nel progetto politico perseguito da questo Governo che non prevede interventi volti a rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione e valorizzare il lavoro pubblico; ciò che interessa realmente è tagliare le spese in tutti i modi possibili (anche se attraverso la legittimazione del secondo lavoro) pur di racimolare risorse da destinare al sistema delle imprese ed alle mirabili opere infrastrutturali ipotizzate dal Governo, lasciando andare così alla deriva il sistema dei servizi di cittadinanza e welfare gestiti dal pubblico.
 
Per quanto riguarda gli altri lavoratori, per i quali il ricorso all’esonero è dettato da esigenze diverse non legate all’espletamento d’altre attività, come ad esempio necessità familiari e motivi di salute, è necessario che prima di presentare domanda deve essere chiaro agli interessati che tale decisione comporterà, in ogni caso, una riduzione del trattamento pensionistico; ciò perché il calcolo dell’importo non terrà conto delle quote di salario variabile che si sarebbero percepite qualora si fosse continuato a lavorare durante il periodo di sospensione.

Per maggiore comprensione e chiarezza:

  • La norma è applicabile solo alle pubbliche amministrazioni dello Stato, escluso la scuola; non si applica a regioni ed enti locali. Il collocamento in posizione d’esonero può essere chiesto da parte del dipendente nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. 
  • La domanda di collocamento nella posizione d’esonero va presentata dal dipendente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nell’anno di presentazione della domanda medesima raggiunga il “requisito minimo di anzianità contributivo richiesto” che è pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità (art. 1, comma 2, lettera a, della legge n. 247 del 2007). 
  • La domanda è irrevocabile. 
  • La durata massima dell’esonero è di 5 anni, al termine dei quali è risolto il rapporto di lavoro se si è raggiunto il limite d’età, o l’anzianità contributiva, previsti dall’attuale normativa per andare in pensione. Non è quindi possibile rimanere in servizio oltre i 40 anni di contribuzione per raggiungere il limite d’età; ovvero raggiungere i 40 anni di contribuzione se si è già in possesso del limite di età . 
  • Non è consentito, in caso d’esonero, instaurare rapporti di lavoro dipendente con soggetti pubblici o privati, e di collaborazione con società e/o consorzi a partecipazione pubblica; anche se è evidente che tale condizione risulta inapplicabile per l’ evidente impossibilità di poter effettuare controlli e riscontri al riguardo, tranne forse per le società private o a partecipazione pubblica facenti capo all’ente datore di lavoro 
  • Il trattamento economico, pari al 50% della retribuzione complessiva percepita all’atto dell’esonero, rimane tale per tutta la durata dell’esonero; nel caso d’attività espletata in organizzazioni di volontariato la percentuale sale al 70%. 
  • Per quanto riguarda i contributi previdenziali, questi saranno versati aggiornati dei miglioramenti derivanti dai rinnovi contrattuali per quanto riguarda le basi di calcolo delle voci fisse e continuative.

Dipartimento Welfare-Mercato del Lavoro
Gian Guido Santucci

Roma, 28 gennaio 2009

 
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