Friuli Venezia Giulia – Protocollo d’intesa per la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale

18 Luglio 2011

Accordi

Friuli Venezia Giulia – Protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELL’AREA COMPARTO DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

In data 3 luglio 2007 ha avuto luogo a Trieste presso la sede dell’Assessorato regionale alla Salute e Protezione sociale, l’incontro tra l’Assessore Regionale alle Salute e Protezione Sociale e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità

L’ASSESSORE
Ezio Beltrame
 
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato documento di intesa per la stabilizzazione del personale precario afferente all’area del comparto del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

PREMESSA

Le parti citate in epigrafe prendono atto che:

– l’articolo 1, comma 565, della L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede, tra l’altro, che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possano valutare, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine la norma consente alle Regioni, nella definizione dei predetti indirizzi , di far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543 di tale Legge, riguardanti le amministrazioni dello Stato ed altri enti ed amministrazioni pubbliche;

– l’intesa sul lavoro pubblico sottoscritta in data 6 aprile 2007 si pone l’obiettivo di riassorbire le forme di precariato createsi soprattutto negli anni di sostanziale blocco delle assunzioni a copertura dei fabbisogni stabili riconducendo così il ricorso al lavoro flessibile unicamente nelle tipologie e nei limiti individuati dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;

– il documento “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale nel 2007” approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3163 del 22 dicembre 2006, il quale definisce gli obiettivi annuali nonché le risorse disponibili e i criteri di finanziamento delle aziende sanitarie regionali, nel capitolo dedicato alle Risorse Umane prevede, fra l’altro, che “(…) in relazione ai dettati della Legge finanziaria nazionale, le Aziende valuteranno la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato subordinando le modalità attuative agli indirizzi che saranno fissati a livello regionale”. Con il presente documento e successivo provvedimento regionale di recepimento, si intende dare applicazione a quanto sopra indicato;

– la delibera dell’Agenzia Regionale della sanità n. 33 del 21 marzo 2007 recante “Approvazione della programmazione annuale 2007 del Servizio sanitario regionale ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 19-12-1996 n. 49”, recepita con D.G.R. n. 1479 del 22.06.2007 nel dare indicazioni in merito alla manovra del personale richiama, altresì, l’obiettivo di riduzione dei rapporti di lavoro precario sulla base dell’effettiva consistenza di dette tipologie rilevabili alla data di cui al successivo punto B);

– i rapporti flessibili in essere nelle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, interessano l’insieme delle tipologie esplicitate nel citato punto B).

Alla luce di quanto sopra, le parti, riaffermando il ruolo fondamentale del personale quale risorsa per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi, all’interno di un quadro generale che riconosce l’importanza e la rilevanza del servizio pubblico, convengono sulla necessità e sull’opportunità di dare applicazione in tutte le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale al processo di stabilizzazione delle posizioni di precariato utilizzate per lo svolgimento di attività aventi carattere istituzionale e continuativo.
Ciò, da un lato, al fine di riconoscere ai lavoratori le tutele proprie del rapporto di dipendenza a tempo indeterminato, a fronte di posizioni lavorative del tutto assimilabili per contenuti e stabilità a quelle coperte dal personale già inquadrato e, dall’altro, di ricondurre l’utilizzo degli istituti diversi dalla dipendenza agli ambiti puntualmente definiti dalle fonti normative che li prevedono.

Conseguentemente, le parti ritengono di individuare il sotto riportato iter procedimentale che definisce, nel quadro dell’equilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale, le regole che le aziende ed enti dell’anzidetto servizio dovranno seguire per pervenire alla stabilizzazione in un periodo massimo di tre anni delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento di attività a carattere istituzionale e continuativo.

Le parti, pertanto

CONVENGONO

A) ENTI DESTINATARI

Le disposizioni oggetto del presente Protocollo si applicano a tutte le Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e, precisamente:

alle Aziende per i Servizi Sanitari Regionali;
alle Aziende Ospedaliere;
alle Aziende Ospedaliero – Universitarie;
agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
al Centro Servizi Condivisi

Per quanto attiene l’Agenzia Regionale della Sanità la stabilizzazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento di attività a carattere istituzionale e continuativo troverà definizione secondo le procedure si seguito indicate all’interno del fabbisogno individuato dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, su richiesta dell’ARS medesima.

Per il seguito del documento tutti gli enti saranno definiti Aziende.

B) SOGGETTI DESTINATARI DEL PROCEDIMENTO DI STABILIZZAZIONE

ll documento “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale nel 2007” (ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 49/96), approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3163 del 22 dicembre 2006, fornisce le disposizioni per la predisposizione della gestione aziendale 2007, a valere dal 1 gennaio 2007. Tale data rappresenta, quindi, il punto temporale di riferimento rispetto al quale le parti intendono definire i processi di stabilizzazione.

In parziale analogia a quanto previsto per le amministrazioni dello Stato ed altri enti ed amministrazioni pubbliche dall’articolo 1, comma 519 della L. 27.12.2006, n. 296, destinatari del procedimento di stabilizzazione sono in via esclusiva:

– i soggetti con rapporto di dipendenza a tempo determinato;

– i soggetti con rapporto di lavoro autonomo riconducibili alle tipologie degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto, contratti ex articolo 15-octies d. lgs. n. 502/92 e s.m.e.i. e libero professionali ex articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i.

I predetti soggetti dovevano:

a) essere in servizio alla data del 1 gennaio 2007 presso l’Azienda che procede alla stabilizzazione e avere maturato, alla stessa data, un’anzianità di servizio di almeno tre anni, nel quinquennio precedente, anche non continuativi presso la medesima Azienda od altre aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale;

b) essere in servizio alla data del 1 gennaio 2007 presso l’Azienda che procede alla stabilizzazione e che maturino successivamente un’anzianità di servizio di tre anni, computandosi eventuali servizi prestati nel quinquennio precedente anche non continuativi maturati presso la medesima Azienda od altre aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale;

c) essere in servizio presso l’Azienda che procede alla stabilizzazione nel quinquennio anteriore alla data del 1 gennaio 2007 ed avere maturato, alla stessa data, un’anzianità di servizio di almeno tre anni nel quinquennio, anche non continuativi presso la stessa azienda od altre aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L’anzianità di servizio è quella maturata con rapporto di dipendenza a tempo determinato e/o con rapporti diversi esclusivamente nelle tipologie sopra individuate. I periodi svolti con rapporto di lavoro a part-time o assimilabile vanno conteggiati proporzionalmente al rapporto di lavoro a tempo pieno.
Nella fattispecie del rapporto di dipendenza l’anzianità di servizio deve essere considerata nel profilo messo a selezione o nel corrispondente profilo di categoria superiore o inferiore.
Nella fattispecie diversa dal rapporto di dipendenza l’Azienda dovrà valutare se l’attività svolta è riconducibile per i suoi contenuti al profilo messo a selezione, ovvero al corrispondente profilo di categoria superiore.

C) DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO, TEMPI DI STABILIZZAZIONE E FINANZIAMENTO

Tutte le Aziende dovranno effettuare, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento giuntale di recepimento del presente accordo, una ricognizione delle posizioni lavorative ricoperte da personale rientrante nelle tipologie dei rapporti indicati al secondo periodo del paragrafo B).

Dovranno successivamente determinare quante di queste posizioni, in rapporto alla vigente “dotazione organica”, alla programmazione delle attività e al conseguente fabbisogno triennale di personale, possano essere trasformate in “posti” di lavoro a tempo indeterminato, anche a part time (nei limiti percentuali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali), definendo, per ciascuna, il ruolo, la categoria e il profilo di inquadramento.

Ne consegue che detta “trasformazione dei posti” riguarderà in primo luogo la copertura dell’attuale dotazione organica e a dotazione organica completa l’eventuale incremento della stessa.

Non potranno essere oggetto delle fase ricognitiva e, conseguentemente, non potranno incrementare il fabbisogno di personale a tempo indeterminato delle Aziende, le posizioni di lavoro coperte a titolo di supplenza, ferma restando la possibilità per i soggetti ai quali sono stati conferiti i relativi incarichi di partecipare al processo di stabilizzazione se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo B) e secondo le procedure, di seguito indicate.

Alla luce di quanto previsto dall’intesa sul lavoro pubblico del 6 aprile 2007, le aziende – nella definizione del fabbisogno di stabilizzazione – prendono in considerazione i posti relativi ad attività istituzionali e continuative, operanti in aree strettamente collegate all’erogazione dei LEA, ricoperti tramite contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Dalla ricognizione non potrà risultare un numero di posizioni lavorative superiore a quelle rilevabili al 1° gennaio 2007 (data di cui al primo capoverso lettera B), detratte le posizioni di lavoro di cui al precedente capoverso e a quelle riferite ad attività non continuative (es: specifici progetti). Tale ricognizione dovrà comunque riferirsi alle reali esigenze/necessità aziendali inerenti l’espletamento di attività istituzionali.
Potranno, altresì, accedere alla procedura di stabilizzazione i soggetti che siano stati assunti a tempo determinato mediante avviamento dai centri per l’impiego, per le qualifiche e i profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, purché in possesso dei requisiti di cui al paragrafo B).

Le Aziende una volta individuate come sopra descritto le unità di personale per singolo profilo di cui necessitano ed averle inserite nel proprio fabbisogno, dovranno definire un piano triennale per la stabilizzazione, nei limiti di tale fabbisogno.
Il piano dovrà essere coerente con i vincoli di carattere generale e specifico contenuti nelle “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale nel 2007” (ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 49/96), approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3163 del 22 dicembre 2006.
Ne consegue che, per l’anno 2007, l’onere finanziario riferito alla stabilizzazione del personale precario dovrà rientrare nel limite di spesa complessiva fissato in tale documento.

Il piano aziendale di stabilizzazione dovrà essere oggetto di confronto con le OO.SS. aziendali, nelle tipologie e con le modalità previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il Piano di stabilizzazione di ciascuna Azienda dovrà essere preventivamente approvato dall’Agenzia Regionale della Sanità che ne valuterà la coerenza con i contenuti di cui al presente protocollo e ne darà informazione alle OO.SS regionali firmatarie dello stesso.

D) PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

Le Aziende, fatti salvi i diritti dei candidati vincitori e nei limiti delle posizioni da ricoprire, dovranno in via prioritaria, già nel corso dell’anno 2007, assumere direttamente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i soggetti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo B), purché con un’anzianità di tre anni, già inseriti in valida graduatoria di concorso pubblico, secondo l’ordine della medesima.

Qualora, invece, il predetto personale non sia inserito, in tutto o in parte, in graduatorie valide di pubblico concorso, le Aziende dovranno attuare per ogni profilo un concorso riservato che dovrà essere indetto anche nel caso in cui le domande, con riferimento ai singoli profili, siano in numero inferiore rispetto alle posizioni da ricoprire.

Il concorso dovrà essere espletato nel rispetto di tutte le disposizioni normative e contrattuali, non incompatibili con la natura riservata dello stesso, che disciplinano i pubblici concorsi, ivi comprese quelle riguardanti i bandi e le loro forme di pubblicità, i requisiti di accesso ai rispettivi profili professionali e le prove di esame.

Le graduatorie potranno essere utilizzate nei termini di validità previsti dalla normativa vigente per le graduatorie di concorso pubblico, esclusivamente per la copertura del fabbisogno individuato secondo le previsioni del paragrafo C) ed indicato nel bando di concorso.

E) TRASFORMAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO IN RAPPORTI DI DIPENDENZA A TEMPO DETERMINATO

Nel caso in cui tutte le posizioni ricoperte da personale precario non possano essere stabilizzate tramite l’utilizzo delle graduatorie concorsuali valide, nel limite del fabbisogno di personale determinato ai sensi del paragrafo C), le aziende ed enti del Ssr potranno attivare oltre alle procedure di concorso riservato anche quelle di avviso pubblico per assunzioni di personale a tempo determinato. Queste ultime dovranno essere riservate ai soggetti con i quali hanno stipulato alla data di cui al primo capoverso del paragrafo B) contratti di lavoro nelle tipologie individuate al secondo periodo (secondo alinea) del medesimo paragrafo e che siano ancora in servizio alla data di indizione del bando.

F) FASE TRANSITORIA

Fino al completamento della fase di stabilizzazione le Aziende potranno coprire le posizioni lavorative trasformate a tempo indeterminato esclusivamente mediante le procedure previste dal presente protocollo.

Le aziende all’atto della copertura, a tempo determinato o indeterminato, del fabbisogno dovranno ridurre in misura corrispondente il numero dei rapporti di lavoro diversi da quelli di dipendenza che vengono trasformati.

Le Aziende prorogano i rapporti già in essere fino al completamento del processo di stabilizzazione riferito ai singoli profili purché rientranti nel fabbisogno ai sensi del precedente paragrafo C) ed in presenza di necessità organizzative delle amministrazioni stesse.

Nulla osta all’attivazione delle normali procedure concorsuali pubbliche per posti non rientranti nel processo di stabilizzazione.

G) COLLABORAZIONI PER ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE ISTITUZIONALI E CONTINUATIVE

Al termine del processo di stabilizzazione le Aziende non potranno, per lo svolgimento di attività istituzionali e continuative, costituire, né rinnovare, alcun rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto o libero professionale ex articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i. Conseguentemente per lo svolgimento delle predette attività le Aziende dovranno attivare rapporti di lavoro dipendente, a tempo determinato, secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

H) MONITORAGGIO

L’Agenzia Regionale della Sanità monitorerà l’attuazione da parte delle Aziende di quanto
previsto nel presente Protocollo dandone adeguata informazione alle OO.SS., firmatarie ai sensi del CCNL.

I) NORMA DI CHIUSURA

Le Aziende riferiranno all’Agenzia Regionale della Sanità eventuali problematiche correlate all’applicazione delle procedure evidenziate nel presente Protocollo e nelle schede esplicative allegate. L’ARS ne valuterà gli aspetti di interesse generale e se del caso convocherà il tavolo sindacale.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE ALLEGATE AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELL’AREA DEL COMPARTO DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

N. 1
Alla luce di quanto previsto dall’intesa sul lavoro pubblico del 6 aprile 2007, le parti convengono che le aziende – nel corso di procedure concorsuali pubbliche cui partecipano soggetti che hanno prestato servizio tramite contratti di fornitura di lavoro temporaneo presso l’azienda medesima -, in sede di valutazione del curriculum, terranno opportunamente conto del servizio reso.

N. 2
Le parti convengono sull’attivazione, entro il mese di luglio 2007, di un tavolo regionale che nell’ambito della definizione delle attività core e no core, dovrà procederà al riesame di tutte le forme di esternalizzazioni e di consulenze in atto per prevedere una progressiva reinternalizzazione di quelle core e valutare per le altre, secondo l’indirizzo richiamato, l’efficacia e l’efficienza. Le parti auspicano che i risultati prodotti dal tavolo possano essere utilizzati in tempo utile per la programmazione attuativa 2008.

L’Assessore
Le OO.SS.

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