Il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 26 del 02-02-2010.
Il divieto previsto dalla norma non si applica alle assunzione che interessano:
il personale diplomatico;
i corpi di polizia;
le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere;
le forze armate;
il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
le universita’;
gli enti di ricerca;
il personale di magistratura;
il comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;