I.A. – Accordo sulla Banca ore Federambiente e Organizzazioni Sindacali

18 Luglio 2011

Accordi

Accordo sulla Banca ore Federambiente e Organizzazioni Sindacali

Verbale d’Intesa

In attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intenti 9 aprile 2002 e con il Protocollo d’intesa 11 luglio 2002, ai fini della definizione dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. igiene ambientale 2/8/1995, la Federazione imprese di servizi (FEDERAMBIENTE) e le OO.SS. nazionali F.P.-Cgil, FIT-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel-Cisal, esprimono piena condivisione del documento contrattuale allegato n. 2.
Il predetto documento disciplina l’istituzione della Banca delle ore.
In relazione all’acquisizione del presente documento ai fini del rinnovo del c.c.n.l. in parola, le parti riconfermano il principio di reciproca garanzia di cui al punto n. 3) del Protocollo d’intesa 11 luglio 2002.
Conseguentemente il documento concordato resta di per sé privo di validità ed efficacia applicativa fino a quando non recepito dalle parti nel contesto dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. 2/8/1995.

– Documento contrattuale allegato 2 FISE

FP CGIL   FIT CISL  UILTRASPORTI  FIADEL CISAL


Rinnovo  C.C.N.L. FEDERAMBIENTE Igiene Ambientale 2/8/1995

Proposta Federambiente 10/10/2002 Documento allegato 2

Art. … Banca delle ore
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in via sperimentale per la vigenza del presente c.c.n.l., viene istituita a livello aziendale la “Banca delle ore”, nei cui conti individuali confluiscono le ore indicate al comma 2.
In occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, l’azienda fornirà alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.
2. Con cadenza mensile, vengono accreditate sul conto della banca delle ore di ogni singolo lavoratore:
a) il 50% delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro di cui all’art. …;
b) il 50% delle ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale.
3. Le maggiorazioni previste dal presente c.c.n.l. e riguardanti le ore prestate in prolungamento orario, in orario straordinario, in lavoro supplementare prestate oltre i limiti massimi dal personale a tempo parziale di cui all’art. …. sono normalmente erogate secondo le percentuali e le modalità rispettive.
4. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
5. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità:

a) per 2/3 come da richiesta scritta del lavoratore presentata all’azienda con un preavviso di almeno 15 giorni;
b) per 1/3 come da programmazione aziendale comunicata agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni.

6. Le ore sono assegnate in misura non inferiore all’intera durata della prestazione ordinaria giornaliera, e sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa.
A livello aziendale, in caso di motivata richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le ore di cui al comma 2 possono essere assegnate anche per periodi più brevi rispetto all’intera durata della prestazione ordinaria giornaliera.
7. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nel periodo estivo.
8. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati.
Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata.
A livello aziendale, l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti possono stabilire una percentuale superiore a quella di cui al primo capoverso del presente comma, in relazione alle specifiche dimensioni organizzative del servizio.
9. Qualora non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, le ore richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 6 e 7.
10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente.
Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue, in deroga al comma 5, devono essere assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno.
In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 8.
11. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte dell’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto.
12. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti una informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 10.

Dichiarazione delle parti stipulanti
In relazione al carattere sperimentale del presente istituto contrattuale, le parti si impegnano ad incontrarsi nei sei mesi dalla scadenza del c.c.n.l. per una verifica degli esiti applicativi dello stesso, al fine di assumere conseguenti determinazioni in occasione del rinnovo.

Roma, 10 ottobre 2002

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