Igiene Ambientale – Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti

18 Luglio 2011

Igiene Ambientale – Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti

Dopo un iter burocratico durato oltre due anni, lo scorso 12 dicembre è stata approvata definitivamente dal Consiglio Europeo la nuova direttiva europea sui rifiuti, già licenziata dal Parlamento europeo il 17 giugno 2008.

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 21 novembre e andrà a sostituire la direttiva attualmente vigente (2006/12/CE).

La nuova normativa europea detta regole più chiare e stringenti affinché qualsiasi politica di gestione dei rifiuti possa perseguire l’obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze negative, sulla salute umana e sull’ambiente, derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.

Infatti il nuovo e aggiornato sistema di riferimento si struttura su un’idea che ha come riferimento la “società del riciclaggio”, limitando alla fonte la produzione di rifiuti e l’utilizzazione degli stessi come risorse.

Rispetto alla attuale direttiva sui rifiuti (2006/12/CE), si sottolinea quindi un approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo, il tutto legato alla tracciabilità dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non soltanto sulla fase in cui essi diventano rifiuti.

Pertanto, le operazioni di smaltimento, di recupero e di riciclaggio dei rifiuti urbani – provenienti dalla raccolta domestica (la definizione di riciclaggio non comprende le operazioni per il recupero di energia) – si dovranno realizzare attraverso impianti specializzati dando priorità alla raccolta differenziata di carta, metalli, plastica e vetro.

Una più attenta definizione dei termini specialistici (vedi art. 3) introduce il tema cruciale della distinzione tra rifiuti e sottoprodotti (vedi art. 5) e i criteri per cui i rifiuti cessano di essere tali quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio (vedi art. 6).

Vengono introdotte ex novo alcune definizioni, tra le quali:

“raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

“prevenzione”: misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana, oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

“riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti, sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

E’ previsto che alcuni specifici rifiuti possano cessare di essere considerati tali quando siano sottoposti a un’operazione di recupero e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto sono comunemente utilizzati per scopi specifici ;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Eventuali categorie di rifiuti – per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire “quando un rifiuto cessa di essere tale” – sono, fra l’altro, i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, il compost, i rifiuti di carta e di vetro.

Viene inoltre rivista e ampliata la gerarchia dei rifiuti che indica le priorità da applicare nella definizione della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.

Nell’applicare la gerarchia dei rifiuti gli Stati membri dovranno adottare misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.

A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita, in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

D’ora in poi ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale per l’intero sistema di gestione dei rifiuti e potrà, inoltre, attuare misure legislative di accompagnamento per definire una responsabilità estesa dei produttori e dei commercianti, inclusa l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo dei prodotti.

L’esistenza di piani nazionali diversamente articolati potrà limitare le esportazioni di rifiuti, in casi di emergenza, destinati ad inceneritori di altri Paesi classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che i rifiuti nazionali avrebbero dovuto essere smaltiti o che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti.

La nuova direttiva porta avanti il principio secondo cui “chi inquina paga” e che i costi della gestione dei rifiuti spettano al produttore iniziale o ai detentori del momento o ai detentori precedenti dei rifiuti.

Gli Stati membri potranno quindi decidere di imporli parzialmente o interamente al produttore del prodotto causa dei rifiuti e di chiedere un contributo anche ai distributori.

Si chiarisce inoltre il principio della responsabilità estesa del produttore o del detentore dei rifiuti che non è assolta in modo automatico con il loro trasferimento agli enti di recupero o di smaltimento.
 
Gli Stati membri possono infatti decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

Il rilascio delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero e smaltimento) dovrà essere subordinata a una attenta valutazione dell’impatto sull’ambiente e sulla salute, compreso il rispetto del paesaggio e l’assenza di inconvenienti quali rumori e odori.

Le autorizzazioni per gli impianti di incenerimento e per il recupero di energia saranno concesse a patto che siano rispettati elevati standard di efficienza energetica e che siano utilizzate le migliori tecniche disponibili (vedi allegato II).

Per ultimo si segnala che, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non potrà essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.
 
Le deroghe al divieto di miscelazione dovranno in ogni caso prevedere il ricorso alle migliori tecniche disponibili.

La direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ovvero lo scorso 12 dicembre; gli Stati Membri hanno 24 mesi di tempo per recepirla (termine ultimo il 12 dicembre 2010).

 
 
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