EELL – Camere di Commercio: direttiva stabilizzazione precari

18 Luglio 2011

Accordi

EELL – Camere di Commercio: direttiva stabilizzazione precari

 

Verbale intesa stabilizzazione

 
La legge finanziaria 2007 ha previsto la possibilità, per un insieme di Pubbliche Amministrazioni, di dare vita ad un percorso finalizzato alla c.d. stabilizzazione di personale assunto nel tempo con contratto a tempo determinato, purché appartenente a determinate fattispecie.

Tra le Amministrazioni che non risultano testualmente destinatarie di tale previsione figurano, com’è noto, le Camere di commercio.

Sul presupposto, peraltro, che le finalità sottostanti alle norme in questione attengono alla soluzione di un problema che riveste carattere di generalità nel settore pubblico, il Dipartimento della Funzione Pubblica:

– da un lato, congiuntamente alle OO.SS. con l’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Pubbliche amministrazioni del 6 aprile u.s., ha chiarito che le dimensioni del problema nel comparto pubblico richiedono un percorso risolutivo destinato a concludersi nell’arco della legislatura;

– dall’altro, con la direttiva del 30 aprile u.s., ha precisato che in tale percorso debbono considerarsi comprese le Amministrazioni – come le Camere di commercio – non direttamente destinatarie delle norme sulla stabilizzazione; tali Amministrazioni “adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal …. comma 519 (art. 1 l. 296/06) in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa”

Sulla scorta del quadro interpretativo sopra riepilogato, appare evidente come la vicenda debba essere affrontata – nel caso delle Camere di commercio – non soltanto sotto il profilo meramente interpretativo, ma sulla base di considerazioni di opportunità organizzativa ed in una prospettiva non solo di breve, ma anche di medio periodo.

Al di là, infatti, della valutazione circa il fatto che la stabilizzazione rappresenti o meno un vincolo di legge, gli enti camerali non possono comunque considerarsi sottratti all’obbligo di verificare se – in taluno dei rapporti di lavoro a termine in essere o, in via subordinata, intercorsi nel quinquennio antecedente – ricorra il presupposto individuato nella richiamata Direttiva, vale a dire quello di essere stati attivati per fare fronte a bisogni permanenti dell’Amministrazione (anche a causa di limitazioni alla gestione del turnover intervenute con le manovre finanziarie degli ultimi anni).

Ove la causale del contratto non escluda tale ricorrenza, l’Ente – nella propria autonomia – potrà valutare l’inserimento della procedura di stabilizzazione (che, in questa prospettiva, rappresenta una modalità di copertura stabile di carenze di organico, individuata in via eccezionale dal legislatore) nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di cui all’art. 6 d. lgs. n° 165/01 (programmazione nella quale devono trovare spazio, com’è noto, posti destinati alla copertura dall’esterno e posti riservati alla copertura mediante progressioni verticali), quantificando il numero di posti da coprire con la procedura stessa.

Sulla programmazione andranno attivati i livelli di relazioni sindacali previsti dal CCNL e dalla legge finanziaria 2007.

Nelle valutazioni da compiere a tali fini andranno rispettati i parametri previsti dalle norme e ricordati nella Direttiva (disponibilità di bilancio e specifiche disposizioni sui limiti alle assunzioni, limiti al momento esistenti – per le Camere di commercio – a valere per il solo anno 2007; quanto alle disponibilità in organico, la Direttiva contiene indicazioni puntuali).

Ove, nel responsabile esercizio – si ripete – della propria autonomia, l’Ente intenda procedere in tale direzione, si rende comunque necessario procedere nell’adozione di un regolamento per la gestione della fattispecie, contenente le prescrizioni fondamentali al riguardo (priorità di stabilizzazione, se del caso, modalità e contenuto degli avvisi relativi, criteri di selezione, se necessari e comunque opportunamente semplificati).

Con tale atto le Amministrazioni provvederanno, altresì, a disciplinare la proroga dei contratti a termine in essere con il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge, proroga che deve spingersi fino alla conclusione delle procedure di stabilizzzazione.

Roma, 25 luglio 2007

 
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