I.A. – Sottoscritto in data 31 marzo 2004 il verbale di accordo con FEDERAMBIENTE sulle code contrattuali

18 Luglio 2011

Accordi

Sottoscritto in data 31 marzo 2004 il verbale di accordo con FEDERAMBIENTE

Roma, 31 marzo 2004

Nella serata di mercoledì 31 marzo è stato sottoscritto un verbale di accordo con Federambiente sulle code contrattuali.
Tra gli articoli sottoscritti vi sono, la definizione del comporto, la fornitura e il lavaggio degli indumenti e la definizione del premio di qualità.
Nel testo sono anche specificate le norme di rinvio sul mercato del lavoro successivamente alla definizione degli accordi interconfederali.

p. la Segreteria naz.le FP CGIL Franca Peroni
P. il Coord. naz. I. A. M. Tamburrini-M. Cenciotti


Roma 01.04.2004 – Nota Unitaria

Si è finalmente conclusa in maniera definitiva, nella serata di mercoledì 31 marzo, la lunga trattativa per le code contrattuali con Federambiente. E’ stata infatti raggiunta un’importante intesa sugli elementi ancora in discussione del CCNL della Igiene Urbana Pubblica.
La sigla dell’accordo consente di poter avviare la fase della stesura del testo e stabilizzare quindi tutte le intese di rinnovo raggiunte nel corso del 2003.
Il giudizio delle Segreterie e della Delegazione Trattante sull’accordo è decisamente positivo in quanto, ribadendo la forza e la centralità del CCNL, si è normato in maniera certa e pacifica alcuni elementi che nel tempo la Magistratura e il Legislatore avevano messo in discussione, indebolendo e negando il vecchio contratto nazionale.
Di seguito sono riportati i contenuti del testo:

· Come per l’accordo con Fise si chiariscono in modo chiaro tutti gli elementi della retribuzione e le sue definizioni, dando certezza relativamente alle basi di calcolo per i vari istituti;
· Si definisce un’indennità congrua (40 euro) per il conduttore inquadrato al 5° livello dell’area impianti, risolvendo la problematica che si era presentata in sede di classificazione e che non aveva potuto, allora, trovare soluzione;
· Si stabilisce una integrazione di più del 60% all’attuale premio annuo per la qualità della prestazione, portandolo a 12,5€ mensili da corrispondere nel caso non sussistano le condizioni per la definizione della contrattazione di secondo livello, ai sensi del protocollo del 23 luglio 93.
· Si definisce con precisione la materia degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, recependo tutte le varie direttive e sentenze successive alla approvazione della 626/94.

Questi ultimi devono essere forniti dal datore di lavoro sulla base del piano di valutazione dei rischi aziendale e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza, comprendendo quindi anche il lavaggio, da parte dell’azienda.
Per quanto riguarda il resto degli indumenti (finalizzati a preservare gli abiti civili) viene confermata la qualità e la quantità degli stessi, come nel vecchio contratto, e inoltre si prescrive che la dotazione venga stabilita dall’azienda previa contrattazione con le OO.SS. (nel precedente testo delle relazioni industriali si prevedeva tale materia nel livello di “confronto”).
E’ stata completamente rivista tutta la normativa sulla malattia, che nel recente passato era stata oggetto di iniziative legali da parte delle aziende ed aveva purtroppo verificato una serie di sentenze sfavorevoli per i lavoratori. La nuova normativa definita, toglie definitivamente tutte le incertezze introdotte dalla magistratura, e si applicherà esclusivamente a partire dal 31 marzo 2004.
Il Sindacato ha cioè preteso che le malattie verificatesi sino ad oggi e regolate dal vecchio regime contrattuale non possano avere nessuna influenza dall’introduzione della nuova regolamentazione e quindi non entrino nel computo ai fini di quanto previsto dalla nuova normativa. Come per le Aziende private, tale normativa determina due distinti periodi di comporto nell’ambito di un periodo di tre anni (1095 giorni), a seconda che si tratti di malattie di lunga o breve durata.Nel primo caso, comporto breve, il periodo di conservazione del posto è di 1 anno (365 giorni).
Nel secondo caso, comporto lungo, il periodo di conservazione è stabilito in 18 mesi (455 giorni); tale fattispecie si presenta quando si tratta di un unico evento morboso continuativo, quando nel corso dei tre anni si siano avuti due eventi di 90 giorni ciascuno, quando l’ultimo evento, in corso alla scadenza dei 12 mesi, sia più lungo di 90 giorni.
Per tali periodi è corrisposta al 100% la retribuzione, ed oltre tali periodi sono inoltre previsti, sempre nell’ambito di tre anni, ulteriori 4 mesi (120 giorni) di mantenimento del posto di lavoro per ricovero ospedaliero o per day hospital, che si aggiungono ai periodi suddetti e che sono interamente retribuiti.
Al raggiungimento dei limiti massimi di conservazione del posto sopra definiti potrà essere attivata dal lavoratore una fase di aspettativa (di 3 mesi per il comporto breve e di 9 mesi per il comporto lungo) a tutela del posto di lavoro in caso di situazioni particolarmente gravi.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto si è unificato la normativa dei due CCNL di settore, ovviamente con la prospettiva del raggiungimento del Contratto Unico.
Per il conseguimento dei 3 mesi in più di malattia retribuita, rispetto al Contratto FISE, si è acceduto alla unificazione della aspettativa a 9 mesi, rinunciando alla copertura previdenziale INPDAP.
E’utile ricordare che tenuto conto l’esiguità del numero dei lavoratori che ne usufruivano e degli aventi diritto (solo gli iscritti alla cassa previdenziale Inpdap), lo scambio, con i tre mesi in più sul comporto lungo, configura un diritto più ampio e esteso a tutti i lavoratori
Si è inoltre precisato il meccanismo per cui il lavoratore dovrà essere informato dall’azienda prima del raggiungimento del limite per diritto alla conservazione del posto: tale avviso è fissato a 250 giorni di assenza per malattia.
Il complesso del sistema delineato fa chiarezza sulla materia della malattia, riconoscendo una tutela particolare, persino più ampia rispetto a quella attuale, alle malattie di lunga durata ed ai ricoveri ospedalieri, casi, quindi di maggiore e comprovata gravità.
Per quanto riguarda il comporto breve, ci si allinea alla generalità dei contratti (un anno di conservazione del posto su tre) con in più il periodo dei quattro mesi di ricovero ospedaliero o di day hospital che vi si aggiunge e con la possibiltà di aspettativa non retribuita per 3 mesi.
Per quanto concerne il decreto 276 di attuazione della legge 30 sulla riforma del mercato del lavoro, le Parti hanno stabilito di attendere l’esito del tavolo interconfederale che ne sta discutendo l’attuazione.
Entro il 30 giugno è prevista una nuova fase di incontri e sino a tale data le Parti si impegnano a non adottare comportamenti unilaterali, lasciando quindi inalterate le pattuizioni contrattuali oggi in essere.
Inoltre è stato completamente riscritto l’articolo sulle assunzioni del personale con una impostazione che tiene conto dell’evoluzione dell’aziende in chiave industriale ma nello stesso tempo le vincola a confrontarsi preventivamente con il Sindacato sulle politiche occupazionali, sul Piano delle assunzioni ed sui criteri delle stesse.
L’accordo infine recepisce il testo sottoscritto precedentemente con Fise in materia di Azioni Sociale. Ovviamente è superfluo ricordare l’importanza di tutelare le persone esposte a tale disagio, non perché la Legislazione Italiana non ne tenga conto, ma migliorare e inserire il tutto in un impianto contrattuale compiuto, esplicitando e mettendo alla portata di tutti la tutela del Diritto, anche in situazioni di debolezza dei lavoratori e del Sindacato.
FPCGIL FITCISL UILTRASPORTI e FIADELCISAL sulla base degli elementi riportati considerano soddisfacente l’equilibrio raggiunto che consente di stabilizzare la partita contrattuale delle aziende pubbliche e procedere sollecitamente alla scrittura definitiva del testo contrattuale,fornendo così copia del CCNL a tutti i lavoratori.

Le Segreterie Nazionali
FP CGIL Peroni
FIT CISL Atzeni
UILTRASPORTI Carcassi
FIADEL CISAL Garofalo 
 

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