I.A. – Verbale integrativo e di errata corrige del CCNL 22 maggio 2003

18 Luglio 2011

Accordi

Verbale integrativo e di errata corrige del CCNL 22 maggio 2003


Il giorno 6 dicembre 2005, si sono incontrate a Roma le delegazioni di Federambiente e delle OO.SS., FPCGIL, FIT- CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, stipulanti il CCNL 22.05.2003.
Nel corso dell’incontro, che è servito, tra l’altro, ad una verifica dello stato di applicazione del contratto, le parti hanno convenuto di apportare ad alcuni articoli contrattuali sia le correzione degli errori incorsi, sia le integrazioni e/o le modificazioni ritenute opportune.
Di seguito, sono indicate le variazioni apportate unitamente alla stesura corretta degli articoli contrattuali interessati dalle variazioni stesse. 
– All’art. 2, par. B, punto 2 “Contrattazione aziendale a contenuto economico”, (pag. 17) il quarto alinea, per un refuso tipografico, è stato diviso in due parti. La versione corretta del testo è la seguente:
“il superamento del monte annuo individuale (prolungamento orario e/o straordinario ) eccedente quello ordinario”.
– All’ art. 21 ” Giorni festivi”, comma 1, lettera c), (pag. 75), nell’elenco delle festività religiose, per una svista nella collazione, è stata inserita la Pasqua. Tale festività è soppressa dall’elenco stesso e, pertanto, la versione corretta del testo contrattuale è la seguente:
“Sono considerati giorni festivi:

  1. le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo ;
  2. le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
  3. le seguenti festività religiose:
  • Capodanno (1° gennaio);
  • Epifania (6 gennaio);
  • Lunedì dell’Angelo (mobile);
  • Assunzione (15 agosto);
  • Ognissanti (1° novembre);
  • Immacolata Concezione (8 dicembre);
  • S. Natale (25 dicembre);
  • S. Stefano (26 dicembre);
  • Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera”

All’art. 61 “Previdenza complementare”, comma. 4, (pag. 135), l’inciso “nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalle vigenti disposizioni di legge” è soppresso, tenuto conto della facoltà che hanno gli iscritti al Fondo pensione di versare una contribuzione più elevata di quella minima.
La versione corretta del testo è la seguente:
” Le contribuzioni al Fondo sono dovute per 12 mesi”.
Per le motivazioni su esposte è, altresì, interamente soppresso il comma 9 del citato art. 61 (pag. 136).
– All’art. 56 “Diritti sindacali”, punto 4, “Sedi sindacali”, comma 1, (pag. 125) è stato modificato in 100, anziché 200, il numero dei dipendenti necessario affinché le Rappresentanze Sindacali Aziendali abbiano a disposizione permanentemente un locale idoneo all’interno dell’azienda per l’esercizio delle loro funzioni.
La versione corretta del testo è la seguente:
“Nelle aziende con almeno 100 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune all’interno dell’Azienda o nelle immediate vicinanza di essa”.
– Le parti, inoltre, hanno convenuto di integrare il “Compenso individuale di produttività”, di cui all’art. 2, lett. B, par. 1 (pag. 16), con i seguenti capoversi:
“Ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) non rientrando gli stessi nel computo del personale utile ai fini della corresponsione del “Compenso per la qualità della prestazione”, è riconosciuto il presente trattamento economico che sostituisce il suddetto compenso.
Per effetto di quanto precisato dal presente comma, dall’1.1.2006 i lavoratori a tempo indeterminato di cui al comma a) non rientrano tra quelli presi in considerazione per il calcolo del “Compenso per la qualità della prestazione”.
Il trattamento economico di cui al presente comma compete ai lavoratori individuati dalle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) anche nel caso in cui le erogazioni stabilite aziendalmente da accordi di 2° livello non li ricomprendano tra i destinatari delle erogazioni medesime.
Le erogazioni stabilite da accordi di 2° livello eventualmente previste a favore dei lavoratori individuati dalle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora le stesse siano di importo superiore, comprendono fino a concorrenza il trattamento economico di cui al presente çomma. Dette erogazioni sono per contro assorbite dal trattamento economico di cui al presente comma qualora le stesse siano di importo inferiore”;
Infine, le parti precisano, con riguardo ai dipendenti in forza presso ciascuna azienda, utili ai fini del calcolo del monte ore annuo aziendale dei permessi retribuiti sindacali (art. 55, par. II, lett. a), pag. 120 ), che essi si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa e la forma del rapporto di lavoro in essere. I dipendenti a tempo determinato debbono essere inclusi nel calcolo salvo che sostituiscano i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Il presente Verbale costituisce parte integrante del CCNL vigente e, pertanto, le relative modifiche e/o integrazioni si intendono in vigore dalla data riportata in calce agli articoli contrattuali cui tali modifiche ed integrazioni si riferiscono.

NOTA A VERBALE
Le parti stipulanti il CCNL, alla luce di quanto previsto nel presente verbale di errata corrige riguardo all’art. 21 ” Giorni festivi”, e tenuto conto anche dei quesiti interpretativi posti alla Commissione paritetica, convengono che le somme eventualmente corrisposte dalle aziende in applicazione della disposizione contrattuale relativa alla festività di Pasqua, erroneamente formulata nel testo del CCNL, non sono soggette a restituzione.

Letto , approvato e sottoscritto

FEDERAMBIENTE FP CGIL/FITCISL/ UILTRASPORTI /FIADEL

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